Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their families

Published date19 October 1968
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Free movement of workers
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 257, 19 octobre 1968
EUR-Lex - 31968L0360 - IT 31968L0360

Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 19/10/1968 pag. 0013 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0044
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0477
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0044
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0485
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0088


++++

( 1 ) GU N . 268 DEL 6 . 11 . 1967 , PAG . 9 .

( 2 ) GU N . 298 DEL 7 . 12 . 1967 , PAG . 10 .

( 3 ) GU N . L257 DEL 19 . 10 . 1968 , PAG . 2 .

( 4 ) GU N . 56 DEL 4 . 4 . 1964 , PAG . 850/64 .

( 5 ) GU N . 56 DEL 4 . 4 . 1964 , PAG . 869/64 .

( 6 ) GU N . 62 DEL 17 . 4 . 1964 , PAG . 981/64 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

DEL 15 OTTOBRE 1968

RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA

( 68/360/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 49 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 1 ) ,

VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( 2 ) ,

CONSIDERANDO CHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 DEL CONSIGLIO , DEL 15 OTTOBRE 1968 ( 3 ) , HA FISSATO DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA ; CHE PERTANTO OCCORRE ADOTTARE , PER QUANTO RIGUARDA LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ANCORA ESISTENTI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO E DI SOGGIORNO ALL'INTERNO DELLA COMUNITA , PROVVEDIMENTI CONFORMI AI DIRITTI E ALLE FACOLTA RICONOSCIUTI DA DETTO REGOLAMENTO AI CITTADINI DI CIASCUNO STATO MEMBRO CHE SI TRASFERISCONO ALLO SCOPO DI SVOLGERE UN'ATTIVITA SUBORDINATA , NONCHE AI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE ;

CONSIDERANDO CHE LA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE IN MATERIA DI SOGGIORNO DEVE RAVVICINARE , NELLA MISURA DEL POSSIBILE , LA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE A QUELLA DEI LAVORATORI NAZIONALI ;

CONSIDERANDO CHE IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI APPLICABILI AGLI STRANIERI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO E DI SOGGIORNO , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , COSTITUISCE OGGETTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 25 FEBBRAIO 1964 ( 4 ) , ADOTTATA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 56 , PARAGRAFO 2 , DEL TRATTATO ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

ARTICOLO 1

GLI STATI MEMBRI SOPPRIMONO , ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA , LE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DI DETTI STATI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE AI QUALI SI APPLICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 .

ARTICOLO 2

1 . GLI STATI MEMBRI RICONOSCONO AI CITTADINI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 IL DIRITTO DI LASCIARE IL LORO TERRITORIO PER...

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