Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their families
Published date | 19 October 1968 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Free movement of workers |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 257, 19 octobre 1968 |
Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 19/10/1968 pag. 0013 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0044
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0477
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0044
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0485
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0088
++++
( 1 ) GU N . 268 DEL 6 . 11 . 1967 , PAG . 9 .
( 2 ) GU N . 298 DEL 7 . 12 . 1967 , PAG . 10 .
( 3 ) GU N . L257 DEL 19 . 10 . 1968 , PAG . 2 .
( 4 ) GU N . 56 DEL 4 . 4 . 1964 , PAG . 850/64 .
( 5 ) GU N . 56 DEL 4 . 4 . 1964 , PAG . 869/64 .
( 6 ) GU N . 62 DEL 17 . 4 . 1964 , PAG . 981/64 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
DEL 15 OTTOBRE 1968
RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA
( 68/360/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 49 ,
VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,
VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 1 ) ,
VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( 2 ) ,
CONSIDERANDO CHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 DEL CONSIGLIO , DEL 15 OTTOBRE 1968 ( 3 ) , HA FISSATO DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA ; CHE PERTANTO OCCORRE ADOTTARE , PER QUANTO RIGUARDA LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ANCORA ESISTENTI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO E DI SOGGIORNO ALL'INTERNO DELLA COMUNITA , PROVVEDIMENTI CONFORMI AI DIRITTI E ALLE FACOLTA RICONOSCIUTI DA DETTO REGOLAMENTO AI CITTADINI DI CIASCUNO STATO MEMBRO CHE SI TRASFERISCONO ALLO SCOPO DI SVOLGERE UN'ATTIVITA SUBORDINATA , NONCHE AI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE ;
CONSIDERANDO CHE LA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE IN MATERIA DI SOGGIORNO DEVE RAVVICINARE , NELLA MISURA DEL POSSIBILE , LA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE A QUELLA DEI LAVORATORI NAZIONALI ;
CONSIDERANDO CHE IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI APPLICABILI AGLI STRANIERI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO E DI SOGGIORNO , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , COSTITUISCE OGGETTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 25 FEBBRAIO 1964 ( 4 ) , ADOTTATA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 56 , PARAGRAFO 2 , DEL TRATTATO ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
ARTICOLO 1
GLI STATI MEMBRI SOPPRIMONO , ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA , LE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DI DETTI STATI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE AI QUALI SI APPLICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 .
ARTICOLO 2
1 . GLI STATI MEMBRI RICONOSCONO AI CITTADINI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 IL DIRITTO DI LASCIARE IL LORO TERRITORIO PER...
To continue reading
Request your trial