Council Directive 68/363/EEC of 15 October 1968 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in retail trade (ISIC ex Group 612)

Published date22 October 1968
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal#of the#European Communities#I#1968(II),Journal officiel des Communautés européennes, L 260, 22 octobre 1968
EUR-Lex - 31968L0363 - IT 31968L0363

Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 22/10/1968 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0488
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0496
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0087
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0086
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0086


II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (68/363/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV C,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo V C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che i programmi generali prevedono, a partire dal terzo anno della seconda tappa e prima della fine della seconda tappa stessa, la soppressione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazioni dei servizi nel settore del commercio al minuto;

considerando che, a causa delle differenze esistenti fra gli Stati membri in materia di commercio al minuto, è opportuno indicare il più esattamente possibile le attività cui si applica la presente direttiva;

considerando che saranno liberalizzate da un'ulteriore direttiva le attività commerciali ambulanti dei venditori e distributori di merci, nonché le attività di coloro che vendono nei mercati non coperti e di coloro che, nei mercati coperti, vendono in posti non fissati stabilmente al suolo;

considerando che le attività di locazione di merci non regolate da altre direttive rientrano nel campo di applicazione delle presente direttiva;

considerando che la vendita o la locazione di merci può essere fatta non solo a privati o a nuclei familiari per il loro consumo privato, ma anche a piccoli utilizzatori, per il soddisfacimento delle loro necessità professionali, qualora tale vendita o locazione rivesta solo importanza secondaria nel quadro delle attività complessive del commerciante al minuto;

considerando che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva anche la vendita o la locazione di merci che hanno subito una trasformazione, un trattamento o un condizionamento qualsiasi, quando tali operazioni sono praticate abitualmente nell'attività in questione;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11-19

(1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 187 del 9.11.1965, pag. 2914/65. (4) GU n. 199 del 20.11.1965, pag. 3009/65. CITI)(1) e l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione e delle classi 23-40 CITI (Industria e artigianato) (2), limitano il diritto del produttore che si stabilisce in quanto tale in un altro Stato membro e che vi vende i propri prodotti, alla vendita in un solo esercizio situato nel paese di produzione, fino a che il commercio di tali prodotti non sarà stato liberalizzato in...

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