Council Directive 71/161/EEC of 30 March 1971 on external quality standards for forest reproductive material marketed within the Community
Published date | 17 April 1971 |
Subject Matter | Approximation of laws,Seeds and seedlings,Forestry |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 87, 17 avril 1971 |
Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 17/04/1971 pag. 0014 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0172
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0172
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0222
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0166
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0161
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0161
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( 1 ) GU n . C 97 del 28 . 7 . 1969 , pag . 101 .
( 2 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2326/66 .
( 3 ) GU n . L 48 del 26 . 2 . 1969 , pag . 12 .
( 4 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2289/66 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 1971
relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità
( 71/161/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che l'oggetto della direttiva del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( 2 ) , modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 3 ) , è limitato ai caratteri genetici dei materiali forestali di moltiplicazione ;
considerando che la qualità esteriore di tali materiali di moltiplicazione ha una funzione importante per il successo delle operazioni d'imboschimento e per la produttività delle foreste e contribuisce quindi a migliorare le condizioni di redditività della terra ;
considerando inoltre che vari Stati membri applicano da un certo numero di anni regolamentazioni che implicano norme di qualità esteriore ; che le disparità esistenti tra dette regolamentazioni costituiscono un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri ; che , nell'interesse di tutti gli Stati membri , occorre instaurare norme comunitarie che comportino requisiti quanto mai elevati ;
considerando che occorre che tali norme siano applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali ;
considerando che una regolamentazione in tal senso deve tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto ai generi e alle specie forestali che generalmente hanno una funzione importante negli imboschimenti destinati alla produzione di legno ; che ogni Stato membro deve pertanto avere la possibilità di sottoporre alla regolamentazione altre specie che presentino interesse per l'imboschimento nel suo territorio ;
considerando che le sementi devono essere commercializzate soltanto se sono conformi a talune norme di qualità ;
considerando inoltre che è opportuno introdurre norme comunitarie per quanto riguarda la qualità delle parti di piante e delle piante , restando inteso che tali materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati sotto la designazione " Norme CEE " solo se rispondono a dette norme ;
considerando d'altra parte che deve essere consentito agli Stati limitare sul loro territorio la commercializzazione delle parti di piante e delle piante ai materiali che rispondono alle norme stabilite ;
considerando che i materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva non possono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle disposizioni della direttiva stessa ;
considerando che gli adattamenti degli allegati essenzialmente tecnici devono essere facilitati da una procedura rapida ;
considerando che per facilitare gli scambi intracomunitari è opportuno utilizzare il certificato ufficiale previsto dalla direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 e menzionarvi le indicazioni supplementari relative al controllo ufficiale delle parti di piante e delle piante ;
considerando che è opportuno escludere dalla regolamentazione le parti di piante e le piante che non sono destinate principalmente alla produzione di legno ; che è inoltre opportuno escludere da tale regolamentazione le sementi destinate all'esportazione nei paesi terzi ;
considerando che è opportuno affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure di applicazione ; che , per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ( 4 ) ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva riguarda le norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità .
Articolo 2
Sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva :
a ) i materiali di moltiplicazione di :
Abies alba Mill . ( Abies pectinata D.C . )
Fagus silvatica L .
Larix decidua Mill .
Larix leptolepis ( Sieb . UCE Zucc . ) Gord .
Picea abies Karst . ( Picea excelsa Link . )
Picea sitchensis Trautv . Mey . ( Picea menziesii Carr . )
Pinus nigra Arn . ( Pinus laricio Poir . )
Pinus silvestris L .
Pinus strobus L .
Pseudotsuga taxifolia ( Poir . ) Britt . ( Pseudotsuga douglasii Carr . , Pseudotsuga menziesii ( Mirb . ) Franco . )
Quercus borealis Michx . ( Quercus rubra du Roi )
Quercus pedunculata Ehrh . ( Quercus robur . L . )
Quercus sessiliflora Sal . ( Quercus petraea Liebl . )
b ) i materiali di moltiplicazione vegetativa di :
Populus L .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri garantiscono che i materiali di moltiplicazione appartenenti ad altri generi e specie e i materiali di moltiplicazione sessuale di Populus...
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