Council Directive 71/161/EEC of 30 March 1971 on external quality standards for forest reproductive material marketed within the Community

Published date17 April 1971
Subject MatterApproximation of laws,Seeds and seedlings,Forestry
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 87, 17 avril 1971
EUR-Lex - 31971L0161 - IT 31971L0161

Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 17/04/1971 pag. 0014 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0172
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0172
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0222
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0166
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0161
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0161


++++

( 1 ) GU n . C 97 del 28 . 7 . 1969 , pag . 101 .

( 2 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2326/66 .

( 3 ) GU n . L 48 del 26 . 2 . 1969 , pag . 12 .

( 4 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2289/66 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1971

relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità

( 71/161/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che l'oggetto della direttiva del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( 2 ) , modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 3 ) , è limitato ai caratteri genetici dei materiali forestali di moltiplicazione ;

considerando che la qualità esteriore di tali materiali di moltiplicazione ha una funzione importante per il successo delle operazioni d'imboschimento e per la produttività delle foreste e contribuisce quindi a migliorare le condizioni di redditività della terra ;

considerando inoltre che vari Stati membri applicano da un certo numero di anni regolamentazioni che implicano norme di qualità esteriore ; che le disparità esistenti tra dette regolamentazioni costituiscono un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri ; che , nell'interesse di tutti gli Stati membri , occorre instaurare norme comunitarie che comportino requisiti quanto mai elevati ;

considerando che occorre che tali norme siano applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali ;

considerando che una regolamentazione in tal senso deve tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto ai generi e alle specie forestali che generalmente hanno una funzione importante negli imboschimenti destinati alla produzione di legno ; che ogni Stato membro deve pertanto avere la possibilità di sottoporre alla regolamentazione altre specie che presentino interesse per l'imboschimento nel suo territorio ;

considerando che le sementi devono essere commercializzate soltanto se sono conformi a talune norme di qualità ;

considerando inoltre che è opportuno introdurre norme comunitarie per quanto riguarda la qualità delle parti di piante e delle piante , restando inteso che tali materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati sotto la designazione " Norme CEE " solo se rispondono a dette norme ;

considerando d'altra parte che deve essere consentito agli Stati limitare sul loro territorio la commercializzazione delle parti di piante e delle piante ai materiali che rispondono alle norme stabilite ;

considerando che i materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva non possono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle disposizioni della direttiva stessa ;

considerando che gli adattamenti degli allegati essenzialmente tecnici devono essere facilitati da una procedura rapida ;

considerando che per facilitare gli scambi intracomunitari è opportuno utilizzare il certificato ufficiale previsto dalla direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 e menzionarvi le indicazioni supplementari relative al controllo ufficiale delle parti di piante e delle piante ;

considerando che è opportuno escludere dalla regolamentazione le parti di piante e le piante che non sono destinate principalmente alla produzione di legno ; che è inoltre opportuno escludere da tale regolamentazione le sementi destinate all'esportazione nei paesi terzi ;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure di applicazione ; che , per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ( 4 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità .

Articolo 2

Sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva :

a ) i materiali di moltiplicazione di :

Abies alba Mill . ( Abies pectinata D.C . )

Fagus silvatica L .

Larix decidua Mill .

Larix leptolepis ( Sieb . UCE Zucc . ) Gord .

Picea abies Karst . ( Picea excelsa Link . )

Picea sitchensis Trautv . Mey . ( Picea menziesii Carr . )

Pinus nigra Arn . ( Pinus laricio Poir . )

Pinus silvestris L .

Pinus strobus L .

Pseudotsuga taxifolia ( Poir . ) Britt . ( Pseudotsuga douglasii Carr . , Pseudotsuga menziesii ( Mirb . ) Franco . )

Quercus borealis Michx . ( Quercus rubra du Roi )

Quercus pedunculata Ehrh . ( Quercus robur . L . )

Quercus sessiliflora Sal . ( Quercus petraea Liebl . )

b ) i materiali di moltiplicazione vegetativa di :

Populus L .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri garantiscono che i materiali di moltiplicazione appartenenti ad altri generi e specie e i materiali di moltiplicazione sessuale di Populus...

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