Council Directive 72/276/EEC of 17 July 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures

Published date31 July 1972
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Textiles
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 173, 31 juillet 1972
EUR-Lex - 31972L0276 - IT 31972L0276

Direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 31/07/1972 pag. 0001 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0114
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(III) pag. 0749
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0114
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(III) pag. 0787
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0127
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0127


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( 1 ) GU n . L 185 del 16 . 8 . 1971 , pag . 16 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1972

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

( 72/276/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la direttiva del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile ( 1 ) , prescrive talune disposizioni in materia di etichettatura basate sulla composizione fibrosa dei prodotti tessili ;

considerando che , in occasione dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri , è necessario applicare metodi uniformi per stabilire la composizione fibrosa dei prodotti tessili per quanto concerne sia il trattamento preliminare del campione che l'analisi quantitativa ;

considerando che la predetta direttiva prevede all'articolo 13 che speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire in tutti gli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti ;

considerando che in una prima fase è necessario prevedere i metodi applicabili ad alcune mischie binarie di fibre tessili e definire quindi , in ulteriori direttive , i metodi applicabili alle mischie composte di più di due fibre tessili o di fibre della stessa natura chimica ( in particolare analisi microscopiche ) ;

considerando che il progresso della tecnica rende necessario un frequente adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalle direttive particolari relative ai metodi d'analisi applicabili nel settore dei tessili ; che , per agevolare l'applicazione delle misure a tal fine necessarie , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli stati membri e la Commissione in seno al Comitato per l'adattamento al progresso tecnico dei metodi d'analisi nel settore dei tessili ;

considerando che il laboratorio incaricato del controllo determina la composizione delle mischie binarie per le quali non esiste nessun metodo di analisi uniformato sul piano comunitario utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione e indicando , nel rapporto di analisi i risultati ottenuti e il grado di precisione del metodo , sempreché sia conosciuto ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva concerne i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili , compresa la preparazione dei campioni ridotti e delle provette .

Articolo 2

Per campione ridotto s'intende un campione di dimensione adatta alle analisi , proveniente da campioni globali per laboratorio che sono stati prelevati su una partita di articoli da analizzare .

Per provetta s'intende la frazione del campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano tutte le misure utili affinché le disposizioni degli allegati I e II concernenti i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili , compresa la preparazione dei campioni ridotti e delle provette , vengano applicate , durante i controlli ufficiali , per determinare la composizione dei prodotti tessili immessi sul mercato , in conformità delle disposizioni della direttiva del 26 luglio 1971 .

Articolo 4

Il laboratorio incaricato del controllo delle mischie binarie per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano comunitario determina la composizione di dette mischie utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione e indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti e il grado di precisione del metodo , sempreché sia conosciuto .

Articolo 5

1 . E istituito un Comitato per l'adattamento al progresso tecnico dei metodi d'analisi nel settore dei tessili , in appresso denominato " il Comitato " ; esso è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il Comitato stabilisce il suo regolamento interno .

3 . L'adattamento al progresso tecnico dei metodi di analisi quantitativa di cui all'allegato II si effettua secondo la procedura prevista dall'articolo 6 .

Articolo 6

1 . Nel caso in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato è investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in questione . Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cuì all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato .

Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immendiatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare .

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato , le misure proposte sono adottate della Commissione .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 luglio 1972 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . LARDINOIS

ALLEGATO I

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI RIDOTTI E DELLE PROVETTE PER DETERMINARE LA COMPOSIZIONE FIBROSA DEI PRODOTTI TESSILI

1 . CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato fornisce indicazioni generali sulla preparazione di campioni ridotti di dimensione adatta ( cioè non superiori a 100 g ) per il trattamento preliminare ai fini delle analisi quantitative a partire da campioni globali di laboratorio e sulla selezione delle provette a partire da campioni ridotti che abbiano subito un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose ( 1 ) .

2 . DEFINIZIONI

2.1 . Partita _ E la quantità di materiale che viene valutata in base ad una serie di risultati di prove . Essa puo includere , ad esempio , tutto il materiale che corrisponde ad una stessa fornitura di tessuto , tutto il tessuto ottenuto da un determinato subbio , una spedizione di filati , una balla o un gruppo di balle di fibre gregge .

2.2 . Campione globale per laboratorio _ E la frazione della partita che è stata prelevata in modo da essere rappresentativa dell'insieme e che è inviata al laboratorio . La grandezza e la natura del campione globale per laboratorio saranno fissate in modo da riflettere adeguatamente la variabilità della composizione della partita e da facilitare le manipolazioni di laboratorio ( 2 ) .

2.3 . Campione ridotto _ E la parte di campione globale per laboratorio sottoposta ad un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose e dalla quale vengono successivamente prelevate delle provette per l'analisi . La grandezza e la natura del campione ridotto saranno sufficienti per rispecchiare adeguatamente la varietà di composizione del campione globale per laboratorio ( 3 ) .

2.4 . Provetta _ E la parte di materiale prelevata da un campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico .

3 . PRINCIPIO

Il campione ridotto viene scelto in modo da essere rappresentativo del campione globale per laboratorio .

Le provette vengono prelevate su un campione ridotto in modo che siano rappresentative di quest'ultimo .

4 . CAMPIONATURA DELLE FIBRE SCIOLTE

4.1 . Fibre non orientate _ Costituire un campione ridotto prelevando dei ciuffi a caso dal campione globale per laboratorio . Prelevare tutto il campione ridotto , mischiarlo in modo adeguato con l'aiuto di una carda per laboratorio ( 4 ) . Sottoporre il velo o la mischia , nonché le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio , al trattamento preliminare . Prelevare in seguito , in proporzione della massa , le provette dal velo , le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio .

Se la forma del velo di carda non ha subito modifiche a seguito del trattamento preliminare , prelevare le provette nel modo descritto al punto 4.2 . Se il velo è stato scomposto durante il pretrattamento , scegliere le provette prelevando dal campione sottoposto a tale trattamento almeno 16 piccoli ciuffi di dimensioni adatte , più o meno uguali , e quindi riunirli .

4.2...

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