Council Directive 72/276/EEC of 17 July 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures
Published date | 31 July 1972 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Textiles |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 173, 31 juillet 1972 |
Direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 31/07/1972 pag. 0001 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0114
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(III) pag. 0749
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0114
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(III) pag. 0787
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0127
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0127
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( 1 ) GU n . L 185 del 16 . 8 . 1971 , pag . 16 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 1972
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
( 72/276/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la direttiva del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile ( 1 ) , prescrive talune disposizioni in materia di etichettatura basate sulla composizione fibrosa dei prodotti tessili ;
considerando che , in occasione dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri , è necessario applicare metodi uniformi per stabilire la composizione fibrosa dei prodotti tessili per quanto concerne sia il trattamento preliminare del campione che l'analisi quantitativa ;
considerando che la predetta direttiva prevede all'articolo 13 che speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire in tutti gli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti ;
considerando che in una prima fase è necessario prevedere i metodi applicabili ad alcune mischie binarie di fibre tessili e definire quindi , in ulteriori direttive , i metodi applicabili alle mischie composte di più di due fibre tessili o di fibre della stessa natura chimica ( in particolare analisi microscopiche ) ;
considerando che il progresso della tecnica rende necessario un frequente adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalle direttive particolari relative ai metodi d'analisi applicabili nel settore dei tessili ; che , per agevolare l'applicazione delle misure a tal fine necessarie , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli stati membri e la Commissione in seno al Comitato per l'adattamento al progresso tecnico dei metodi d'analisi nel settore dei tessili ;
considerando che il laboratorio incaricato del controllo determina la composizione delle mischie binarie per le quali non esiste nessun metodo di analisi uniformato sul piano comunitario utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione e indicando , nel rapporto di analisi i risultati ottenuti e il grado di precisione del metodo , sempreché sia conosciuto ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva concerne i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili , compresa la preparazione dei campioni ridotti e delle provette .
Articolo 2
Per campione ridotto s'intende un campione di dimensione adatta alle analisi , proveniente da campioni globali per laboratorio che sono stati prelevati su una partita di articoli da analizzare .
Per provetta s'intende la frazione del campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico .
Articolo 3
Gli Stati membri adottano tutte le misure utili affinché le disposizioni degli allegati I e II concernenti i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili , compresa la preparazione dei campioni ridotti e delle provette , vengano applicate , durante i controlli ufficiali , per determinare la composizione dei prodotti tessili immessi sul mercato , in conformità delle disposizioni della direttiva del 26 luglio 1971 .
Articolo 4
Il laboratorio incaricato del controllo delle mischie binarie per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano comunitario determina la composizione di dette mischie utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione e indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti e il grado di precisione del metodo , sempreché sia conosciuto .
Articolo 5
1 . E istituito un Comitato per l'adattamento al progresso tecnico dei metodi d'analisi nel settore dei tessili , in appresso denominato " il Comitato " ; esso è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
2 . Il Comitato stabilisce il suo regolamento interno .
3 . L'adattamento al progresso tecnico dei metodi di analisi quantitativa di cui all'allegato II si effettua secondo la procedura prevista dall'articolo 6 .
Articolo 6
1 . Nel caso in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato è investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in questione . Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cuì all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato .
Il presidente non partecipa al voto .
3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato .
b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immendiatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare .
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .
c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato , le misure proposte sono adottate della Commissione .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 17 luglio 1972 .
Per il Consiglio
Il Presidente
P . LARDINOIS
ALLEGATO I
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI RIDOTTI E DELLE PROVETTE PER DETERMINARE LA COMPOSIZIONE FIBROSA DEI PRODOTTI TESSILI
1 . CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato fornisce indicazioni generali sulla preparazione di campioni ridotti di dimensione adatta ( cioè non superiori a 100 g ) per il trattamento preliminare ai fini delle analisi quantitative a partire da campioni globali di laboratorio e sulla selezione delle provette a partire da campioni ridotti che abbiano subito un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose ( 1 ) .
2 . DEFINIZIONI
2.1 . Partita _ E la quantità di materiale che viene valutata in base ad una serie di risultati di prove . Essa puo includere , ad esempio , tutto il materiale che corrisponde ad una stessa fornitura di tessuto , tutto il tessuto ottenuto da un determinato subbio , una spedizione di filati , una balla o un gruppo di balle di fibre gregge .
2.2 . Campione globale per laboratorio _ E la frazione della partita che è stata prelevata in modo da essere rappresentativa dell'insieme e che è inviata al laboratorio . La grandezza e la natura del campione globale per laboratorio saranno fissate in modo da riflettere adeguatamente la variabilità della composizione della partita e da facilitare le manipolazioni di laboratorio ( 2 ) .
2.3 . Campione ridotto _ E la parte di campione globale per laboratorio sottoposta ad un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose e dalla quale vengono successivamente prelevate delle provette per l'analisi . La grandezza e la natura del campione ridotto saranno sufficienti per rispecchiare adeguatamente la varietà di composizione del campione globale per laboratorio ( 3 ) .
2.4 . Provetta _ E la parte di materiale prelevata da un campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico .
3 . PRINCIPIO
Il campione ridotto viene scelto in modo da essere rappresentativo del campione globale per laboratorio .
Le provette vengono prelevate su un campione ridotto in modo che siano rappresentative di quest'ultimo .
4 . CAMPIONATURA DELLE FIBRE SCIOLTE
4.1 . Fibre non orientate _ Costituire un campione ridotto prelevando dei ciuffi a caso dal campione globale per laboratorio . Prelevare tutto il campione ridotto , mischiarlo in modo adeguato con l'aiuto di una carda per laboratorio ( 4 ) . Sottoporre il velo o la mischia , nonché le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio , al trattamento preliminare . Prelevare in seguito , in proporzione della massa , le provette dal velo , le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio .
Se la forma del velo di carda non ha subito modifiche a seguito del trattamento preliminare , prelevare le provette nel modo descritto al punto 4.2 . Se il velo è stato scomposto durante il pretrattamento , scegliere le provette prelevando dal campione sottoposto a tale trattamento almeno 16 piccoli ciuffi di dimensioni adatte , più o meno uguali , e quindi riunirli .
4.2...
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