Council Directive 72/461/EEC of 12 December 1972 on health problems affecting intra-Community trade in fresh meat

Published date31 December 1972
Subject Matterlegislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,législation vétérinaire,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 302, 31 dicembre 1972,Journal officiel des Communautés européennes, L 302, 31 décembre 1972
EUR-Lex - 31972L0461 - IT 31972L0461

Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 31/12/1972 pag. 0024 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0057
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L291 pag. 0073
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0057
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(31.12)L302 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0236
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0167
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0167


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1972 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

(72/461/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata per ultimo dalla direttiva del Consiglio del 27 ottobre 1970 (2), non avrà gli effetti desiderati, fintantoché gli scambi intracomunitari saranno frenati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni di polizia sanitaria nel settore delle carni; che per eliminare tali disparità è necessario procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni di politica sanitaria degli Stati membri nel settore delle carni;

considerando, in particolare, che ai fini di una migliore conoscenza delle condizioni sanitarie degli animali, da cui provengono le carni fresche, destinate ad essere spedite in altri Stati membri, occorre prescrivere che gli animali appartenenti a certe categorie abbiano sostato per un certo periodo nel territorio della Comunità, salvo deroga accordata dal paese destinatario e comunicata agli altri Stati membri nonché alla Commissione;

considerando che, per evitare una propagazione di epizoozie attraverso carni fresche, occorre escludere dagli scambi intracomunitari le carni fresche di animali provenienti da un'azienda o zona, nei confronti della quale esistano divieti di polizia sanitaria, conformemente alla regolamentazione comunitaria;

considerando ché occorre vigilare affinché le carni fresche non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano munite del bollo sanitario previsto dalla suddetta regolamentazione;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'immissione in commercio nel loro territorio delle carni che non rispondano alle prescrizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria; che è tuttavia opportuno autorizzare la rispedizione delle carni se non vi si oppongono considerazioni di polizia sanitaria e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta;

considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno provocato un divieto o una limitazione, occorre che esse siano rese note allo speditore o al suo mandatario nonché autorità competenti del paese speditore;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di vietare l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti da uno Stato membro nel quale si è manifestata una epizoozia; che, secondo la natura e il carattere dell'epizoozia, tale divieto deve essere limitato alle carni provenienti da una parte del territorio del paese speditore ovvero può estendersi all'insieme di tale territorio; che, qualora si manifesti sul territorio di uno Stato membro una malattia contagiosa, si rende necessaria una rapida adozione di misure adeguate per combatterla; che è...

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