Council Directive 73/173/EEC of 4 June 1973 on the approximation of Member States' laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations (solvents)
Published date | 11 July 1973 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 189, 11 July 1973 |
Direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 11/07/1973 pag. 0007 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0131
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0131
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003
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( 1 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 167 del 25 . 6 . 1973 , pag . 1 .
CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 1973
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi )
( 73/173/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che le sostanze e i preparati pericolosi sono regolati giuridicamente negli Stati membri ; che in queste regolamentazioni si riscontrano notevoli differenze soprattutto per quanto concerne l'etichettatura , ma che anche nella classificazione secondo il grado di pericolosità esistono differenze ; che queste differenze rappresentano un notevole ostacolo agli scambi e che ne consegue un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;
considerando che una regolamentazione per le sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 1 ) , modificata da ultimo con la direttiva del 21 maggio 1973 1973 ( 2 ) ; che è necessario ravvicinare le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla classificazione , l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi ;
considerando che , date l'ampiezza del settore e l'esigenza di molteplici e dettagliate misure per realizzare il ravvicinamento di tutte le disposizioni relative ai preparati pericolosi , è utile procedere anzitutto al ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura di un certo gruppo di preparati pericolosi , come i solventi ;
considerando che questi preparati si distinguono in particolare per il pericolo di tossicità e di nocività dei loro costituenti ;
considerando che preparati contenenti una o più di queste sostanze pericolose sono usati molto frequentemente nell'industria , nell'artigianato , nell'agricoltura e nel governo della casa , sia come solventi , sia come diluenti , smacchiatori , prodotti per lo sgrassag gio o prodotti simili ;
considerando che sarà inoltre necessario , a motivo delle molteplici e differenti utilizzazioni di solventi in altri preparati , tener conto in altre direttive del pericolo esistente in relazione alle condizioni di impiego quali l'uso prolungato od occasionale , alla quantità dei preparati pericolosi , alle dimensioni delle confezioni dei preparati ed ad ogni altro elemento utile di valutazione che comporti un aumento o eventualmente una diminuzione del pericolo ; che tali direttive speciali dovranno riguardare in particolare gli antipa rassitari , le colle , gli inchiostri tipografici , le vernici e le lacche ;
considerando che , nel caso di preparati composti esclusivamente da solventi , per le particolari caratteristiche e condizioni di impiego di tali preparati , è necessario tenere presenti , oltre ad altri elementi di valutazione di pericolosità , anche i valori noti per quanto riguarda i rischi di intossicazione derivanti da un uso prolungato ;
considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nella presente direttiva ; che , per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie , conviene stabilire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del " Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei preparati e delle sostanze pericolosi " istituito con direttiva del 27 giugno 1967 ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . La presente direttiva riguarda :
_ la classificazione ,
_ l'imballaggio ,
_ l'etichettatura ,
dei preparati pericolosi composti esclusivamente da solventi destinati ad essere usati come tali . Sono anche considerate preparati pericolosi le sostanze destinate ad essere usate come solventi e contenenti le impurità di cui all'allegato in quantità superiori ai limiti stabiliti nell'articolo 2 , paragrafo 5 .
2 . Questa direttiva è applicabile ai preparati immessi sul mercato negli Stati membri , che contengono una o più delle sostanze menzionate nell'allegato .
3 . La presente direttiva non è applicabile :
a ) alle medicine , agli stupefacenti , ai preparati radioattivi e ai carburanti ;
b ) al trasporto di questi preparati pericolosi per ferrovia , su strada , per via fluviale , marittima o aerea ;
c ) alle munizioni e agli oggetti che contengono preparati sotto forma di esplosivi per l'accensione o carburanti ;
d ) ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi ;
e ) ai preparati che si trovano in transito e sono sottoposti ad un controllo doganale , purché non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione .
4 . Per questa direttiva sono valide le definizioni dell'articolo 2 della direttiva del 27 giugno 1967 .
Articolo 2
1 . Le sostanze tossiche e nocive ai sensi della definizione contenuta nella direttiva del 27 giugno 1967 utilizzate come solventi , sono ripartite in classi e sottoclassi conformemente all'allegato .
Le sostanze tossiche figurano nella classe I , le sostanze nocive nella classe II . Ad ogni sottoclasse è attribuito un indice di classificazione I1 en un indice di esenzione I2 che figurano nella tabella riportata qui di seguito :
* Indice di * * Limite di
* classificazione * Indice di * concentrazione
Classe della sostanza * * esenzione * per l'esenzione
* I1 * I2 * E %
Tossico I/a * 500 * 500 * 0,2
I/b * 100 * 100 * 1
I/c * 25 * 25 * 4
Nocivo II/a * 5 * 20 * 5
II/b * 2 * 8 * 12,5
II/c * 1 * 4 * 25
II/d * 0,5 * 2 * 50
2 . Sono considerati tossici i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato , se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I1 è superiore 500 , cioè :
( P X I1 ) * 500 ;
dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato ,
I1 è l'indice che corrisponde alla classe della sostanza
3 . Sono considerati nocivi i preparati...
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