Council Directive 73/173/EEC of 4 June 1973 on the approximation of Member States' laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations (solvents)

Coming into Force08 June 1973
End of Effective Date07 June 1992
Celex Number31973L0173
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1973/173/oj
Published date11 July 1973
Date04 June 1973
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 189, 11 July 1973
EUR-Lex - 31973L0173 - IT 31973L0173

Direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 11/07/1973 pag. 0007 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0131
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0131
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003


++++

( 1 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 167 del 25 . 6 . 1973 , pag . 1 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1973

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi )

( 73/173/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che le sostanze e i preparati pericolosi sono regolati giuridicamente negli Stati membri ; che in queste regolamentazioni si riscontrano notevoli differenze soprattutto per quanto concerne l'etichettatura , ma che anche nella classificazione secondo il grado di pericolosità esistono differenze ; che queste differenze rappresentano un notevole ostacolo agli scambi e che ne consegue un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che una regolamentazione per le sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 1 ) , modificata da ultimo con la direttiva del 21 maggio 1973 1973 ( 2 ) ; che è necessario ravvicinare le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla classificazione , l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi ;

considerando che , date l'ampiezza del settore e l'esigenza di molteplici e dettagliate misure per realizzare il ravvicinamento di tutte le disposizioni relative ai preparati pericolosi , è utile procedere anzitutto al ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura di un certo gruppo di preparati pericolosi , come i solventi ;

considerando che questi preparati si distinguono in particolare per il pericolo di tossicità e di nocività dei loro costituenti ;

considerando che preparati contenenti una o più di queste sostanze pericolose sono usati molto frequentemente nell'industria , nell'artigianato , nell'agricoltura e nel governo della casa , sia come solventi , sia come diluenti , smacchiatori , prodotti per lo sgrassag gio o prodotti simili ;

considerando che sarà inoltre necessario , a motivo delle molteplici e differenti utilizzazioni di solventi in altri preparati , tener conto in altre direttive del pericolo esistente in relazione alle condizioni di impiego quali l'uso prolungato od occasionale , alla quantità dei preparati pericolosi , alle dimensioni delle confezioni dei preparati ed ad ogni altro elemento utile di valutazione che comporti un aumento o eventualmente una diminuzione del pericolo ; che tali direttive speciali dovranno riguardare in particolare gli antipa rassitari , le colle , gli inchiostri tipografici , le vernici e le lacche ;

considerando che , nel caso di preparati composti esclusivamente da solventi , per le particolari caratteristiche e condizioni di impiego di tali preparati , è necessario tenere presenti , oltre ad altri elementi di valutazione di pericolosità , anche i valori noti per quanto riguarda i rischi di intossicazione derivanti da un uso prolungato ;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nella presente direttiva ; che , per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie , conviene stabilire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del " Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei preparati e delle sostanze pericolosi " istituito con direttiva del 27 giugno 1967 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda :

_ la classificazione ,

_ l'imballaggio ,

_ l'etichettatura ,

dei preparati pericolosi composti esclusivamente da solventi destinati ad essere usati come tali . Sono anche considerate preparati pericolosi le sostanze destinate ad essere usate come solventi e contenenti le impurità di cui all'allegato in quantità superiori ai limiti stabiliti nell'articolo 2 , paragrafo 5 .

2 . Questa direttiva è applicabile ai preparati immessi sul mercato negli Stati membri , che contengono una o più delle sostanze menzionate nell'allegato .

3 . La presente direttiva non è applicabile :

a ) alle medicine , agli stupefacenti , ai preparati radioattivi e ai carburanti ;

b ) al trasporto di questi preparati pericolosi per ferrovia , su strada , per via fluviale , marittima o aerea ;

c ) alle munizioni e agli oggetti che contengono preparati sotto forma di esplosivi per l'accensione o carburanti ;

d ) ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi ;

e ) ai preparati che si trovano in transito e sono sottoposti ad un controllo doganale , purché non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione .

4 . Per questa direttiva sono valide le definizioni dell'articolo 2 della direttiva del 27 giugno 1967 .

Articolo 2

1 . Le sostanze tossiche e nocive ai sensi della definizione contenuta nella direttiva del 27 giugno 1967 utilizzate come solventi , sono ripartite in classi e sottoclassi conformemente all'allegato .

Le sostanze tossiche figurano nella classe I , le sostanze nocive nella classe II . Ad ogni sottoclasse è attribuito un indice di classificazione I1 en un indice di esenzione I2 che figurano nella tabella riportata qui di seguito :

* Indice di * * Limite di

* classificazione * Indice di * concentrazione

Classe della sostanza * * esenzione * per l'esenzione

* I1 * I2 * E %

Tossico I/a * 500 * 500 * 0,2

I/b * 100 * 100 * 1

I/c * 25 * 25 * 4

Nocivo II/a * 5 * 20 * 5

II/b * 2 * 8 * 12,5

II/c * 1 * 4 * 25

II/d * 0,5 * 2 * 50

2 . Sono considerati tossici i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato , se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I1 è superiore 500 , cioè :

( P X I1 ) * 500 ;

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato ,

I1 è l'indice che corrisponde alla classe della sostanza

3 . Sono considerati nocivi i preparati...

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