Council Directive 74/150/EEC of 4 March 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of wheeled agricultural or forestry tractors

Celex Number31974L0150
Coming into Force07 March 1974
End of Effective Date30 June 2005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/150/oj
Published date28 March 1974
Date04 March 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 28 March 1974
EUR-Lex - 31974L0150 - IT 31974L0150

Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/1974 pag. 0010 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0227
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0227
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0183


++++

( 1 ) GU n . C 160 del 18 . 12 . 1969 , pag . 29 .

( 2 ) GU n . C 48 del 16 . 4 . 1969 , pag . 17 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote

( 74/150/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , in ogni Stato membro , i trattori debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti ; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea ;

considerando che questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati , se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri , sia come complemento , sia in sostituzione della loro legislazione attuale ;

considerando che le prescrizioni della presente direttiva si applicano ai trattori montati su pneumatici con una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km / h ; che queste prescrizioni hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza sul lavoro per quanto concerne la costruzione di tali veicoli ; che invece gli altri trattori , in particolare quelli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km / h , formeranno oggetto , ove occorra , di prescrizioni particolari ;

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei trattori ai quali esse si applicano ; che questo controllo riguarda i vari tipi di trattori ;

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del trattore vengano definite in direttive particolari ;

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni , come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di trattore ;

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di trattore è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione ; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i trattori conformi al tipo omologato ; che quando sia munito di questo certificato il trattore deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni ; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la costatazione fatta , inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di trattore omologato ;

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie , man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del trattore e , per il resto , in base alle prescrizioni nazionali ;

considerando che , fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato , è opportuno prevedere , nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri , disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato ;

considerando che un trattore , benché conforme al tipo omologato , puo tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale o la sicurezza sul lavoro e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo ;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari ; che , per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s'intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o a cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale . Esso puo essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori .

2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km / h .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva , si intende per :

a ) " omologazione di portata nazionale " , l'atto amministrativo denominato :

_ agréation par type / aanneming , nella legislazione belga ,

_ standardtypegokendelse , nella legislazione danese ,

_ allgemeine Betriebserlaubnis , nella legislazione tedesca ,

_ réception par type , nella legislazione francese ,

_ type approval , nella legislazione irlandese ,

_ omologazione o approvazione del tipo , nella legislazione italiana ,

_ agréation , nella legislazione lussemburghese ,

_ typegoedkeuring , nella legislazione olandese ,

_ type approval , nella legislazione del Regno Unito .

b ) " omologazione CEE " , l'atto mediante il quale uno Stato membro costata che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche delle direttive particolari e alle verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II .

CAPITOLO II

Omologazione CEE dei trattori

Articolo 3

La domanda di omologazione CEE è presentata dal costruttore o dal suo mandatario presso uno Stato membro . Essa è accompagnata da una scheda informativa , il cui modello figura nell'allegato I , come pure dai documenti citati in questa scheda . Per uno stesso tipo di trattore , tale domanda non puo essere inoltrata che presso uno solo degli Stati membri .

Articolo 4

1 . Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di trattore che soddisfi alle seguenti condizioni :

a ) il tipo di trattore è conforme ai dati che figurano nella scheda informativa ;

b ) il tipo di trattore soddisfa ai controlli previsti dal modello di scheda di omologazione di cui all'articolo 2 , lettera b ) .

2 . Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per sorvegliare ove occorra la conformità della produzione al prototipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale sorveglianza si limita a sondaggi .

Per ogni tipo di trattore che omologa , esso completa tutte le rubriche della scheda di omologazione .

Articolo 5

1 . Entro il termine di un mese , le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede informative e di omologazione compilate per ogni tipo di trattore che esse omologano o rifiutano di omologare .

2 . Per ciascun...

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