Council Directive 74/577/EEC of 18 November 1974 on stunning of animals before slaughter
Published date | 26 November 1974 |
Subject Matter | Approximation of laws,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 316, 26 November 1974 |
Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 26/11/1974 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0028
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0258
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0258
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( 1 ) GU n . C 76 del 3 . 7 . 1974 , pag . 52 .
CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 novembre 1974
relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione
( 74/577/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che le legislazioni nazionali attualmente vigenti in materia di protezione degli animali presentano disparità tali da compromettere direttamente il funzionamento del mercato comune ; che gli oneri derivanti da queste disposizioni variano infatti da uno Stato membro all'altro ;
considerando inoltre che occorre intraprendere un'azione comunitaria intesa a prevenire , in generale , ogni trattamento crudele degli animali ; che in una prima fase è opportuno che l'azione verta sulle condizioni atte a far subire agli animali in occasione della macellazione , soltanto le sofferenze assolutamente inevitabili ;
considerando che a tal fine occorre generalizzare la pratica dello stordimento con mezzi riconosciuti adeguati ;
considerando che occorre tuttavia tener conto delle prescrizioni specifiche di taluni riti religiosi ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Gli Stati membri provvedono affinché per la macellazione degli animali delle specie bovina , ovina , suina e caprina e i solipedi vengano adottate misure atte ad assicurare che lo stordimento abbia luogo immediatamente prima della macellazione secondo procedimenti appropriati .
2 . Per stordimento , ai sensi della presente direttiva , si intende un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico , dell'elettricità o dell'anestesia con il gas senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che , applicato ad...
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