Council Directive 74/63/EEC of 17 December 1973 on the fixing of maximum permitted levels for undesirable substances and products in feedingstuffs
Published date | 11 February 1974 |
Subject Matter | Approximation of laws,Animal feedingstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 38, 11 February 1974 |
Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali /* Versione codificata CF 399L0029 */
Gazzetta ufficiale n. L 038 del 11/02/1974 pag. 0031 - 0036
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0136
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0151
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0196
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0196
++++
( 1 ) GU n . C 10 del 5 . 2 . 1972 , pag . 35 .
( 2 ) GU n . C 4 del 20 . 1 . 1972 , pag . 3 .
( 3 ) GU n . L 170 del 3 . 8 . 1970 , pag . 1 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1973
relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali
( 74/63/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di alimenti per animali appropriati e di buona qualità ;
considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura ;
considerando che gli alimenti per gli animali contengono sovente sostanze o prodotti indesiderabili che possono nuocere alla salute animale o , per la loro presenza nei prodotti animali , alla salute umana ;
considerando che è impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione e che è almeno necessario che la loro quantità negli alimenti per gli animali sia ridotta in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi ; che nella fattispecie è tuttavia impossibile fissare detta quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario ;
considerando che la presenza delle sostanze e dei prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali puo essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e che dette sostanze e detti prodotti non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali ;
considerando tuttavia che gli Stati membri devono avere la facoltà di consentire , a determinate condizioni , che taluni alimenti per gli animali contengano una quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili superiore a quella prevista nell'allegato ;
considerando che , se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti le quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali , tali disposizioni divergono su alcuni principi essenziali ; che , di conseguenza , esse incidono direttamente sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione ;
considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà , qualora sia minacciata la salute degli animali o dell'uomo , di ridurre temporaneamente le quantità massime fissate o di fissare una quantità massima per altre sostanze o altri prodotti ovvero di vietare la presenza di tali sostanze o prodotti negli alimenti per gli animali ;
considerando che , per evitare che uno Stato membro si avvalga abusivamente di tale facoltà , è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi ;
considerando che una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate in allegato all'evoluzione delle conoscenza scientifiche e tecniche ;
considerando che le disposizioni dei paesi terzi in materia di sostanze e prodotti indesiderabili possono differire da quelle previste dalla presente direttiva e che è pertanto opportuno permettere agli Stati membri di non applicare queste ultime all'esportazione di alimenti...
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