Council Directive 75/130/EEC of 17 February 1975 on the establishment of common rules for certain types of combined road/rail carriage of goods between Member States
Published date | 22 February 1975 |
Subject Matter | ravvicinamento delle legislazioni,trasporti,rapprochement des législations,transports |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 48, 22 febbraio 1975,Journal officiel des Communautés européennes, L 48, 22 février 1975 |
Direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati Membri
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 22/02/1975 pag. 0031 - 0032
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0244
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0030
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0030
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 1975
relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri
( 75/130/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che l ' instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta , tra l ' altro , la fissazione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada effettuati in partenza dal o a destinazione del territorio di uno Stato membro o in transito sul territorio di uno o più Stati membri ; che dette norme dovranno essere stabilite in modo da permettere uno sviluppo , nel progresso , delle tecniche di trasporto in funzione della complementarità tra modi di trasporto nonchù dei prezzi e delle esigenze specifiche degli operatori e degli utenti dei trasporti ;
considerando che l ' utilizzazione della tecnica strada/ferrovia nel settore dei trasporti internazionali di merci su strada costituisce su lunghe distanze una forma d ' esercizio proficua sul piano economico ; che essa snellisce la circolazione stradale , aumentandone in tal modo la sicurezza ; che essa si inserisce parallelamente in un ' azione di protezione dell ' ambiente ; che la liberalizzazione da ogni restrizione quantitativa e la soppressione di svariati vincoli di ordine amministrativo tuttora in vigore ne facilita lo sviluppo ; che , per evitare abusi , devono essere previste misure di controllo ;
considerando che sembra opportuno introdurre tale sistema per un periodo di durata sufficiente per consentire di definire , in base all ' esperienza acquisita , il regime applicabile successivamente ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Ai sensi della presente direttiva , si intende per
- « trasporti...
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