Council Directive 75/362/EEC of 16 June 1975 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in medicine, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services

Coming into Force20 June 1975
End of Effective Date15 April 1993
Celex Number31975L0362
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1975/362/oj
Published date30 June 1975
Date16 June 1975
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 167, 30 June 1975
EUR-Lex - 31975L0362 - IT 31975L0362

Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0001 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0196
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0186
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0186


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

( 75/362/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un ' autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di medico , nonchù l ' iscrizione o l ' appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali ;

considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico ;

considerando che , in applicazione del trattato , gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento ;

considerando che l ' articolo 57 , paragrafo 1 , del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli ; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico che danno accesso all ' esercizio della medicina nonchù dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico specialista ;

considerando che , per quanto riguarda la formazione del medico specialista , è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titoli di formazione quando questi ultimi , pur senza essere una condizione di accesso all ' attività di medico specialista , costituiscono una condizione per l ' uso di un titolo di specializzazione ;

considerando che , in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri fra il numero delle specializzazioni mediche , i modi o la durata della formazione ai fini del loro conseguimento , è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati o altri titoli ; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 75/363/CEE del Consiglio , del 16 giugno 1975 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per le attività di medico ( 3 ) ;

considerando che , poichù il coordinamento di cui trattasi non ha il risultato di armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medici specialista , è tuttavia opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico specialista , non comuni a tutti gli Stati membri , senza che sia esclusa la possibilità di un ' ulteriore armonizzazione di questo settore ; che si è stati al riguardo del parere di limitare il riconoscimento di questi diplomi , certificati ed altri titoli di medico specialista soltanto agli Stati membri che riconoscono le specializzazioni in questione ;

considerando che , poichù , per quanto concerne l ' uso del titolo di formazione , una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un ' equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi , è opportuno autorizzarne l ' uso soltanto nelle lingue dello Stato membro di origine o di provenienza ;

considerando che , per agevolare l ' applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali , gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste , presentino , unitamente al loro titolo di formazione , un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d ' origine o di provenienza , che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla direttiva ;

considerando che la presente direttiva lascia invariate le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri che impediscono alle società l ' esercizio dell ' attività di medico o lo sottopongono a talune condizioni ;

considerando che in caso di prestazione di servizi , l ' esigenza dell ' iscrizione o l ' appartenenza ad associazioni od a organismi professionali , connessa al carattere stabile e permanente dell ' attività esercitata nel paese ospitante , costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore , dato il carattere temporaneo della sua attività ; che , quindi , è opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza ; che , in tal caso , è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali ; che , a tal uopo , con riserva dell ' applicazione dell ' articolo 62 del trattato , è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l ' obbligo di notificare la prestazione di servizi all ' autorità competente dello Stato membro ospitante ;

considerando che , in materia di moralità e di onorabilità , è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio ;

considerando che , per quanto riguarda le attività salariate del medico , il regolamento ( CEE ) n . 1612/68del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 4 ) , non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità , di disciplina professionale e di possesso di un titolo ; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati ; che in tutti gli Stati membri le attività di medico sono subordinate al possesso di un diploma , certificato o altro titolo di medico ; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o , alternativamente , da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato e considerando che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere al medico salariato l...

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