Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water
Coming into Force | 10 December 1975 |
End of Effective Date | 31 December 2014 |
Celex Number | 31976L0160 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1976/160/oj |
Published date | 05 February 1976 |
Date | 08 December 1975 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 31, 5 February 1976 |
Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione
Gazzetta ufficiale n. L 031 del 05/02/1976 pag. 0001 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0108
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0133
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0133
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0003
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell ' 8 dicembre 1975
concernente la qualità delle acque di balneazione
( 76/160/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la protezione dell ' ambiente e della salute pubblica impone di ridurre l ' inquinamento delle acque di balneazione e di preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore ;
considerando che un controllo delle acque di balneazione è necessario per raggiungere , nel quadro del funzionamento del mercato comune , gli obiettivi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita , di sviluppo armonioso delle attività aconomiche nell ' insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata ;
considerando che in questo campo esistono certe disposizioni legislative , regolamentari o amministrative degli Stati membri che hanno un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune , ma che tutti i poteri d 'azione all ' uopo necessari non sono stati previsti dal trattato ;
considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) prevede di fissare in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e , in particolare , la definizione dei parametri per le acque , comprese le acque , comprese le acque di balneazione ;
considerando che per raggiungere questi obiettivi di qualità gli Stati membri dovranno fissare dei valori limite corrispondenti a determinati parametri ; che le acque di balneazione dovranno essere rese conformi a tali valori entro un termine di dieci anni dalla notifica della presente direttiva ;
considerando che è necessario disporre che le acque di balneazione siano considerate , a determinate condizioni , conformi ai valori dei relativi parametri , anche se una certa percentuale di campioni prelevati durante la stagione balneare non rispettasse i limiti precisati nell ' allegato ;
considerando che , per conferire una certa elasticità all ' applicazione della presente direttiva , si deve accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe non potranno fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica ;
considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell ' allegato ; che , per facilitare l ' attuazione dei provvedimenti all ' uopo necessari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico ;
considerando che l ' opinione pubblica manifesta un crescente interesse per i problemi relativi all ' ambiente e al miglioramento della sua qualità ; che occorre quindi informarla obiettivamente sulla qualità delle acque di balneazione ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . La presente direttiva riguarda la qualità delle acque di balneazione , ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle di piscina .
2 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per :
a ) « acque di balneazione » le acque , o parte di esse , dolci correnti o stagnanti , e l ' acqua di mare , nelle quali la balneazione :
- è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure
- non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti ;
b ) « zona di balneazione » il luogo in cui si trovano le acque di balneazione ;
c ) « stagione balneare » il periodo di tempo in cui , tenuto conto delle consuetudini locali , ivi comprese le eventuali...
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