Council Directive 76/893/EEC of 23 November 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
Published date | 09 December 1976 |
Subject Matter | Technical barriers,Approximation of laws,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 340, 9 December 1976 |
Direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 09/12/1976 pag. 0019 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0259
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0259
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 1976
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contratto con i prodotti alimentari
( 76/893/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 227 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che le legislazioni relative ai materiali e agli oggetti , che , allo stato di prodotto finito , sono destinati a venire a contatto con prodotti destinati all ' alimentazione umana devono tener conto in primo luogo dei requisiti di protezione della salute umana ma anche delle necessità economiche e tecnologiche nei limiti imposti dalla protezione sanitaria ;
considerando che la fabbricazione ed il commercio di detti materiali e oggetti occupano un posto importante nel mercato comune ;
considerando che le differenze attualmente esistenti fra le legislazioni nazionali concernenti i suddetti materiali e oggetti ostacolano la loro libera circolazione , possono creare condizioni di concorrenza ineguali ed hanno pertanto un ' incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;
considerando che al fine di pervenire alla libera circolazione dei materiali e degli oggetti è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni ;
considerando che è opportuno dapprima stabilire in una direttiva quadro i principi generali in base ai quali sia possibile successivamente , mediante direttive specifiche , eliminare le disparità legislative ;
considerando che i materiali di ricopertura e di rivestimento che fanno corpo totalmente o parzialmente con i prodotti alimentari non potrebbero essere ritenuti a semplice contatto con i medesimi ma che , in questo caso , occorre tener conto dell ' eventuale loro assorbimento diretto da parte del consumatore ; che in tale circostanza le norme previste dalla presente direttiva si rivelano inadeguate ;
considerando che , in attesa di una definizione comunitaria dei prodotti alimentari , quest ' ultima resta di competenza delle legislazioni nazionali ; che è tuttavia necessario precisare sin d ' ora i materiali e gli oggetti a contatto con l ' acqua destinata al consumo umano , soggetti alle disposizioni della presente direttiva ;
considerando che la presente direttiva contempla soltanto il comportamento dei materiali e degli oggetti nei confronti dei prodotti alimentari con cui vengono a contatto e non pregiudica le disposizioni relative agli eventuali effetti d ' un contatto diretto con l ' organismo umano ; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di adottare , se necessario , in direttive specifiche , disposizioni applicabili alle parti di taluni oggetti che , per il loro impiego , si trovano contemporaneamente a contatto con la bocca e con i prodotti alimentari ;
considerando che , pertanto , il principio base della presente regolamentazione deve essere che ogni materiale e oggetto destinato a venire a contatto con gli alimenti , diretto o indiretto che sia tale contatto , deve essere sufficientemente inerte da non cedere agli alimenti costituenti in quantità tale da presentare eventualmente un pericolo per la salute umana , oppure comportare una modifica inaccettabile della composizione o un ' alterazione dei caratteri organolettici dei suddetti alimenti ;
considerando che , per conseguire tale obiettivo , può rivelarsi talora necessario , da una parte , definire l ' elenco ( con indicazione dei requisiti di purezza e delle condizioni d ' impiego ) delle sostanze delle quali è autorizzato l ' impiego nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti , e , d ' altra parte , stabilire limiti globali e/o specifici di migrazione o altre limitazioni ;
considerando che è opportuno affidare a direttive specifiche il compito di scegliere , tra le disposizioni contemplate dalla direttiva quadro , le più idonee al raggiungimento dell ' obiettivo fissato , allo scopo di tener conto delle caratteristiche tecnologiche peculiari a ciascun gruppo di materiali e oggetti ;
considerando che , per l ' informazione del consumatore , è opportuno prevedere che i materiali e gli oggetti venduti vuoti al dettaglio rechino , tra le altre indicazioni , la menzione « per alimenti » o una menzione più specifica relativa al loro uso o un simbolo convenzionale al fine di un loro impiego corretto ; che occorre tuttavia permettere agli Stati membri di non imporre...
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