Council Directive 76/893/EEC of 23 November 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

Published date09 December 1976
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 340, 9 December 1976
EUR-Lex - 31976L0893 - IT 31976L0893

Direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 09/12/1976 pag. 0019 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0259
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0259


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contratto con i prodotti alimentari

( 76/893/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 227 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le legislazioni relative ai materiali e agli oggetti , che , allo stato di prodotto finito , sono destinati a venire a contatto con prodotti destinati all ' alimentazione umana devono tener conto in primo luogo dei requisiti di protezione della salute umana ma anche delle necessità economiche e tecnologiche nei limiti imposti dalla protezione sanitaria ;

considerando che la fabbricazione ed il commercio di detti materiali e oggetti occupano un posto importante nel mercato comune ;

considerando che le differenze attualmente esistenti fra le legislazioni nazionali concernenti i suddetti materiali e oggetti ostacolano la loro libera circolazione , possono creare condizioni di concorrenza ineguali ed hanno pertanto un ' incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che al fine di pervenire alla libera circolazione dei materiali e degli oggetti è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni ;

considerando che è opportuno dapprima stabilire in una direttiva quadro i principi generali in base ai quali sia possibile successivamente , mediante direttive specifiche , eliminare le disparità legislative ;

considerando che i materiali di ricopertura e di rivestimento che fanno corpo totalmente o parzialmente con i prodotti alimentari non potrebbero essere ritenuti a semplice contatto con i medesimi ma che , in questo caso , occorre tener conto dell ' eventuale loro assorbimento diretto da parte del consumatore ; che in tale circostanza le norme previste dalla presente direttiva si rivelano inadeguate ;

considerando che , in attesa di una definizione comunitaria dei prodotti alimentari , quest ' ultima resta di competenza delle legislazioni nazionali ; che è tuttavia necessario precisare sin d ' ora i materiali e gli oggetti a contatto con l ' acqua destinata al consumo umano , soggetti alle disposizioni della presente direttiva ;

considerando che la presente direttiva contempla soltanto il comportamento dei materiali e degli oggetti nei confronti dei prodotti alimentari con cui vengono a contatto e non pregiudica le disposizioni relative agli eventuali effetti d ' un contatto diretto con l ' organismo umano ; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di adottare , se necessario , in direttive specifiche , disposizioni applicabili alle parti di taluni oggetti che , per il loro impiego , si trovano contemporaneamente a contatto con la bocca e con i prodotti alimentari ;

considerando che , pertanto , il principio base della presente regolamentazione deve essere che ogni materiale e oggetto destinato a venire a contatto con gli alimenti , diretto o indiretto che sia tale contatto , deve essere sufficientemente inerte da non cedere agli alimenti costituenti in quantità tale da presentare eventualmente un pericolo per la salute umana , oppure comportare una modifica inaccettabile della composizione o un ' alterazione dei caratteri organolettici dei suddetti alimenti ;

considerando che , per conseguire tale obiettivo , può rivelarsi talora necessario , da una parte , definire l ' elenco ( con indicazione dei requisiti di purezza e delle condizioni d ' impiego ) delle sostanze delle quali è autorizzato l ' impiego nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti , e , d ' altra parte , stabilire limiti globali e/o specifici di migrazione o altre limitazioni ;

considerando che è opportuno affidare a direttive specifiche il compito di scegliere , tra le disposizioni contemplate dalla direttiva quadro , le più idonee al raggiungimento dell ' obiettivo fissato , allo scopo di tener conto delle caratteristiche tecnologiche peculiari a ciascun gruppo di materiali e oggetti ;

considerando che , per l ' informazione del consumatore , è opportuno prevedere che i materiali e gli oggetti venduti vuoti al dettaglio rechino , tra le altre indicazioni , la menzione « per alimenti » o una menzione più specifica relativa al loro uso o un simbolo convenzionale al fine di un loro impiego corretto ; che occorre tuttavia permettere agli Stati membri di non imporre...

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