Council Directive 77/101/EEC of 23 November 1976 on the marketing of straight feedingstuffs
Published date | 03 February 1977 |
Subject Matter | Animal feedingstuffs,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 32, 3 February 1977 |
Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali
Gazzetta ufficiale n. L 032 del 03/02/1977 pag. 0001 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0076
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0076
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0194
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0194
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 1976
relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali
( 77/101/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la produzione animale ha una funzione di grande importanza nell ' agricoltura della Comunità economica europea e che risultati soddisfacenti dipendono in larga misura dall ' utilizzazione di alimenti per animali che siano di buona qualità e che rispondano alle esigenza ;
considerando che una regolamentazione del settore degli alimenti per gli animali è un fattore importante per aumentare la produttività dell ' agricoltura , tenuto conto dell ' importanza che possono avere in proposito gli alimenti semplici ;
considerando che è necessario fissare delle norme per gli animali semplici più importanti , che si devono usare denominazioni corrispondenti per gli alimenti semplici commercializzati e che questi ultimi devono corrispondere all descrizioni che ne vengono date ;
considerando che , nel regolamentare la commercializzazione degli alimenti semplici , occorre vigilare con cura affinchù tali alimenti influiscano favorevolmente sulla produzione animale ; che gli alimenti devono pertanto essere sempre di qualità sana , leale e mercantile ; che non devono inoltre presentare nessun rischio per la salute degli animali e delle persone nù essere commercializzati in modo da indurre in errore ;
considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano solo ai prodotti semplici destinati ad essere utilizzati , nello stato in cui si trovano , dagli allevatori ; che tuttavia gli Stati membri devono avere la facoltà di estendere i principi della direttiva a prodotti e sostanze impiegati per la fabbricazione di alimenti composti ;
considerando che è necessario dare agli utilizzatori un ' informazione esatta e significativa sulla composizione degli alimenti semplici messi a loro disposizione ; che a tal fine occorre almeno dichiarare le quantità delle sostanze che determinano in modo sostanziale la qualità degli alimenti ;
considerando che , tenuto conto delle pratiche vigenti in certi Stati membri , è necessario prevedere la possibilità di esigere una dichiarazione più completa della composizione degli alimenti semplici ; che tuttavia tali dichiarazioni supplementari possono essere richieste solo se previste dall ' allegato ;
considerando che gli Stati membri possono prescrivere denominazioni , descrizioni e norme di etichettatura per alimenti semplici diversi da quelli elencati in allegato ;
considerando che occorre inoltre lasciare agli Stati membri la facoltà di prevedere un imballaggio obbligatorio per alcuni alimenti semplici elencati in allegato ;
considerando che , per incentivare la produzione di alimenti di buona qualità , è utile dare agli Stati membri la facoltà di raccomandare criteri qualitativi concernenti la composizione di certi alimenti ;
considerando che può essere necessario , per assicurare la libera circolazione nella Comunità degli alimenti semplici , fissare certi requisiti minimi di composizione ; che occorre , d ' altro canto , che gli Stati membri abbiano la possibilità di rendere obbligatori detti requisiti ai fini della commercializzazione degli alimenti nel loro territorio ;
considerando che gli Stati membri devono tuttavia controllare che gli alimenti semplici conformi alle disposizioni della presente direttiva non siano soggetti nella Comunità a nessuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la denominazione , la descrizione e l ' etichettatura ;
considerando che , per assicurare all ' atto della commercializzazione l ' osservanza dei requisiti stabiliti per gli alimenti semplici , gli Stati membri devono prevedere adeguati controlli ;
considerando che , per agevolare l ' applicazione delle misure prospettate e apportare le necessarie modifiche ed aggiunte , occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente degli alimenti per gli animali istituito con decisione 70/372/CEE ( 3 ) ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . La presente direttiva riguarda gli alimenti semplici per animali commercializzati all ' interno della Comunità .
2 . La presente direttiva si applica lasciando impregiudicate le disposizioni relative :
a ) agli additivi impiegati nell ' alimentazione degli animali ;
b ) alla fissazione di quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali ;
c ) alla fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all ' alimentazione umana o animale .
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intendono per alimenti semplici i diversi prodotti vegetali e animali allo stato naturale , freschi o conservati , e i derivati delle loro trasformazioni industriali , nonchù le diverse sostanze organiche e inorganiche , destinati nello stato in cui si trovano , all ' alimentazione animale per via orale .
Articolo 3
Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti semplici possano essere commercializzati soltanto se di qualità sana , leale e mercantile . Essi prescrivono che gli alimenti semplici non presentino alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone nù siano presentati o commercializzat in modo da indurre in errore .
Articolo 4
Gli Stati membri prescrivono che al momento della commercializzazione degli alimenti semplici si applichino le disposizioni generale dell ' allegato , parte A .
Articolo 5
1 . Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti semplici di cui all ' allegato , parte B , colonna 2 , possano essere commercializzati soltanto con le denominazioni ivi previste e a condizione di rispondere alle descrizioni di cui all ' allegato , parte B , colonna 3 .
2 . Gli Stati membri possono prescrivere denominazioni e descrizioni per alimenti semplici diversi da quelli elencati nell ' allegato , parte B .
Articolo 6
Gli Stati membri possono prescrivere che gli alimenti semplici ai quali si fa riferimento nell ' allegato , parte B , colonna 7 , possano essere commercializzati soltanto in imballaggi chiusi o recipienti chiusi . Gli Stati membri possono prescrive che gli imballaggi o recipienti siano chiusi in modo che l ' apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l ' impossibilità di riutilizzarlo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti semplici di cui all ' allegato , parte B , colonna 2 , possano essere commercializzati soltanto se sono apposte sull ' imballaggio , sul recipiente o su un ' etichetta fissata allo stesso le indicazioni sotto elencate , che impegnano la responsabilità o del produttore , o del confezionatore , o dell ' importatore , o del venditore o del distributore stabiliti all ' interno della Comunità ;
a ) le parole « alimento semplice » ,
b ) la denominazione secondo l ' allegato , parte B , colonna 2 ,
c ) se del caso , le indicazioni di cui all ' allegato , parte A ,
d ) le percentuali dei componenti di cui all ' allegato , parte B , colonna 4 ,
e ) il peso netto ,
f ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo .
2 . Gli Stati membri prescrivono che , quando gli alimenti semplici sono commercializzati sciolti , le indicazioni previste dal paragrafo 1 debbano comparire su un documento di accompagnamento .
3 . Gli Stati membri possono prescrivere che le indicazioni previste dal paragrafo 1 possano figurare solo su un documento di accompagnamento , a condizione che sull ' imballaggio , sul recipiente , sull ' etichetta , nonchù su tale documento di accompagnamento figuri un medesimo segno che consenta l ' identificazione della consegna .
4 . In deroga al paragrafo 1 , gli Stati membri possono prescrivere l ' indicazione di tutte o di talune percentuali dei componenti elencati nell ' allegato , parte B , colonna 5 .
5 . Gli Stati membri prescrivono che , in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1 , soltanto le seguenti indicazioni supplementari possano essere apporte sull ' imballaggio , sul recipiente , sull ' etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti semplici :
a ) marchio d ' identificazione o marchi commerciale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo ,
b ) numero di riferimento della partita ,
c ) istruzioni per l ' uso e data limite di conservazione del prodotto ,
d ) paese di produzione o di fabbricazione ,
e ) prezzo del prodotto ,
f ) eventualmente , le indicazioni conformi alle disposizioni dell ' articolo 14 , lettera b ) ,
g ) tutte o talune percentuali dei componenti elencati nell ' allegato , parte B , colonna 5 .
6 . Gli Stati membri possono prescrivere disposizioni analoghe a quelle previste dai paragrafi da 1 a 5 per alimenti semplici diversi da quelli elencati nell ' allegato , parte B .
7 . Le altre informazioni che eventualmente figurano sugli imballaggi , sui recipienti , sulle etichette e sui documenti di accompagnamento devono essere separate delle indicazioni di cui ai...
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