Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses

Published date05 March 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 61, 5 March 1977
EUR-Lex - 31977L0187 - IT 31977L0187

Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 05/03/1977 pag. 0026 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0091
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0171
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0091
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0122
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0122


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti

( 77/187/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' evoluzione economica implica , sul piano nazionale e comunitario , modifiche delle strutture delle imprese effettuate , tra l ' altro , con trasferimenti di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni ;

considerando che occorre adottare le diposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore , in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ;

considerando che sussistono differenze negli Stati membri per quanto riguarda l ' entità della protezione dei lavoratori in questo settore e che occorre attenuare tali differenze ;

considerando che tali differenze possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è quindi necessario promuovere il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia , ai sensi dell ' articolo 117 del trattato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

SEZIONE I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese , si stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione .

2 . La presente direttiva si applica se e nella misura in cui l ' impresa , lo stabilimento o la parte di stabilimento da trasferire si trovi nel campo d ' applicazione territoriale del trattato .

3 . La presente direttiva non si applica alle...

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