Council Directive 77/489/EEC of 18 July 1977 on the protection of animals during international transport
Coming into Force | 26 July 1977 |
End of Effective Date | 01 January 1993 |
Celex Number | 31977L0489 |
Date | 18 July 1977 |
Published date | 08 August 1977 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1977/489/oj |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 200, 8 August 1977 |
Direttiva 77/489/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/1977 pag. 0010 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0008
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0008
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 1977
relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali
( 77/489/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , e in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la maggioranza degli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ; che è attualmente in preparazione un protocollo addizionale che consenta alla Comunità in quanto tale di aderire alla suddetta convenzione ;
considerando tuttavia che occorre adottare al più presto misure comunitarie in materia ;
considerando che le disposizioni generali relative alla protezione degli animali non dovrebbero avere un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ;
considerando tuttavia che le legislazioni nazionali attualmente in vigore nel settore del trasporto degli animali presentano disparità che hanno un ' incidenza diretta su detto funzionamento ;
considerando che , per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi che possono derivare da tali disparità , è necessario armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia ; che ciò consentirebbe di avviare a livello comunitario un ' azione intesa ad evitare agli animali qualsiasi trattamento crudele durante il trasporto ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva si applica ai trasporti internazionali :
a ) dei solipedi domestici ed animali domestici delle specie bovina , ovina , caprina e suina ( allegato , capitolo I ) ;
b ) dei volatili e dei conigli domestici ( allegato , capitolo II ) ;
c ) dei carni e gatti domestici ( allegato , capitolo III ) ;
d ) di altri mammiferi e volatili ( allegato , capitolo IV ) ;
e ) degli animali a sangue freddo ( allegato , capitolo V ) .
Articolo 2
La presente direttiva non si applica alla Groenlandia .
Se la Commissione ritiene che tale esclusione non si più giustificata , essa sottopone al Consiglio le proposte appropriate .
Articolo 3
1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :
a ) « veterinario ufficiale » : il veterinario designato dall ' autorità centrale competente dello Stato membro ;
b ) « mezzo di trasporto » , le parti riservate al carico negli autoveicoli , nei veicoli su rotaia , nei mezzi di trasporto aerei , nonchù le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre , marittimo od aereo ;
c ) « trasporto internazionale » : ogni movimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto e che implichi il passaggio di una frontiera , ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera .
2 . Per i trasporti internazionali di animali di cui al capitolo I dell ' allegato , il veterinario ufficiale deve attestare che gli animali sono idonei al trasporto ai sensi della presente direttiva .
Articolo 4
Ogni Stato membro vigila affichù , in occasione di una spedizione verso o proveniente da un altro Stato membro , di un ' esportazione a destinazione di paesi terzi o di un ' importazione proveniente da paesi terzi , o in caso di transito , il trasporto internazionale di animali sia effettuato nel proprio territorio alle condizioni previste nell ' allegato della presente direttiva .
In particolare esso adotta tutte le misure necessarie per risparmiare , o ridurre al minimo , qualsiasi sofferenza agli animali in caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l ' applicazione della presente direttiva nel suo territorio .
Articolo 5
Qualora , nel corso di un trasporto internazionale si constati che la presente direttiva non è o non è più osservata , la competente autorità dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la constatazione prende le misure necessarie per porre rimedio , per quanto possibile , alla situazione .
Tuttavia - senza pregiudizio dell ' eventuale applicazione di misure di polizia sanitaria - la spedizione degli animali può essere interrotta soltanto se una siffatta misura si rivela indispensabile per il benessere degli animali trasportati .
Articolo 6
1 . Qualora uno Stato membro ritenga che la presente direttiva , durante un trasporto internazionale di animali provenienti da un altro Stato membro , non sia o non sia più rispettata in quest ' ultimo Stato membro , esso ne informa tale...
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