Council Directive 77/489/EEC of 18 July 1977 on the protection of animals during international transport

Coming into Force26 July 1977
End of Effective Date01 January 1993
Celex Number31977L0489
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/489/oj
Published date08 August 1977
Date18 July 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 200, 8 August 1977
EUR-Lex - 31977L0489 - IT

Direttiva 77/489/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/1977 pag. 0010 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0008
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0008


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1977

relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali

( 77/489/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , e in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la maggioranza degli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ; che è attualmente in preparazione un protocollo addizionale che consenta alla Comunità in quanto tale di aderire alla suddetta convenzione ;

considerando tuttavia che occorre adottare al più presto misure comunitarie in materia ;

considerando che le disposizioni generali relative alla protezione degli animali non dovrebbero avere un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ;

considerando tuttavia che le legislazioni nazionali attualmente in vigore nel settore del trasporto degli animali presentano disparità che hanno un ' incidenza diretta su detto funzionamento ;

considerando che , per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi che possono derivare da tali disparità , è necessario armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia ; che ciò consentirebbe di avviare a livello comunitario un ' azione intesa ad evitare agli animali qualsiasi trattamento crudele durante il trasporto ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trasporti internazionali :

a ) dei solipedi domestici ed animali domestici delle specie bovina , ovina , caprina e suina ( allegato , capitolo I ) ;

b ) dei volatili e dei conigli domestici ( allegato , capitolo II ) ;

c ) dei carni e gatti domestici ( allegato , capitolo III ) ;

d ) di altri mammiferi e volatili ( allegato , capitolo IV ) ;

e ) degli animali a sangue freddo ( allegato , capitolo V ) .

Articolo 2

La presente direttiva non si applica alla Groenlandia .

Se la Commissione ritiene che tale esclusione non si più giustificata , essa sottopone al Consiglio le proposte appropriate .

Articolo 3

1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) « veterinario ufficiale » : il veterinario designato dall ' autorità centrale competente dello Stato membro ;

b ) « mezzo di trasporto » , le parti riservate al carico negli autoveicoli , nei veicoli su rotaia , nei mezzi di trasporto aerei , nonchù le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre , marittimo od aereo ;

c ) « trasporto internazionale » : ogni movimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto e che implichi il passaggio di una frontiera , ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera .

2 . Per i trasporti internazionali di animali di cui al capitolo I dell ' allegato , il veterinario ufficiale deve attestare che gli animali sono idonei al trasporto ai sensi della presente direttiva .

Articolo 4

Ogni Stato membro vigila affichù , in occasione di una spedizione verso o proveniente da un altro Stato membro , di un ' esportazione a destinazione di paesi terzi o di un ' importazione proveniente da paesi terzi , o in caso di transito , il trasporto internazionale di animali sia effettuato nel proprio territorio alle condizioni previste nell ' allegato della presente direttiva .

In particolare esso adotta tutte le misure necessarie per risparmiare , o ridurre al minimo , qualsiasi sofferenza agli animali in caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l ' applicazione della presente direttiva nel suo territorio .

Articolo 5

Qualora , nel corso di un trasporto internazionale si constati che la presente direttiva non è o non è più osservata , la competente autorità dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la constatazione prende le misure necessarie per porre rimedio , per quanto possibile , alla situazione .

Tuttavia - senza pregiudizio dell ' eventuale applicazione di misure di polizia sanitaria - la spedizione degli animali può essere interrotta soltanto se una siffatta misura si rivela indispensabile per il benessere degli animali trasportati .

Articolo 6

1 . Qualora uno Stato membro ritenga che la presente direttiva , durante un trasporto internazionale di animali provenienti da un altro Stato membro , non sia o non sia più rispettata in quest ' ultimo Stato membro , esso ne informa tale...

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