Council Directive 77/489/EEC of 18 July 1977 on the protection of animals during international transport

Coming into Force26 July 1977
End of Effective Date01 January 1993
Celex Number31977L0489
Date18 July 1977
Published date08 August 1977
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/489/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 200, 8 August 1977
EUR-Lex - 31977L0489 - IT

Direttiva 77/489/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/1977 pag. 0010 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0008
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0008


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1977

relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali

( 77/489/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , e in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la maggioranza degli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ; che è attualmente in preparazione un protocollo addizionale che consenta alla Comunità in quanto tale di aderire alla suddetta convenzione ;

considerando tuttavia che occorre adottare al più presto misure comunitarie in materia ;

considerando che le disposizioni generali relative alla protezione degli animali non dovrebbero avere un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ;

considerando tuttavia che le legislazioni nazionali attualmente in vigore nel settore del trasporto degli animali presentano disparità che hanno un ' incidenza diretta su detto funzionamento ;

considerando che , per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi che possono derivare da tali disparità , è necessario armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia ; che ciò consentirebbe di avviare a livello comunitario un ' azione intesa ad evitare agli animali qualsiasi trattamento crudele durante il trasporto ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trasporti internazionali :

a ) dei solipedi domestici ed animali domestici delle specie bovina , ovina , caprina e suina ( allegato , capitolo I ) ;

b ) dei volatili e dei conigli domestici ( allegato , capitolo II ) ;

c ) dei carni e gatti domestici ( allegato , capitolo III ) ;

d ) di altri mammiferi e volatili ( allegato , capitolo IV ) ;

e ) degli animali a sangue freddo ( allegato , capitolo V ) .

Articolo 2

La presente direttiva non si applica alla Groenlandia .

Se la Commissione ritiene che tale esclusione non si più giustificata , essa sottopone al Consiglio le proposte appropriate .

Articolo 3

1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) « veterinario ufficiale » : il veterinario designato dall ' autorità centrale competente dello Stato membro ;

b ) « mezzo di trasporto » , le parti riservate al carico negli autoveicoli , nei veicoli su rotaia , nei mezzi di trasporto aerei , nonchù le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre , marittimo od aereo ;

c ) « trasporto internazionale » : ogni movimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto e che implichi il passaggio di una frontiera , ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera .

2 . Per i trasporti internazionali di animali di cui al capitolo I dell ' allegato , il veterinario ufficiale deve attestare che gli animali sono idonei al trasporto ai sensi della presente direttiva .

Articolo 4

Ogni Stato membro vigila affichù , in occasione di una spedizione verso o proveniente da un altro Stato membro , di un ' esportazione a destinazione di paesi terzi o di un ' importazione proveniente da paesi terzi , o in caso di transito , il trasporto internazionale di animali sia effettuato nel proprio territorio alle condizioni previste nell ' allegato della presente direttiva .

In particolare esso adotta tutte le misure necessarie per risparmiare , o ridurre al minimo , qualsiasi sofferenza agli animali in caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l ' applicazione della presente direttiva nel suo territorio .

Articolo 5

Qualora , nel corso di un trasporto internazionale si constati che la presente direttiva non è o non è più osservata , la competente autorità dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la constatazione prende le misure necessarie per porre rimedio , per quanto possibile , alla situazione .

Tuttavia - senza pregiudizio dell ' eventuale applicazione di misure di polizia sanitaria - la spedizione degli animali può essere interrotta soltanto se una siffatta misura si rivela indispensabile per il benessere degli animali trasportati .

Articolo 6

1 . Qualora uno Stato membro ritenga che la presente direttiva , durante un trasporto internazionale di animali provenienti da un altro Stato membro , non sia o non sia più rispettata in quest ' ultimo Stato membro , esso ne informa tale...

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