Council Directive 77/62/EEC of 21 December 1976 coordinating procedures for the award of public supply contracts

Published date15 January 1977
Subject MatterApproximation of laws,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 13, 15 January 1977
EUR-Lex - 31977L0062 - IT

Direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 15/01/1977 pag. 0001 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 17 tomo 1 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0029
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0029


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

( 77/62/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le restrizioni alla libera circolazione delle merci imposte nel campo delle forniture pubbliche sono vietate dagli articoli 30 e seguenti del trattato ;

considerando che è opportuno completare tale divieto mediante un coordinamento delle procedure in materia di appalti pubblici di forniture , per assicurare , con la creazione di eguali condizioni di partecipazione agli stessi in tutti gli Stati membri , una trasparenza che permetta un miglior controllo dell ' osservanza del divieto in questione ;

considerando che l ' accesso dei prodotti originari dei paesi terzi agli appalti pubblici di forniture nella Comunità è oggetto della risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976 ( 3 ) e della dichiarazione della Commissione del 21 dicembre 1976 ( 4 ) ;

considerando che , in materia di appalti di lavori pubblici , il coordinamento è stato attuato sulla base di taluni principi relativi al divieto delle prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio , alla pubblicità comunitaria degli appalti , all ' elaborazione di criteri obiettivi di partecipazione ed all ' istituzione di una procedura che permetta di assicurare congiuntamente l ' osservanza di detti principi ; che è opportuno estendere tale metodo e tali principi agli appalti pubblici di forniture , apportandovi alcuni adattamenti per tener conto della natura particolare degli appalti in esame ;

considerando che la presente direttiva non osta in particolare all ' applicazione degli articoli 36 e 223 del trattato ;

considerando che gli enti che gestiscono attualmente i servizi di trasporto negli Stati membri sono tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato ; che , conformemente agli obiettivi della politica comune dei trasporti , occorre assicurare la parità di trattamento non solo tra le imprese che si dedicano allo stesso tipo di trasporto , ma anche tra queste e quelle che si dedicano ad altri tipi di trasporto ;

considerando che è opportuno , in attesa dell ' elaborazione di misure di coordinamento delle procedure applicabili agli organismi di trasporto , con riguardo alla particolare situazione sopra enunciata , escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli enti di cui sopra che , in base al loro stato giuridico , vi rientrerebbero ;

considerando che in materia di appalti di forniture è necessario evitare che i servizi di produzione , erogazione e trasporto di acqua e di energia nonchù i servizi che operano nel settore delle telecomunicazioni siano sottoposti a regimi differenti a seconda che essi dipendano dallo Stato , dagli enti pubblici territoriali o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico o che abbiano una distinta personalità giuridica ; che è quindi necessario escludere dal campo di applicazione della direttiva i servizi di cui sopra che vi rientrerebbero in base al loro stato giuridico , in attesa che l ' esperienza acquisita permetta di adottare una soluzione definitiva ;

considerando che ù necessario prevedere casi ecceszionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate ; che tali casi debbono però essere espressamente limitati ;

considerando che gli appalti di forniture per importi inferiori a 200 000 unità di conto europee possono essere esclusi dal campo di applicazione delle misure di coordinamento , data la loro limitata importanza sul piano concorrenziale ;

considerando che con decisione n . 3289/75/CEE CECA del 18 dicembre 1975 ( 5 ) la Commissione , su parere conforme del Consiglio , ha definito un ' unità di conto europea che rappresenta un valore medio dell ' evoluzione delle monete degli Stati membri ; che il valore di tale unità di conto in ciascuna delle monete degli Stati membri è stabilito quotidianamente e che l ' utilizzazione di detta unità di conto per l ' applicazione della direttiva richiede che sia fissata una data di riferimento ;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiundicatrici degli Stati membri ; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell 'interesse ; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire ; che , più in particolare , nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse alle gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l ' offerta in conformità alle condizioni prescritte ;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare , come è d ' uso negli Stati membri , nel capitolato d ' oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente ;

considerando che le disposizioni della direttiva verranno riesaminate e potranno essere oggetto di revisione , come risulta dalla risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976 ( 6 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva :

a ) gli « appalti pubblici di forniture » sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto tra un fornitore ( persona fisica o giuridica ) ed una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b ) , aventi per oggetto la fornitura di prodotti . Tale fornitura può comportare , a titolo accessorio , lavori di posa e d ' installazione ;

b ) sono considerate « amministrazioni aggiudicatrici » lo Stato , gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche di diritto pubblico oppure , negli Stati membri che non conoscono tale concetto , gli enti equivalenti , enumerati nell ' allegato I ;

c ) il fornitore che presenta un ' offerta è designato con l ' espressione « offerente » ; chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta è designato con l ' espressione « candidato » .

Articolo 2

1 . Per aggiudicare gli appalti pubblici di forniture , i poteri aggiudicatori applicano le proprie procedure nazionali , adattate alla presente direttiva .

2 . La presente direttiva non si applica :

a ) agli appalti pubblici di forniture aggiudicati da enti che gestiscono servizi di trasporto ;

b ) gli appalti pubblici di forniture stipulati da aziende di produzione , trasporto ed erogazione di acqua e di energia , nonchù i servizi che operano nel settore delle telecomunicazioni .

3 Se lo Stato , un ente pubblico territoriale o una delle persone giuridiche di diritto pubblico oppure uno degli enti equivalenti , enumerati nell ' allegato I , accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici , indipendentemente dal suo stato giuridico , diritti speciali o esclusivi di esercitare un ' attività di servizio pubblico , l ' atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare , per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell ' ambito di tale attività , il principio della non discriminazione in base alla nazionalità .

Articolo 3

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici regolati da norme procedurali diverse e aggiudicati in virtù :

a ) di un accordo internazionale concluso tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all ' utilizzazione in comune di un ' opera da parte degli Stati firmatari ; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione , che potrà procedere ad una consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici con decisione 71/306/CEE ( 7 ) , modificata dalla decisione 77/63/CEE ( 8 ) ;

b ) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo ;

c ) della procedura specifica di un ' organizzazione internazionale .

Articolo 4

1 . Sono soggette alle disposizioni concernenti le « procedure aperte » ai sensi della presente direttiva ( articoli da 7 a 10 , 13 , 17 , 18 da 20 a 25 ) , le procedure nazionali in cui ogni fornitore interessato può presentare un ' offerta .

2 . Sono soggette alle disposizioni concernenti le « procedure ristrette » ai sensi della presente direttiva ( articoli 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 , 15 , da 17 a 25 ) le procedure nazionali in cui soltanto i fornitori invitati dall ' amministrazione aggiudicatrice possono presentare delle offerte .

3 . Gli appalti aggiudicati nei casi di cui all ' articolo 6 sono soggetti alle sole disposizioni dell ' articolo 7 .

Articolo 5

1 . a ) I titoli II , III e IV e l ' articolo 6 si applicano , alle condizioni di cui all ' articolo 4 , agli appalti pubblici di forniture il cui valore di stima , IVA esclusa , sia uguale o superiore a 200 000 unità di conto europee .

b ) L ' unità di conto europea è quella definita dalla decisione n . 3289/75/CECA .

c ) il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione è la media del valore aggiornato dei dodici mesi precedenti , calcolato l ' ultimo giorno del mese di ottobre ogni due anni con effetto al 1°...

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