Council Directive 77/93/EEC of 21 December 1976 on protective measures against the introduction into the Member States of harmful organisms of plants or plant products

Published date31 January 1977
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 26, 31 January 1977
EUR-Lex - 31977L0093 - IT 31977L0093

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0020 - 0054
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0121
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0006


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente le misure di protezione contro l ' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

( 77/93/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economico europea ;

considerando che il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi ;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi , non soltanto per evitare una diminuzione della resa , ma anche per accrescere la produttività dell ' agricoltura ;

considerando che la lotta contro gli organismi nocivi condotta all ' interno degli Stati membri ed intesa a distruggerli metodicamente e in loco avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione ;

considerando che la necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali , tra le quali la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951 , conclusa in seno all ' Organizzazione delle Nazioni Unite per l ' alimentazione e l ' agricoltura ( Food and Agriculture Organization ) riveste un interesse mondiale ;

considerando che la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e la stretta cooperazione degli Stati in seno all ' Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante hanno già consentito , in una certa misura , un ravvicinamento delle legislazioni fitosanitarie ;

considerando che , indipendentemente da detta cooperazione internazionale , è necessario armonizzare in modo più perfetto le misure di protezione contro l ' introduzione di organismi nocivi negli Stati membri della Comunità ;

considerando che è necessario istituire una protezione comune contro l ' introduzione di organismi nocivi provenienti da paesi terzi e , parallelamente alla soppressione progressiva degli ostacoli e dei controlli negli scambi intracomunitari , riorganizzare il sistema di vigilanza fitosanitaria ;

considerando che , al riguardo , una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi , la cui introduzione negli Stati membri deve essere assolutamente vietata e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata ;

considerando che la presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell ' introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi e che è quindi necessari prevedere , in misura per quanto possibile limitata , divieti d ' importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l ' organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori ;

considerando che taluni altri organismi nocivi , per particolari circostanze , hanno importanza soltanto per alcuni Stati membri e che è sufficiente lasciare a tali Stati la possibilità di sottoporre detti organismi nocivi al regime fitosanitario comunitario ;

considerando che nel traffico intracomunitario viene attualmente effettuato un controllo fitosanitario dei vegetali , dei prodotti vegetali e di altre voci , non soltanto nel paese speditore , ma anche nel paese destinatario ; che occorre sopprimere progressivamente il secondo di questi controlli e che a tal fine è necessario rendere obbligatorio e rinforzare il controllo fitosanitario nel paese speditore allo scopo di escludere preventivamente ed in larga misura ogni pericolo d ' introduzione nei paesi destinatari di organismi nocivi ;

considerando che in caso di esito favorevole del controllo fitosanitario effettuato nello Stato membro speditore deve essere rilasciato , come regola generale , un certificato fitosanitario conforme al modello stabilità dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali ;

considerando che allo scopo di evitare nuovi superflui controlli deve essere previsto , a talune condizioni , il rilascio di certificati fitosanitari di rispedizione per le partite di prodotti in questione provenienti da altri Stati membri munite di un certificato fitosanitario ;

considerando che la soppressione dei controlli sistematici effettuati nello Stato membro destinatario può essere resa possibile qualora nello Stato membro speditore venga effettuato un controllo fitosanitario che garantisca che i prodotti sono esenti da organismi nocivi ;

considerando che detta soppressione può essere posta in atto soltanto progressivamente in quanto deve anzitutto instaurarsi tra gli Stati membri una certa fiducia circa il buon funzionamento del sistema di controllo negli Stati membri speditori ;

considerando che a questo riguardo sembra giustificato consentire che per un periodo di quattro anni a decorrere dalla notificazione della presente direttiva vengano ancora effettuati controlli sistematici nel paese destinatario , mentre tutte le altre disposizioni della presente direttiva dovranno già essere trasferite nelle legislazioni nazionali dopo due anni da tale notificazione ;

considerando che al termine di detto periodo di quattro anni i controlli fitosanitari effettuati nel paese destinatario , per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate , ad eccezione dei tuberi-seme , saranno consentiti solo per motivi particolari o in misura limitata , salvo taluni controlli formali ;

considerando che i suddetti controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata , mentre in tutti gli altri casi dovranno essere ammessi solo controlli occasionali ;

considerando che è invece necessario che gli Stati membri prescrivano , per quanto riguarda i prodotti provenienti da paesi terzi , almeno i controlli riguardanti i principali vettori degli organismi nocivi ;

considerando che è peraltro necessario prevedere , a certe condizioni , la possibilità per gli Stati membri di consentire deroghe ad alcune prescrizioni ;

considerando che dovrà essere altresì riservata agli Stati membri la facoltà di adottare - in caso di pericolo immediato d ' introduzione o di diffusione di organismi nocivi - disposizioni protettive non previste dalla presente direttiva ;

considerando che , segnatamente in questo caso , è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato fitosanitario permanente , istituito con decisione 76/894/CEE ( 3 ) ;

considerando che la presente direttiva non pregiudica , in linea di massima , le disposizioni comunitarie che stabiliscono misure fitosanitarie ; che ciò vale attualmente anche per le eventuali disposizioni fitosanitarie degli Stati membri relative alla protezione contro gli organismi nocivi che attaccano in generale i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati e per alcune altre misure fitosanitarie degli Stati membri concernenti sia i prodotti nazionali sia quelli importati ;

considerando che la situazione dei dipartimenti francesi d ' oltremare è diversa da quella esistente nelle altre partie della Comunità per quanto riguarda le condizioni prese nel loro insieme , concernenti il clima , le produzioni agricole e gli organismi nocivi , nonchù le correnti di scambio ; che non è quindi possibile applicare attualmente le disposizioni della presente direttiva a detti dipartimenti , prima di essere state adattate in maniera appropriata ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l ' introduzione negli Stati membri , in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi , di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali .

2 . La presente direttiva non si applica ai dipartimenti francesi d ' oltremare .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per :

a ) vegetali : le piante vive e le parti vive di piante , compresi i frutti freschi e le sementi ;

b ) prodotti vegetali : i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice , purchù non si tratti di vegetali ;

c ) piantagione : ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione ;

d ) organismi nocivi : i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali , che appartengono al regno animale o vegetale , o si presentano sotto forma di virus , di micoplasmi o di altri patogeni ;

e ) constatazione ufficiale : constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o , sotto la responsabilità di questi ultimi , da altre persone del servizio pubblico .

2 . La presente direttiva riguarda il legname , solo se esso ha conservato o parzialmente la superficie rotonda naturale , con o senza corteccia .

Articolo 3

1 . Gli Stati...

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