Council Directive 77/94/EEC of 21 December 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs for particular nutritional uses

Published date31 January 1977
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 26, 31 January 1977
EUR-Lex - 31977L0094 - IT 31977L0094

Direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0055 - 0058
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0038
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0003


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un ' alimentazione particolare

( 77/94/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare ostacolano la libera circolazione di tali prodotti , possono creare condizioni difformi di concorrenza ed hanno pertanto un ' incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è perciò necessario procedere al ravvicinamento di tali legislazioni ;

considerando che detto ravvicinamento presuppone , in una prima fase , l ' elaborazione di una definizione comune , la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l ' etichettatura dei prodotti in questione ;

considerando che in una seconda fade il Consiglio dovrà stabilire le definizioni e determinare le caratteristiche particolari applicabili a taluni gruppi di tali prodotti ;

considerando che il termine « dietetico » ( o « di regime » ) non ha il medesimo significato in tutti gli Stati membri e che questi ultimi debbono essere in grado di tener conto degli usi esistenti al momento dell ' esecuzione della presente direttiva ;

considerando che i prodotti di cui alla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutritive particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati ; che , per conseguire l ' obiettivo nutritivo specifico , potrà pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari ;

considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi d ' analisi necessari per il controllo degli additivi nonchù della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei diversi gruppi di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare è una misura di applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l ' adozione alla Commissione ;

considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l ' esecuzione di norme stabilite nel settore dei...

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