Council Directive 78/686/EEC of 25 July 1978 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of the formal qualifications of practitioners of dentistry, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services
Coming into Force | 28 July 1978 |
End of Effective Date | 19 October 2007 |
Celex Number | 31978L0686 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1978/686/oj |
Published date | 24 August 1978 |
Date | 25 July 1978 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 233, 24 August 1978 |
Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
Gazzetta ufficiale n. L 233 del 24/08/1978 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0033
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0032
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0032
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (78/686/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che, in applicazione del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di dentista, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionli;
considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di dentista;
considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;
considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato, prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli ; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista che danno accesso all'esercizio della odontoiatria nonché dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista;
considerando che, per quanto riguarda la formazione del dentista specialista, è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titoli di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all'attività di dentista specialista, costituiscono una condizione per l'uso di un titolo di specializzazione;
considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri fra il numero delle specializzazioni di odontoiatria, i modi o la durata della formazione ai fini del loro conseguimento, è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli ; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (3); (1)GU n. C 101 del 4.8.1970, pag. 19. (2)GU n. C 36 del 28.3.1970, pag. 17. (3)Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.
considerando che, poiché il coordinamento di cui trattasi non ha il risultato di armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei dentisti specialisti, è tuttavia opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista, non comuni a tutti gli Stati membri, senza che sia esclusa la possibilità di un'ulteriore armonizzazione in questo settore ; che si è stati al riguardo del parere di limitare il riconoscimento di questi diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista soltanto agli Stati membri che hanno le specializzazioni in questione;
considerando che, poiché per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente una equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza;
considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;
considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o dell'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nello Stato membro ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività ; che, quindi, è opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza ; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali ; che a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;
considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;
considerando che, per quanto riguarda le attività salariate di dentista, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo ; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati ; che in tutti gli Stati membri le attività di dentista sono o saranno subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di dentista ; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato e considerando che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere al dentista salariato l'applicazione della presente direttiva;
considerando che la professione di dentista non è ancora organizzata in Italia ; che è quindi necessario concedere all'Italia un termine supplementare per riconoscere i diplomi di dentista rilasciati dagli altri Stati membri;
considerando inoltre che da queste circostanze risulta che i titolari di una laurea in medicina rilasciata in Italia non possono disporre di un attestato rispondente ai requisiti dell'articolo 19 della presente direttiva;
considerando che, dato quanto precede, è necessario differire sia l'obbligo per l'Italia di riconoscere i diplomi rilasciati dagli altri Stati membri che l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere i diplomi di cui all'articolo 19 rilasciati in Italia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
La presente direttiva si applica alle attività di dentista quali sono definite all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE esercitate con i seguenti...
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