Council Directive 79/112/EEC of 18 December 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer
| Published date | 08 February 1979 |
| Subject Matter | Internal market - Principles,Foodstuffs,Consumer protection,Approximation of laws |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 33, 8 February 1979 |
Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0130
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0162
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1978
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l ' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale , nonchù la relativa pubblicità
( 79/112/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 227 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che le differenze attualmente esistenti tra le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari ne ostacolano la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza ;
considerando che è pertanto necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato comune ;
considerando che la presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio ;
considerando che le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell ' ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti ;
considerando che occorre inoltre limitare il campo d ' applicazione della presente direttiva ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale , mentre le norme relative all ' etichettatura dei prodotti che devono ancora essere sottoposti a trasformazioni o a ulteriori preparazioni saranno stabilite in una seconda tappa ;
considerando che qualsiasi regolamentazione relativa all ' etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d ' informare e tutelare i consumatori ;
considerando che è pertanto necessario stabilire l ' elenco delle diciture che devono figurare in linea di principio nell ' etichettatura di tutti i prodotti alimentari ;
considerando tuttavia che il carattere orizzontale della presente direttiva non permette , in un primo tempo , di includere tra le indicazioni obbligatorie tutte quelle che devono aggiungersi all ' elenco applicabile in linea di massima a tutti i prodotti alimentari ; che sarà necessario adottare in un secondo momento delle disposizioni comunitarie che completino le norme qui stabilite e che , a tal fine , appare necessario adottare in via prioritaria delle disposizioni comunitarie per l ' indicazione di taluni ingredienti nella denominazione di vendita oppure indicandone la quantità ;
considerando inoltre che , pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico , gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della presente direttiva , è tuttavia necessario sottoporre tali disposizioni ad una procedura comunitaria ;
considerando che tale procedura comunitaria può consistere in una semplice informazione della Commissione e degli Stati membri se si tratta di mantenere disposizioni nazionali precedenti la presente direttiva , ma che essa deve tradursi in una decisione comunitaria allorchù uno Stato membro desideri adottare una nuova legislazione ;
considerando che occorre inoltre prevedere la possibilità che il legislatore comunitario deroghi , in casi eccezionali , ad alcuni obblighi stabiliti in generale ;
considerando che le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l ' acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose ; che , per essere efficace , tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità ;
considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare , tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche , le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari venduti alla rinfusa ; che in tal caso dev ' essere comunque garantira l ' informazione del consumatore ;
considerando che , allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare provvedimenti d ' applicazione di carattere tecnico ;
considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione di norme stabilite in materia di prodotti alimentari , occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE ( 4 ) ;
considerando che la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti alimentari in Groenlandia avvengono a condizioni fondamentalmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni della Comunità , in considerazione della situazione generale di tale isola e in particolare delle sue strutture commerciali , della sua scarsa popolazione , della notevole estensione e della particolare posizione geografica ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . La presente direttiva riguarda l ' etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale , nonchù determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità .
2 . Fatte salve le disposizioni comunitarie che saranno adottare in materia , la presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti , ospedali , mense e altre collettività del genere , se così decidono gli Stati membri .
3 . Ai sensi della presente direttiva s ' intende per
a ) etichettatura : le menzioni , indicazioni , marchi di fabbrica o di commercio , immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio , documento , cartello , etichetta , anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca ;
b ) prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato : l ' unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale , costituita da un prodotto alimentare e dall ' imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita , avvolta interamente o in parte da tale imballaggio , ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l ' imballaggio sia aperto o alterato .
Articolo 2
1 . L ' etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono :
a ) essere tali da indurre in errore l ' acquirente , specialmente :
i ) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura , l ' identità , le qualità , la composizione , la quantità , la conservazione , l ' origine o la provenienza , il modo di fabbricazione o di ottenimento ,
ii ) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede ,
iii ) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari , quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche ;
b ) fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari destinati ad un ' alimentazione particolare , attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire , curare o guarire una malattia umana nù accennare a tali proprietà ; le disposizioni comunitarie e , in loro mancanza , le disposizioni nazionali possono derogare a questa norma nel caso delle acque minerali naturali .
La procedura di cui all ' articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali .
2 . Secondo la procedura prevista dall ' articolo 100 del trattato , il Consiglio stabilisce un elenco non esauriente delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 , il cui uso deve essere in ogni caso vietato o limitato .
3 . I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per :
a ) la presentazione dei prodotti alimentari , in particolare la forma o l ' aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio , il materiale utilizzato per l ' imballaggio , il modo in cui sono disposti e l ' ambiente nel quale sono esposti ,
b ) la pubblicità .
Articolo 3
1 . Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 14 , l ' etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie :
1 ) la denominazione di vendita ,
2 ) l ' elenco degli ingredienti ,
3 ) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati , il quantitativo netto ,
4 ) il termine minimo di conservazione ,
5 ) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione ,
6 ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità .
Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati , quanto al burro prodotto nel loro territorio , a richiedere soltanto l ' indicazione del fabbricante , del condizionatore o del venditore .
Fatta salva l ' informazione prevista all ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata ai sensi del presente punto ,
7 ) il luogo d ' origine o di provenienza , qualora l ' omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l ' origine o la provenienza...
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