Council Directive 79/112/EEC of 18 December 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer

Published date08 February 1979
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs,Consumer protection,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 33, 8 February 1979
EUR-Lex - 31979L0112 - IT 31979L0112

Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0130
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0162


++++

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l ' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale , nonchù la relativa pubblicità

( 79/112/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 227 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che le differenze attualmente esistenti tra le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari ne ostacolano la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza ;

considerando che è pertanto necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato comune ;

considerando che la presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio ;

considerando che le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell ' ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti ;

considerando che occorre inoltre limitare il campo d ' applicazione della presente direttiva ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale , mentre le norme relative all ' etichettatura dei prodotti che devono ancora essere sottoposti a trasformazioni o a ulteriori preparazioni saranno stabilite in una seconda tappa ;

considerando che qualsiasi regolamentazione relativa all ' etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d ' informare e tutelare i consumatori ;

considerando che è pertanto necessario stabilire l ' elenco delle diciture che devono figurare in linea di principio nell ' etichettatura di tutti i prodotti alimentari ;

considerando tuttavia che il carattere orizzontale della presente direttiva non permette , in un primo tempo , di includere tra le indicazioni obbligatorie tutte quelle che devono aggiungersi all ' elenco applicabile in linea di massima a tutti i prodotti alimentari ; che sarà necessario adottare in un secondo momento delle disposizioni comunitarie che completino le norme qui stabilite e che , a tal fine , appare necessario adottare in via prioritaria delle disposizioni comunitarie per l ' indicazione di taluni ingredienti nella denominazione di vendita oppure indicandone la quantità ;

considerando inoltre che , pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico , gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della presente direttiva , è tuttavia necessario sottoporre tali disposizioni ad una procedura comunitaria ;

considerando che tale procedura comunitaria può consistere in una semplice informazione della Commissione e degli Stati membri se si tratta di mantenere disposizioni nazionali precedenti la presente direttiva , ma che essa deve tradursi in una decisione comunitaria allorchù uno Stato membro desideri adottare una nuova legislazione ;

considerando che occorre inoltre prevedere la possibilità che il legislatore comunitario deroghi , in casi eccezionali , ad alcuni obblighi stabiliti in generale ;

considerando che le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l ' acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose ; che , per essere efficace , tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità ;

considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare , tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche , le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari venduti alla rinfusa ; che in tal caso dev ' essere comunque garantira l ' informazione del consumatore ;

considerando che , allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare provvedimenti d ' applicazione di carattere tecnico ;

considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione di norme stabilite in materia di prodotti alimentari , occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE ( 4 ) ;

considerando che la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti alimentari in Groenlandia avvengono a condizioni fondamentalmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni della Comunità , in considerazione della situazione generale di tale isola e in particolare delle sue strutture commerciali , della sua scarsa popolazione , della notevole estensione e della particolare posizione geografica ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda l ' etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale , nonchù determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità .

2 . Fatte salve le disposizioni comunitarie che saranno adottare in materia , la presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti , ospedali , mense e altre collettività del genere , se così decidono gli Stati membri .

3 . Ai sensi della presente direttiva s ' intende per

a ) etichettatura : le menzioni , indicazioni , marchi di fabbrica o di commercio , immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio , documento , cartello , etichetta , anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca ;

b ) prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato : l ' unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale , costituita da un prodotto alimentare e dall ' imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita , avvolta interamente o in parte da tale imballaggio , ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l ' imballaggio sia aperto o alterato .

Articolo 2

1 . L ' etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono :

a ) essere tali da indurre in errore l ' acquirente , specialmente :

i ) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura , l ' identità , le qualità , la composizione , la quantità , la conservazione , l ' origine o la provenienza , il modo di fabbricazione o di ottenimento ,

ii ) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede ,

iii ) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari , quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche ;

b ) fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari destinati ad un ' alimentazione particolare , attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire , curare o guarire una malattia umana nù accennare a tali proprietà ; le disposizioni comunitarie e , in loro mancanza , le disposizioni nazionali possono derogare a questa norma nel caso delle acque minerali naturali .

La procedura di cui all ' articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali .

2 . Secondo la procedura prevista dall ' articolo 100 del trattato , il Consiglio stabilisce un elenco non esauriente delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 , il cui uso deve essere in ogni caso vietato o limitato .

3 . I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per :

a ) la presentazione dei prodotti alimentari , in particolare la forma o l ' aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio , il materiale utilizzato per l ' imballaggio , il modo in cui sono disposti e l ' ambiente nel quale sono esposti ,

b ) la pubblicità .

Articolo 3

1 . Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 14 , l ' etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie :

1 ) la denominazione di vendita ,

2 ) l ' elenco degli ingredienti ,

3 ) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati , il quantitativo netto ,

4 ) il termine minimo di conservazione ,

5 ) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione ,

6 ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità .

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati , quanto al burro prodotto nel loro territorio , a richiedere soltanto l ' indicazione del fabbricante , del condizionatore o del venditore .

Fatta salva l ' informazione prevista all ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata ai sensi del presente punto ,

7 ) il luogo d ' origine o di provenienza , qualora l ' omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l ' origine o la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT