Council Directive 79/581/EEC of 19 June 1979 on consumer protection in the indication of the prices of foodstuffs
Published date | 26 June 1979 |
Subject Matter | protection des consommateurs,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE,denrées alimentaires,rapprochement des législations |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 158, 26 juin 1979 |
Direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentare ai fini della protezione dei consumatori
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 26/06/1979 pag. 0019 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0187
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0187
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0142
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 1979
concernente l ' indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori
( 79/581/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori ( 4 ) prevede l ' elaborazione di principi comuni in materia di indicazione dei prezzi ;
considerando che l ' indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari facilita ai consumatori il confronto dei prezzi nei luoghi di vendita accrescendo conseguentemente la trasparenza dei mercati e rafforzando la protezione dei consumatori stessi ;
considerando che l ' obbligo di indicare tali prezzi dovrebbe riguardare , in linea di massima , tutti i prodotti alimentari offerti al consumatore finale , siano essi commercializzati sfusi o preconfezionati ; che dovrebbe inoltre essere applicato alla pubblicità scritta o stampata e ai cataloghi menzionati il prezzo di vendita dei prodotti ;
considerando che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura delle varie categorie di prodotti devono essere indicati secondo modalità specifiche , per evitare di rendere troppo gravoso l ' onere dell ' etichettatura che incombe al dettagliante ;
considerando che occorre esentare dall ' indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti alimentari commercializzati sfusi o preconfezionati per i quali tale indicazione di prezzo non è importante ;
considerando che è opportuno sostituire ogniqualvolta sia possibile la normalizzazione delle quantità di prodotti preconfezionati all ' obbligo dell ' indicazione del prezzo per unità di misura ; che occorre prevedere un rinvio dell ' applicazione di detto obbligo per i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite , onde permettere il progresso di questa normalizzazione a livello nazionale o comunitario ;
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