Council Directive 79/830/EEC of 11 September 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to hot-water meters

Published date15 October 1979
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 259, 15 October 1979
EUR-Lex - 31979L0830 - IT

Direttiva 79/830/CEE del Consiglio, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai contatori d'acqua calda

Gazzetta ufficiale n. L 259 del 15/10/1979 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0109
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0109
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0219


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell ' 11 settembre 1979

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d ' acqua calda

( 79/830/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che negli Stati membri la costruzione e le modalità di controllo dei contatori d ' acqua calda formano oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all ' altro ed ostacolano quindi gli scambi di tali strumenti ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di dette disposizioni ;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 3 ) , modificata dall ' atto di adesione ( 4 ) , ha definito le procedure d ' approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare per i contatori d ' acqua calda le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento alle quali detti strumenti debbono rispondere per poter essere importati , commercializzati e liberamente usati dopo aver subito i controlli ed essere stati muniti dei marchi e dei contrassegni previsti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai contatori d ' acqua calda destinati a determinare in modo continuo il volume dell ' acqua che li attraversa . Essi sono muniti di un dispositivo di misurazione che aziona un dispositivo indicatore . L ' acqua calda , ai sensi della presente direttiva , è l ' acqua la cui temperatura è compresa fra più di 30° C e 90° C .

Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva i contatori di acqua calda destinati ad essere inseriti in un circuito di scambio di energia termica .

Articolo 2

I contatori d ' acqua calda ai quali possono essere apposti i marchi ed i contrassegni CEE sono descritti nell ' allegato della presente direttiva . Essi formano oggetto di un ' approvazione CEE del modello e sono soggetti alla verifica prima CEE .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato e in servizio di contatori d ' acqua calda muniti del contrassegno di approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE per motivi attinenti alle loro qualità metrologiche .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1982 , e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 11 settembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ray Mac SHARRY

( 1 ) GU n . C 131 del 5 . 6 . 1978 , pag . 85 .

( 2 ) GU n . C 269 del 13 . 11 . 1978 , pag . 44 .

( 3 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

ALLEGATO

I . TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

1.0 . Il presente allegato si applica esclusivamente ai contatori d ' acqua calda qui di seguito denominati contatori che utilizzano un procedimento meccanico diretto basato su camere volumetriche a pareti mobili o sulla rotazione impressa dalla velocità dell ' acqua ad un organo mobile ( turbina , elica , ecc . ) .

Esso non si applica ai contatori muniti di dispositivi elettronici .

1.1 . Portata

La portata è il quoziente del volume d ' acqua che attraversa il contatore per il tempo di passaggio di tale volume .

1.2 . Volume erogato

Il volume erogato è il volume totale d ' acqua che ha attraversato il contatore in un determinato intervallo di tempo .

1.3 . Portata massima : Qmax

La portata massima Qmax è la portata più alta alla quale il contatore deve poter funzionare per intervalli di tempo limitati senza guastarsi , rispettando gli errori massimi tollerati e senza superare il valore massimo della caduta di pressione .

1.4 . Portata nominale : Qn

La portata nominale Qn è uguale alla metà della portata massima Qmax . Il numero uguale al valore di Qn , espresso in m3/h , serve a designare il contatore .

Alla portata nominale Qn il contatore deve poter funzionare in normali condizioni di uso , ossia in modo permanente e intermittente , rispettando gli errori massimi tollerati .

1.5 . Portata minima : Qmin

La portata minima Qmin è la portata a partire dalla quale il contatore deve rispettare gli errori massimi tollerati . Essa è stabilita in funzione di Qn .

1.6 . Campo di portata

Il campo...

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