Council Directive 80/216/EEC of 22 January 1980 amending Directive 71/118/EEC on health problems affecting trade in fresh poultrymeat

Published date21 February 1980
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 47, 21 February 1980
EUR-Lex - 31980L0216 - IT 31980L0216

Direttiva 80/216/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/1980 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0210
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0244
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0120
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0120


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (80/216/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (4), modificata da ultimo dalla direttiva 77/27/CEE (5), prevede le condizioni di ottenimento e di ispezione delle carni di volatili da cortile destinate agli scambi nazionali ed intracomunitari;

considerando che una parte non trascurabile dell'allevamento dei volatili da cortile e della commercializzazione delle loro carni rientra nel campo di attività di piccoli produttori nel quadro di mercati locali e costituisce una notevole componente dell'agricoltura in talune regioni della Comunità ; che questo tipo di attività deve poter continuare ad essere esercitata in talune condizioni;

considerando che i metodi di produzione di foie-gras rendono impossibile eviscerare l'animale appena macellato senza alterare gravemente l'integrità del fegato;

considerando che occorre apportare alla normativa comunitaria gli emendamenti specifici necessari, pur mantenendo strettamente le condizioni igieniche ed ispettive stabilite da detta normativa, e segnatamente le disposizioni pertinenti dell'allegato I, capitoli I, III e XIV della direttiva sopra citata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 71/118/CEE è così modificata: 1. all'articolo 3, paragrafo 1, punto A...

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