Council Directive 80/217/EEC of 22 January 1980 introducing Community measures for the control of classical swine fever

Published date21 February 1980
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 47, 21 February 1980
EUR-Lex - 31980L0217 - IT

Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/1980 pag. 0011 - 0023
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0247
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0123
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0123
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0213


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1980 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (80/217/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che uno dei compiti della Comunità nel settore veterinario consiste nel migliorare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico al fine di accrescere la redditività dell'allevamento;

considerando inoltre che, per quanto concerne gli scambi commerciali, un'azione di questo tipo deve contribuire a sopprimere gli ostacoli tuttora esistenti negli scambi intracomunitari di animali vivi e di carni fresche, dovuti alle differenze di situazione sanitaria;

considerando che la peste suina classica può assumere, fin dalla sua comparsa, un carattere epizootico tale da provocare mortalità e perturbazioni che potrebbero compromettere seriamente la redditività di tutta la suinicoltura;

considerando che, non appena si sospetti la presenza della malattia, devono essere prese disposizioni intese a permettere una lotta immediata ed efficace contro la malattia stessa sin dal momento della sua conferma;

considerando che è necessario evitare il propagarsi della malattia a partire dal momento in cui si manifesta e prevenirlo con un controllo preciso degli spostamenti degli animali, dell'impiego dei prodotti suscettibili di contaminazione e con il ricorso alla vaccinazione;

considerando che occorre armonizzare sia i metodi per la diagnosi della malattia in tutte le sue forme, sotto la responsabilità dei competenti laboratori, sia la preparazione del vaccino;

considerando che misure di lotta comune contro la peste suina classica costituiscono una premessa indispensabile per il mantenimento di un livello sanitario uniforme ; che, a tal fine, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) azienda : il complesso agricolo o di altra natura, situato nel territorio di uno Stato membro e nel quale sono tenuti o allevati animali della specie suina;

b) suino da allevamento : l'animale della specie suina destinato alla riproduzione o utilizzato a tal fine per la moltiplicazione della specie;

c) suino da ingrasso : l'animale della specie suina che è ingrassato ed è destinato ad essere macellato al termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di carne;

d) suino da macello : l'animale della specie suina destinato ad essere macellato senza inutili ritardi in un macello;

e) suino sospetto di peste suina : ogni suino che presenti sintomi chimici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente all'articolo 11, tali da far sospettare la possibile presenza di peste suina,

f) suino affetto da peste suina : ogni suino: - sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post mortem tipici della peste suina, ovvero, (1)GU n. C 127 del 21.5.1979, pag. 90. (2)GU n. C 227 del 10.9.1979, pag. 19.

- sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni dell'articolo 11;

g) veterinario ufficiale : il veterinario designato dalla competente autorità centrale dello Stato membro;

h) rifiuti alimentari : rifiuti di cucina, di ristorante ed eventualmente dell'industria di lavorazione della carne.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o l'esistenza di peste suina siano obbligatoriamente e immediatamente denunciati all'autorità competente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda si trovino uno o più suini sospetti di peste suina, il veterinario ufficiale applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia.

Appena il sospetto è stato notificato, l'autorità competente dispone che l'azienda sia sottoposta a vigilanza ufficiale e in particolare ordina che: - si proceda al censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini già morti o potenzialmente infetti ; il censimento deve essere aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetto ; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e potranno essere controllati ad ogni visita;

- tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

- sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda.

L'autorità competente può, se necessario i) estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di altre specie;

ii) quando la malattia non è stata confermata entro quindici giorni, autorizzare l'uscita di animali destinati ad essere macellati senza indugio sotto controllo ufficiale, purché le carni provenienti da tali animali non siano ammesse agli scambi intracomunitari come carni fresche;

- sia vietata l'uscita dall'azienda delle carni suine di ogni genere, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

- sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda dei cadaveri di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

- sia vietata l'uscita dall'azienda di ogni genere di alimenti per animali, di utensili, di altri oggetti e di rifiuti che possono trasmettere l'epizoozia, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

- il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato ad autorizzazione dell'autorità competente;

- l'entrata e l'uscita di veicoli dall'azienda sia subordinata ad autorizzazione dell'autorità competente;

- alle entrate ed alle uscite dai fabbricati di stabulazione dei suini e dall'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione;

- sia effettuata un'indagine epizoologica conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 8.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono revocate soltanto quando il sospetto di peste suina sia ufficialmente escluso.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando la presenza di peste suina è ufficialmente confermata, l'autorità competente, a complemento delle misure enumerate all'articolo 4, paragrafo 1, ordini che: - tutti i suini dell'azienda siano abbattuti senza indugio, sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina sia durante il trasporto sia all'abbattimento;

- dopo l'abbattimento, i cadaveri dei suini di cui sopra siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina;

- le carni dei suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali, siano per quanto possibile rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina;

- i cadaveri dei suini morti nell'azienda siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina;

- ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ad esempio gli alimenti per animali, sia sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus pestoso eventualmente presente ; questo trattamento deve essere effettuato in conformità delle istruzioni del veterinario ufficiale;

- dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi, nonché i veicoli utilizzati per il loro trasporto e tutto il materiale potenzialmente contaminato, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'articolo 10;

- il ripopolamento dell'azienda con suini non possa avvenire prima che siano trascorsi quindici giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 10;

- sia effettuata un'indagine epizooziologica conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 8.

2. Gli Stati membri possono, in deroga al paragrafo 1, primo e secondo trattino, autorizzare, sotto controllo veterinario permanente, l'inoltro diretto dei suini non infetti e non sospetti provenienti dall'azienda in questione verso impianti specializzati purché: - tali animali siano macellati senza indugio;

- le carni provenienti da tali animali subiscano un trattamento termico che garantisca la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT