Council Directive 80/218/EEC of 22 January 1980 prolonging certain derogations granted to Denmark, Ireland and the United Kingdom in respect of swine fever
Published date | 21 February 1980 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 47, 21 February 1980 |
Direttiva 80/218/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che proroga talune deroghe in materia di peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/1980 pag. 0024
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( 1 ) GU N . C 295 DEL 24 . 11 . 1979 , PAG . 2 .
( 2 ) GU N . C 34 DELL'11 . 2 . 1980 , PAG . 108 .
( 3 ) PARERE RESO IL 12 . 12 . 1979 ( NON ANCORA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE ) .
( 4 ) GU N . L 158 DEL 26 . 6 . 1979 , PAG . 17 .
( 5 ) GU N . 121 DEL 29 . 7 . 1964 , PAG . 1977/64 .
( 6 ) GU N . L 302 DEL 31 . 12 . 1972 , PAG . 24 .
( 7 ) GU N . L 158 DEL 26 . 6 . 1979 , PAG . 17 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 22 GENNAIO 1980 CHE PROROGA TALUNE DEROGHE IN MATERIA DI PESTE SUINA ACCORDATE ALLA DANIMARCA , ALL'IRLANDA E AL REGNO UNITO ( 80/218/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 43 E 100 ,
VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ( 1 ) ,
VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 2 ) ,
VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( 3 ) ,
CONSIDERANDO CHE , A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA 79/580/CEE ( 4 ) , LA DANIMARCA , L'IRLANDA E IL REGNO UNITO SONO STATI AUTORIZZATI A MANTENERE IN VIGORE SINO AL 31 DICEMBRE 1979 LE RISPETTIVE REGOLAMENTAZIONI NAZIONALI CONCERNENTI LA PROTEZIONE CONTRO LA PESTE SUINA ;
CONSIDERANDO CHE L'ADOZIONE DI NORME COMUNI OFFRE L'UNICA SOLUZIONE DEFINITIVA AI PROBLEMI CAUSATI DA TALE MALATTIA ;
CONSIDERANDO CHE LE PROPOSTE TRASMESSE A TAL FINE DALLA COMMISSIONE DEVONO ESSERE RIVEDUTE , E CHE E OPPORTUNO PREVEDERE UN TERMINE SUFFICIENTE PERCHE IL CONSIGLIO POSSA ADOTTARLE , E PERCHE GLI STATI MEMBRI POSSANO APPLICARLE PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DI DETTE DEROGHE ;
CONSIDERANDO PERTANTO CHE LA VALIDITA DI TALI DEROGHE DEVE ESSERE PROROGATA SINO AL 30 GIUGNO 1980 ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
ARTICOLO 1
IN DEROGA ALLE DIRETTIVE 64/432/CEE ( 5 ) E 72/461/CEE ( 6 ) , MODIFICATE DA ULTIMO CON DIRETTIVA 79/580/CEE ( 7 ) , LA DANIMARCA , L'IRLANDA E IL REGNO UNITO SONO AUTORIZZATI A MANTENERE , ALL'INTRODUZIONE NEL LORO TERRITORIO DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO , DA REDDITO E DA CARNE DELLA SPECIE SUINA E ALL'IMPORTAZIONE DI CARNE FRESCA , LE RISPETTIVE...
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