Council Directive 80/218/EEC of 22 January 1980 prolonging certain derogations granted to Denmark, Ireland and the United Kingdom in respect of swine fever

Published date21 February 1980
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 47, 21 February 1980
EUR-Lex - 31980L0218 - IT 31980L0218

Direttiva 80/218/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che proroga talune deroghe in materia di peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/1980 pag. 0024


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( 1 ) GU N . C 295 DEL 24 . 11 . 1979 , PAG . 2 .

( 2 ) GU N . C 34 DELL'11 . 2 . 1980 , PAG . 108 .

( 3 ) PARERE RESO IL 12 . 12 . 1979 ( NON ANCORA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE ) .

( 4 ) GU N . L 158 DEL 26 . 6 . 1979 , PAG . 17 .

( 5 ) GU N . 121 DEL 29 . 7 . 1964 , PAG . 1977/64 .

( 6 ) GU N . L 302 DEL 31 . 12 . 1972 , PAG . 24 .

( 7 ) GU N . L 158 DEL 26 . 6 . 1979 , PAG . 17 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 22 GENNAIO 1980 CHE PROROGA TALUNE DEROGHE IN MATERIA DI PESTE SUINA ACCORDATE ALLA DANIMARCA , ALL'IRLANDA E AL REGNO UNITO ( 80/218/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 43 E 100 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ( 1 ) ,

VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 2 ) ,

VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( 3 ) ,

CONSIDERANDO CHE , A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA 79/580/CEE ( 4 ) , LA DANIMARCA , L'IRLANDA E IL REGNO UNITO SONO STATI AUTORIZZATI A MANTENERE IN VIGORE SINO AL 31 DICEMBRE 1979 LE RISPETTIVE REGOLAMENTAZIONI NAZIONALI CONCERNENTI LA PROTEZIONE CONTRO LA PESTE SUINA ;

CONSIDERANDO CHE L'ADOZIONE DI NORME COMUNI OFFRE L'UNICA SOLUZIONE DEFINITIVA AI PROBLEMI CAUSATI DA TALE MALATTIA ;

CONSIDERANDO CHE LE PROPOSTE TRASMESSE A TAL FINE DALLA COMMISSIONE DEVONO ESSERE RIVEDUTE , E CHE E OPPORTUNO PREVEDERE UN TERMINE SUFFICIENTE PERCHE IL CONSIGLIO POSSA ADOTTARLE , E PERCHE GLI STATI MEMBRI POSSANO APPLICARLE PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DI DETTE DEROGHE ;

CONSIDERANDO PERTANTO CHE LA VALIDITA DI TALI DEROGHE DEVE ESSERE PROROGATA SINO AL 30 GIUGNO 1980 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

ARTICOLO 1

IN DEROGA ALLE DIRETTIVE 64/432/CEE ( 5 ) E 72/461/CEE ( 6 ) , MODIFICATE DA ULTIMO CON DIRETTIVA 79/580/CEE ( 7 ) , LA DANIMARCA , L'IRLANDA E IL REGNO UNITO SONO AUTORIZZATI A MANTENERE , ALL'INTRODUZIONE NEL LORO TERRITORIO DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO , DA REDDITO E DA CARNE DELLA SPECIE SUINA E ALL'IMPORTAZIONE DI CARNE FRESCA , LE RISPETTIVE...

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