Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances

Coming into Force19 December 1979
End of Effective Date21 December 2013
Celex Number31980L0068
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1980/68/oj
Published date26 January 1980
Date17 December 1979
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 20, 26 January 1980
EUR-Lex - 31980L0068 - IT

Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/1980 pag. 0043 - 0048
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0240
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0162
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0211


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterrannee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

(80/68/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessaria un'azione per proteggere le acque sotterranee della Comunità dall'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), completato da quello del 1977 (5), prevede un certo numero di misure tendenti a proteggere le acque sotterranee da determinati agenti inquinanti;

considerando che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6), prevede, all'articolo 4, l'adozione di una direttiva specifica concernente le acque sotterranee;

considerando che la disparità delle disposizioni, vigenti o in via di elaborazione, negli Stati membri per quanto riguarda lo scarico di certe sostanze pericolose nelle acque sotterranee, può provocare una distorsione delle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che occorre dunque procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre adottare a tal fine alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione all'uopo richiesti, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che occorre escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva, da un lato, gli scarichi degli effluenti domestici di alcune abitazioni isolate e, dall'altro, gli scarichi contenenti sostanze degli elenchi I o II in quantità e concentrazione molto piccole, per il debole rischio di inquinamento e per la difficoltà di istituire un controllo di tali scarichi; che occorre inoltre escludere gli scarichi di materiali contenenti sostanze radioattive che saranno oggetto di una regolamentazione comunitaria specifica;

considerando che, per garantire una protezione efficace delle acque sotterranee della Comunità, è necessario impedire lo scarico di sostanze dell'elenco I e di limitare lo scarico di sostanze dell'elenco II;

considerando che occorre distinguere tra gli scarichi diretti di sostanze pericolose nelle acque sotterranee e le azioni che possono condurre agli scarichi indiretti di tali sostanze;

considerando che, ad eccezione degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco I, vietati a priori, ogni scarico deve essere sottoposto ad un regime di autorizzazione; che tale autorizzazione può essere rilasciata solo dopo un'indagine sull'ambiente ricevente;

considerando che è necessario prevedere deroghe al regime del divieto di scarico nelle acque sotterranee delle sostanze dell'elenco I, previa indagine sull'ambiente ricevente e previa autorizzazione, qualora lo scarico sia effettuato, in acque sotterranee costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare agli usi domestici o agricoli;

considerando che occorre sottoporre ad un regime specifico la ricarica artificiale delle acque sotterranee destinate all'approvvigionamento di acqua della popolazione;

considerando che è necessario che le autorità competenti degli Stati membri vigilino sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee;

considerando che è opportuno tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi delle sostanze dell'elenco I e degli scarichi diretti delle sostanze dell'elenco II, effettuati nelle acque sotterranee ed un inventario delle autorizzazioni di ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica;

considerando che, nella misura in cui la Repubblica...

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