Council Directive 81/389/EEC of 12 May 1981 establishing measures necessary for the implementation of Directive 77/489/EEC on the protection of animals during international transport

Published date06 June 1981
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 150, 6 June 1981
EUR-Lex - 31981L0389 - IT

Direttiva 81/389/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1981, che stabilisce talune misure necessarie all'attuazione della direttiva 77/489/CEE relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 06/06/1981 pag. 0001 - 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0020
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0020


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 1981

che stabilisce talune misure necessarie all ' attuazione della direttiva 77/489/CEE relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali

( 81/389/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la direttiva 77/489/CEE del Consiglio , del 18 luglio 1977 , relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 ,

vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

considerando che l ' articolo 7 della direttiva 77/489/CEE prevede che il Consiglio adotti le disposizioni necessarie all ' attuazione della direttiva stessa ;

considerando che il rilascio di un certificato di trasporto internazionale per gli animali domestici della specie bovina , ovina , caprina e suina e di solipedi domestici , conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 2 della direttiva 77/489/CEE , costituisce lo strumento più idoneo per garantire il rispetto delle prescrizioni di detta direttiva ; che a tal fine certificato deve , in particolare , accompagnare gli animali sino alla loro destinazione finale e contenere indicazioni particolareggiate sulle condizioni di trasporto durante le varie fasi del trasporto ;

considerando che l ' attuazione della direttiva 77/489/CEE non potrà avere gli effetti voluti fintantochù gli Stati membri applicheranno in modo differenziato talune disposizioni relative alla protezione degli animali nei trasporti internazionali ; che occorre pertanto adottare disposizioni comunitarie in materia ;

considerando che è necessario prevedere il ricorso alla procedura di cui all ' articolo 7 della direttiva 77/489/CEE per autorizzare gli Stati membri che lo richiedano a non applicare il capitolo I , punto 1 dell ' allegato della direttiva precitata ; che tale deroga deve restare tuttavia subordinata a garanzie in materia di trasporto , esigendo , ove occorra , un certificato speciale ; che l' opportunità di accordare questa deroga , nonchù le condizioni di concessione della medesima , devono essere precisate secondo una procedura comunitaria ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri autorizzano i trasporti internazionali per via terrestre , navigabile e aerea di animali di cui al capitolo I dell ' allegato della direttiva 77/489/CEE solamente se detti animali sono accompagnati durante tutto il percorso da un certificato conforme al modello che figura nell ' allegato della presente direttiva .

Tuttavia , quando si tratti di animali le cui condizioni sanitarie di scambio sono disciplinate da direttive comunitarie , lo Stato membro speditore può stabilire che , al posto del suddetto certificato , le opportune menzioni che figurano nell ' allegato della presente direttiva siano...

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