Council Directive 82/121/EEC of 15 February 1982 on information to be published on a regular basis by companies the shares of which have been admitted to official stock-exchange listing

Published date20 February 1982
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 48, 20 February 1982
EUR-Lex - 31982L0121 - IT 31982L0121

Direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 20/02/1982 pag. 0026 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0133


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1982

relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori

(82/121/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (4), è intesa a migliorare la tutela degli investitori ed a renderla più equivalente mediante un coordinamento delle regolamentazioni sulle informazioni da pubblicare al momento della suddetta ammissione;

considerando che per i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori la protezione degli investitori richiede, altresì, che sia loro fornita periodicamente un'informazione adeguata per tutto il tempo in cui i valori mobilari di cui trattasi restano in quotazione; che un coordinamento delle regolamentazioni su tale informazione periodica mira a realizzare obiettivi simili a quelli perseguiti con il prospetto, e cioè migliorare la protezione e renderla più equivalente, facilitare la quotazione di tali valori in varie borse della Comunità e contribuire così alla creazione di un vero mercato comunitario dei capitali, permettendo una maggiore interpenetrazione dei mercati di valori mobiliari;

considerando che a norma della direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (5), le società quotate devono, quanto prima, mettere a disposizione degli investitori i propri conti annuali e la relazione sulla gestione, contenenti informazioni sulla società per l'insieme dell'esercizio; che la quarta direttiva 78/660/CEE (6) ha coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i conti annuali di alcuni tipi di società;

considerando che è opportuno che le società mettano anche a disposizione degli investitori, almeno una volta nel corso dell'esercizio, una relazione sulle loro attività; che la presente direttiva può, pertanto, limitarsi a coordinare il contenuto e la diffusione di una sola relazione relativa al primo semestre dell'esercizio;

considerando, tuttavia, che per le obbligazioni ordinarie, dati i diritti che esse conferiscono al loro portatore, non è necessario provvedere alla protezione degli investitori mediante la pubblicazione di una relazione semestrale; che, a norma della direttiva 79/279/CEE, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrants possono essere ammesse

alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o a un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto, o vi sono ammesse in pari tempo; che gli Stati membri possono derogare a tale...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT