Council Directive 82/489/EEC of 19 July 1982 laying down measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services in hairdressing

Published date27 July 1982
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 218, 27 July 1982
EUR-Lex - 31982L0489 - IT 31982L0489

Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 27/07/1982 pag. 0024 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0088
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0145


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri

(82/489/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di parrucchiere, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad organizzazioni o ad organismi professionali;

considerando nondimeno che appare opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di parrucchiere;

considerando che per l'accesso alle attività di parrucchiere e l'esercizio delle medesime non in tutti gli Stati membri sono imposte condizioni di qualifica; che in taluni Stati membri esistono disposizioni particolari che prevedono il possesso di un titolo per l'ammissione alla professione;

considerando che non appare possibile procedere per il momento al coordinamento in merito; che un tale coordinamento costituisce nondimeno un obiettivo auspicabile che deve essere raggiunto il più rapidamente possibile;

considerando che, in attesa di questo coordinamento, è tuttavia desiderabile e possibile agevolare la mobilità dei parrucchieri all'interno della Comunità riconoscendo, come condizione sufficiente per...

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