Council Directive 82/76/EEC of 26 January 1982 amending Directive 75/362/EEC concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in medicine, including measures to facilitate effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services and Directive 75/363/EEC concerning the coordination of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of activities of doctors
Published date | 15 February 1982 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 43, 15 February 1982 |
Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico
Gazzetta ufficiale n. L 043 del 15/02/1982 pag. 0021 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0078
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0078
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0128
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 1982
che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per le attività di medico
( 82/76/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 e 66 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che l ' evoluzione delle legislazioni degli Stati membri e l ' esperienza acquisita nel corso dell ' applicazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE ( 4 ) hanno reso necessarie varie modifiche di natura tecnica ;
considerando inoltre che l ' articolo 3 , paragrafo 3 , della direttiva 75/363/CEE stabilisce che al più tardi quattro anni dopo la sua notifica il Consiglio , sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione , tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a suscistere in determinate circostanze da esaminarsi specializzazione per specializzazione , decide se le disposizioni deiparagrafi 1 e 2 debbono essere mantenute o modificate ;
considerando che , in applicazione del principio di una formazione a tempo pieno per i medici specialisti , la deroga a favore della formazione a tempo ridotto , pur continuando a sussistere , dovrebbe essere definita e controllata con maggior rigore ;
considerando tuttavia , che è opportuno prolungare il periodo di cui all ' articolo 7 della direttiva 75/363/CEE , per consentire agli Stati membri nei quali esiste una formazione a tempo ridotto dei medici specialisti non conforme agli articoli 2 e 3 di detta direttiva di completare il processo di riforma attuato ai fini della soppressione di tale formazione ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Nell ' articolo 3 della direttiva 75/362/CEE , il punto 2 della lettera « g ) nel Lussemburgo » è soppresso e la cifra 1 che precede l ' unico comma che rimane è ugualmente soppressa .
Articolo 2
L ' articolo 5 , paragrafo 3 , della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue :
a ) nella versione tedesca , i titoli delle seguenti rubriche sono così sostituiti :
« - Anaesthesie - Wiederbelebung » con « - Anaesthesiologie » ,
« - Ophtalmologie » con « - Augenheilkunde » ,
« - Otorhinolaryngologie » con « - Hals - Nasen - Ohrenheilkunde » ,
« - Paediatrie » con « - Kinderheilkunde » ;
b ) in tutte le versioni :
1 . nella rubrica « - Anestesia e rianimazione » le sottorubriche relative alla Germania ed al Belgio sono sostituite con :
« Germania : Anaesthesiologie » ,
« Belgio : anesthùsiologie / anesthesiologie » ;
2 . nella rubrica « - ostetricia e ginecologia » , le sottorubriche relative al Belgio e alla Francia sono sostituite con :
« Belgio : gynùcologie - obstùtrique / gynecologie - verloskunde » ,
« Francia : gynùcologie - obstùtrique » ;
3 . nella rubrica « - otorinolaringoiatria » , le sottorubriche relative alla Germania ed al Belgio sono sostituite con :
« Germania : Hals - Nasen - Ohrenheilkunde » ,
« Belgio : oto - rhino - laryngologie / otorhinolaryngologie » ;
4 . nella rubrica « - pediatria » , la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con :
« Belgio : pùdiatrie / kindergeneeskunde » .
Articolo 3
L ' articolo 7 , paragrafo 2 , della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue :
a ) nella versione tedesca , i titoli delle seguenti rubriche sono...
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