Council Directive 83/189/EEC of 28 March 1983 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

Published date26 April 1983
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 109, 26 April 1983
EUR-Lex - 31983L0189 - IT 31983L0189

Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 26/04/1983 pag. 0008 - 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0034
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0154


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

che prevede una procedura d ' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

( 83/189/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 213 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il divieto di restrizioni quantitative nonchù di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità ;

considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti , derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi , sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare ;

considerando che è indispensabile che la Commissione disponga , prima dell ' adozione delle disposizioni tecniche , delle necessarie informazioni ; che gli Stati membri , che in forza dell ' articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento della sua missione , devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche ;

considerando che tutti gli Stati membri debbono essere anche informati delle regolamentazioni tecniche prospettate da uno di essi ;

considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre una modifica della misura progettata , al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne ;

considerando che la Commissione deve inoltre avere la facoltà di proporre o adottare una direttiva comunitaria che disciplini l ' argomento della misura nazionale prevista ;

considerando che , nelle due ipotesi suddette , lo Stato membro in causa deve , in virtù degli obblighi generali derivanti dall ' articolo 5 del trattato , soprassedere all ' attuazione della misura prospettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l ' esame in comune delle modifiche proposte oppure l ' elaborazione della proposta di direttiva del Consiglio o della direttiva della Commissione ; che i termini fissati nell ' accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio del 28 maggio 1969 relativo allo « status quo » e all ' informazione della Commissione ( 4 ) , modificato dall ' accordo del 5 marzo 1973 ( 5 ) , si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi ;

considerando che la procedura dello « status quo » e dell ' informazione della Commissione contemplata nell ' accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva ;

considerando che nella realtà le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche ;

considerando che sembra pertanto necessario garantire l ' informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche ; che , in forza dell ' articolo 213 del trattato , per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria , nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso ;

considerando che sembra pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme prospettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri ;

considerando che è opportuno creare un comitato permanente , i...

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