Council Directive 83/229/EEC of 25 April 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs

Published date11 May 1983
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs,Approximation of laws,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 123, 11 May 1983
EUR-Lex - 31983L0229 - IT 31983L0229

Direttiva 83/229/CEE del Consiglio del 25 aprile 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 11/05/1983 pag. 0031 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0174
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0052


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1983

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(83/229/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 2 della direttiva 76/893/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti in questione non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

considerando che per raggiungere tale obiettivo, nel caso delle pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE, le cui norme generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi;

considerando che i budelli sintetici di cellulosa rigenerata dovranno fare l'oggetto di disposizioni specifiche;

considerando che il metodo di determinazione della non migrabilità dei coloranti dovrà essere stabilito successivamente;

considerando che in attesa dell'elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali restano applicabili;

considerando che la fissazione di un elenco di sostanze autorizzate all'impiego, corredate di una limitazione nella percentuale d'impiego, è sufficiente nel caso specifico per raggiungere l'obiettivo fissato dall'articolo 2 della direttiva 76/893/CEE;

considerando che è opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino a contatto diretto con i prodotti alimentari;

considerando che certe difficoltà inerenti all'interpretazione dei dati scientifici concernenti gli ftalati non consentono al Consiglio di prendere attualmente una decisione definitiva;

considerando che la fissazione delle modalità relative alla determinazione di un'eventuale migrazione nei o sui prodotti alimentari dei coloranti utilizzati nella fabbricazione delle pellicole di cellulosa rigenerata costituisce una misura d'applicazione di carattere tecnico di cui conviene affidare l'adozione alla Commissione allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura;

considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme relative al settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE.

2. La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all'allegato I che,

a) in quanto di per sé prodotto finito, oppure

b) in quanto parte di un prodotto finito composto di altri materiali,

sono destinate ad essere messe o sono messe a contatto con i prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione.

3. Non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva

a) le pellicole di cellulosa...

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