Council Directive 84/527/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to welded unalloyed steel gas cylinders
Published date | 19 November 1984 |
Subject Matter | ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,rapprochement des législations,entraves techniques,Marché intérieur - Principes |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 300, 19 novembre 1984,Journal officiel des Communautés européennes, L 300, 19 novembre 1984 |
Direttiva 84/527/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0048 - 0071
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0050
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0058
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 settembre 1984
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato
( 84/527/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto la parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che negli Stati membri la fabbricazione ed i controlli delle bombole per gas sono soggetti a disposizioni tassative la cui disparità ostacola gli scambi di dette bombole ; che occorre quindi procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;
considerando che la direttiva 76/767/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi ( 4 ) , modificata dall ' atto di adesione del 1979 , ha tra l ' altro definito le procedure di approvazione CEE e di verifica CEE di questi apparecchi ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare le prescrizioni tecniche cui debbono soddisfare le bombole per gas saldate in acciaio non legato di capacità compresa tra 0,5 e 150 litri per poter essere messe in circolazione , commercializzate ed utilizzate liberamente dopo aver subito i controlli ed essere state munite dei marchi e contrassegni previsti ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva si applica alle bombole per gas saldate , in acciaio non legato , costituite da più pezzi , aventi uno spessore effettivo inferiore o uguale a 5 mm , suscettibili d ' essere riempite più volte , di capacità compresa tra 0,5 e 150 litri , destinate a contenere e a trasportare gas compressi , liquefatti o disciolti , fatta eccezione per i gas liquefatti fortemente refrigerati e per l ' acetilene . La pressione di prova idraulica ( Ph ) di queste bombole non deve essere superiore a 60 bar . Queste bombole per gas sono in appresso denominate « bombole » .
Articolo 2
Per bombole di tipo CEE si intende , ai sensi della presente direttiva , ogni bombola progettata e costruita in modo da soddisfare alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva 76/767/CEE .
Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare per motivi inerenti alla sua costruzione ed al controllo di quest ' ultima , ai sensi della direttiva 76/767/CEE e della presente direttiva , l ' immissione in commercio e la messa in servizio di una bombola di tipo CEE .
Articolo 4
Tutte le bombole di tipo CEE sono soggette all ' approvazione CEE del modello .
Tutte le bombole di tipo CEE sono soggette alla verifica CEE , ad esclusione delle bombole la cui capacità è inferiore o uguale a 1 litro .
Articolo 5
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i punti 1 , 2.1.1 , 2.3 ( ad eccezione di 2.3.3 ) , 2.4 ( ad eccezione di 2.4.1 e di 2.4.2.1 ) , 3.1.1 , 3.1.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 5 ( ad eccezione di 5.2.2 e di 5.3 ) e 6 dell ' allegato I , nonchù gli allegati II e III della presente direttiva , sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 20 della direttiva 76/767/CEE .
Articolo 6
La procedura prevista all ' articolo 17 della direttiva 76/7637/CEE può applicarsi ai punti 2.2 , 2.3.2 e 3.4.1.1 dell ' allegato I della presente direttiva .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi dalla sua notifica ( 5 ) e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984
Per il Consiglio
Il Presidente
P . BARRY
( 1 ) GU n . C 104 del 13 . 9 . 1974 , pag . 59 .
( 2 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 52 .
( 3 ) GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 31 .
( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 153 .
( 5 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984 .
ALLEGATO I
1 . SIMBOLI E TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO
1.1 . I simboli usati nel presente allegato hanno i seguenti significati :
Ph = pressione di prova idraulica , in bar ;
Pr = pressione di rottura della bombola , misurata al momento della prova di rottura , in bar ;
Prt = pressione teorica minima di rottura calcolata , in bar ;
Re = valore minimo del limite di elasticità garantito dal fabbricante di bombole sulla bombola finita , in N/mm2 ;
Rm = valore minimo della resistenza alla trazione garantito dalla norma del materiale , in N/mm2 ;
Rmt = resistenza effettiva alla trazione , in N/mm2 ;
a = spessore minimo calcolato della parete della parte cilindrica , in mm ;
b = spessore minimo calcolato dei fondi convessi , in mm ;
D = diametro nominale esterno della bombola , in mm ;
R = raggio di curvatura interna del fondo convesso , in mm ;
r = raggio di raccordo interno del fondo convesso , in mm ;
H = altezza esterna della parte curva del fondo della bombola , in mm ;
h = altezza della parte cilindrica del fondo curvo , in mm ;
L = lunghezza dell ' involucro di resistenza della bombola , in mm ;
A = valore dell ' allungamento del metallo di base , in % ;
Vo = volume iniziale della bombola al momento dell ' aumento della pressione della prova di rottura , in l ;
V = volume finale della bombola al momento della rottura , in l ;
Z = coefficiente di saldatura .
1.2 . Nella presente direttiva si intende per pressione di rottura la pressione di instabilità plastica , ossia la pressione massima ottenuta durante una prova di rottura sotto pressione .
1.3 . NORMALIZZAZIONE
Il termine « normalizzazione » è usato nella presente direttiva conformemente alla definizione che figura al paragrafo 68 dell ' EURONORM 52-83 .
1.4 . RICOTTURA DI DISTENSIONE
Per « ricottura di distensione » si intende il trattamento termico della bombola finita durante il quale la bombola è portata ad una temperatura inferiore al punto di trasformazione più base ( Acl ) dell ' acciaio , al fine di ridurre le tensioni residue .
2 . PRESCRIZIONI TECNICHE
2.1 . MATERIALI
2.1.1 . Il materiale utilizzato per la fabbricazione dell ' involucro di resistenza delle bombole deve essere l ' acciaio definito nell ' EURONORM 120-83 .
2.1.2 . Tutte le parti del corpo della bombola e tutte le parti saldate al corpo debbono essere fabbricate con materiali compatibili tra di loro .
2.1.3 . I materiali di apporto debbono essere compatibili con l ' acciaio per poter dare saldature aventi proprietà equivalenti a quelle specificate per la lamiera di base .
2.1.4 . Il fabbricante di bombole deve ottenere e fornire i certificati di analisi chimica di colata degli acciai impiegati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione .
2.1.5 . Deve essere possibile effettuare analisi indipendenti . Queste analisi debbono essere eseguite su campioni prelevati dal prodotto semilavorato , quale è fornito al fabbricante di bombole o dalle bombole finite .
2.1.6 .
il fabbricante deve tenere a disposizione dell ' autorità di controllo i risultati delle prove d degli esami metallurgici e meccanici effettuati sulle saldature e descrivere i metodi e i procedimenti di saldatura usati , che debbono poter esser considerati rappresentativi delle saldature operate nel corso della produzione .
2.2 . TRATTAMENTO TERMICO
Le bombole devono essere fornite o allo stato normalizzato , oppure dopo aver subito un trattamento di distensione . Il fabbricante di bombole deve certificare che le bombole finite hanno subito un trattamento termico dopo che siano state effettuate tutte le saldature e deve certificare il trattamento termico applicato . È vietato il trattamento termico localizzato .
2.3 . CALCOLO DELLE PARTI SOTTO PRESSIONE
2.3.1 . Lo spessore delle pareti della parte cilindrica in qualsiasi punto dell ' involucro di resistenza della bombola per gas non deve essere inferiore a quello calcolato mediante la seguente formula :
2.3.1.1 . per le bombole senza saldatura logitudinale : vedi G.U .
2.3.1.2 . per le bombole con saldatura longitudinale : vedi G.U .
Z è...
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