Council Directive 84/527/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to welded unalloyed steel gas cylinders

Published date19 November 1984
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,rapprochement des législations,entraves techniques,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 300, 19 novembre 1984,Journal officiel des Communautés européennes, L 300, 19 novembre 1984
EUR-Lex - 31984L0527 - IT 31984L0527

Direttiva 84/527/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0048 - 0071
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0050
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0058


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato

( 84/527/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto la parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che negli Stati membri la fabbricazione ed i controlli delle bombole per gas sono soggetti a disposizioni tassative la cui disparità ostacola gli scambi di dette bombole ; che occorre quindi procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;

considerando che la direttiva 76/767/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi ( 4 ) , modificata dall ' atto di adesione del 1979 , ha tra l ' altro definito le procedure di approvazione CEE e di verifica CEE di questi apparecchi ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare le prescrizioni tecniche cui debbono soddisfare le bombole per gas saldate in acciaio non legato di capacità compresa tra 0,5 e 150 litri per poter essere messe in circolazione , commercializzate ed utilizzate liberamente dopo aver subito i controlli ed essere state munite dei marchi e contrassegni previsti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle bombole per gas saldate , in acciaio non legato , costituite da più pezzi , aventi uno spessore effettivo inferiore o uguale a 5 mm , suscettibili d ' essere riempite più volte , di capacità compresa tra 0,5 e 150 litri , destinate a contenere e a trasportare gas compressi , liquefatti o disciolti , fatta eccezione per i gas liquefatti fortemente refrigerati e per l ' acetilene . La pressione di prova idraulica ( Ph ) di queste bombole non deve essere superiore a 60 bar . Queste bombole per gas sono in appresso denominate « bombole » .

Articolo 2

Per bombole di tipo CEE si intende , ai sensi della presente direttiva , ogni bombola progettata e costruita in modo da soddisfare alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva 76/767/CEE .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare per motivi inerenti alla sua costruzione ed al controllo di quest ' ultima , ai sensi della direttiva 76/767/CEE e della presente direttiva , l ' immissione in commercio e la messa in servizio di una bombola di tipo CEE .

Articolo 4

Tutte le bombole di tipo CEE sono soggette all ' approvazione CEE del modello .

Tutte le bombole di tipo CEE sono soggette alla verifica CEE , ad esclusione delle bombole la cui capacità è inferiore o uguale a 1 litro .

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i punti 1 , 2.1.1 , 2.3 ( ad eccezione di 2.3.3 ) , 2.4 ( ad eccezione di 2.4.1 e di 2.4.2.1 ) , 3.1.1 , 3.1.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 5 ( ad eccezione di 5.2.2 e di 5.3 ) e 6 dell ' allegato I , nonchù gli allegati II e III della presente direttiva , sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 20 della direttiva 76/767/CEE .

Articolo 6

La procedura prevista all ' articolo 17 della direttiva 76/7637/CEE può applicarsi ai punti 2.2 , 2.3.2 e 3.4.1.1 dell ' allegato I della presente direttiva .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi dalla sua notifica ( 5 ) e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984

Per il Consiglio

Il Presidente

P . BARRY

( 1 ) GU n . C 104 del 13 . 9 . 1974 , pag . 59 .

( 2 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 52 .

( 3 ) GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 31 .

( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 153 .

( 5 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984 .

ALLEGATO I

1 . SIMBOLI E TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO

1.1 . I simboli usati nel presente allegato hanno i seguenti significati :

Ph = pressione di prova idraulica , in bar ;

Pr = pressione di rottura della bombola , misurata al momento della prova di rottura , in bar ;

Prt = pressione teorica minima di rottura calcolata , in bar ;

Re = valore minimo del limite di elasticità garantito dal fabbricante di bombole sulla bombola finita , in N/mm2 ;

Rm = valore minimo della resistenza alla trazione garantito dalla norma del materiale , in N/mm2 ;

Rmt = resistenza effettiva alla trazione , in N/mm2 ;

a = spessore minimo calcolato della parete della parte cilindrica , in mm ;

b = spessore minimo calcolato dei fondi convessi , in mm ;

D = diametro nominale esterno della bombola , in mm ;

R = raggio di curvatura interna del fondo convesso , in mm ;

r = raggio di raccordo interno del fondo convesso , in mm ;

H = altezza esterna della parte curva del fondo della bombola , in mm ;

h = altezza della parte cilindrica del fondo curvo , in mm ;

L = lunghezza dell ' involucro di resistenza della bombola , in mm ;

A = valore dell ' allungamento del metallo di base , in % ;

Vo = volume iniziale della bombola al momento dell ' aumento della pressione della prova di rottura , in l ;

V = volume finale della bombola al momento della rottura , in l ;

Z = coefficiente di saldatura .

1.2 . Nella presente direttiva si intende per pressione di rottura la pressione di instabilità plastica , ossia la pressione massima ottenuta durante una prova di rottura sotto pressione .

1.3 . NORMALIZZAZIONE

Il termine « normalizzazione » è usato nella presente direttiva conformemente alla definizione che figura al paragrafo 68 dell ' EURONORM 52-83 .

1.4 . RICOTTURA DI DISTENSIONE

Per « ricottura di distensione » si intende il trattamento termico della bombola finita durante il quale la bombola è portata ad una temperatura inferiore al punto di trasformazione più base ( Acl ) dell ' acciaio , al fine di ridurre le tensioni residue .

2 . PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1 . MATERIALI

2.1.1 . Il materiale utilizzato per la fabbricazione dell ' involucro di resistenza delle bombole deve essere l ' acciaio definito nell ' EURONORM 120-83 .

2.1.2 . Tutte le parti del corpo della bombola e tutte le parti saldate al corpo debbono essere fabbricate con materiali compatibili tra di loro .

2.1.3 . I materiali di apporto debbono essere compatibili con l ' acciaio per poter dare saldature aventi proprietà equivalenti a quelle specificate per la lamiera di base .

2.1.4 . Il fabbricante di bombole deve ottenere e fornire i certificati di analisi chimica di colata degli acciai impiegati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione .

2.1.5 . Deve essere possibile effettuare analisi indipendenti . Queste analisi debbono essere eseguite su campioni prelevati dal prodotto semilavorato , quale è fornito al fabbricante di bombole o dalle bombole finite .

2.1.6 .

il fabbricante deve tenere a disposizione dell ' autorità di controllo i risultati delle prove d degli esami metallurgici e meccanici effettuati sulle saldature e descrivere i metodi e i procedimenti di saldatura usati , che debbono poter esser considerati rappresentativi delle saldature operate nel corso della produzione .

2.2 . TRATTAMENTO TERMICO

Le bombole devono essere fornite o allo stato normalizzato , oppure dopo aver subito un trattamento di distensione . Il fabbricante di bombole deve certificare che le bombole finite hanno subito un trattamento termico dopo che siano state effettuate tutte le saldature e deve certificare il trattamento termico applicato . È vietato il trattamento termico localizzato .

2.3 . CALCOLO DELLE PARTI SOTTO PRESSIONE

2.3.1 . Lo spessore delle pareti della parte cilindrica in qualsiasi punto dell ' involucro di resistenza della bombola per gas non deve essere inferiore a quello calcolato mediante la seguente formula :

2.3.1.1 . per le bombole senza saldatura logitudinale : vedi G.U .

2.3.1.2 . per le bombole con saldatura longitudinale : vedi G.U .

Z è...

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