Council Directive 84/587/EEC of 29 November 1984 amending Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs

Published date08 December 1984
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 319, 8 December 1984
EUR-Lex - 31984L0587 - IT

Direttiva 84/587/CEE del Consiglio del 29 novembre 1984 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 08/12/1984 pag. 0013 - 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0053
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0053


( 3 ) GU n . C 84 dell ' 8 . 4 . 1978 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 297 del 15 . 11 . 1984 , pag . 40 .

( 6 ) GU n . L 317 del 6 . 11 . 1981 , pag . 1 e 16 .

( 7 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 dicembre 1984 .*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 1984

che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(84/587/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nell'applicazione della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (4), modificata da ultimo dalla quarantasettesima direttiva 84/547/CEE della Commissione (5), è risultato che taluni concetti fondamentali dovevano essere riveduti per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché della necessità imperativa di garantire in maniera ottima la protezione della salute degli animali, della salute delle persone e dell'ambiente;

considerando che dall'esperienza acquisita è risultato in particolare che la regolamentazione attualmente in vigore in materia di utilizzazione degli additivi nell'alimentazione degli animali non offriva tutte le garanzie di sicurezza necessarie; che è pertanto indispensabile prendere misure complementari a livello della produzione, della commercializzazione e della distribuzione degli additivi e delle premiscele di additivi;

considerando che, per agevolare l'applicazione della direttiva, è opportuno completare l'elenco delle definizioni, modificandone alcune: che occorre precisare in particolare la nozione di additivo, affinché le autorizzazioni di impiego accordate si riferiscano, per taluni gruppi di additivi, alle preparazioni specifiche che saranno in futuro menzionate negli allegati;

considerando che occorre, per motivi di chiarezza, codificare gli allegati, in modo da incorporare in un solo testo tutte le modifiche ad essi apportate;

considerando che è necessario completare i divieti di impiego concernenti la miscela degli additivi appartenenti a taluni gruppi, per prevenire gli effetti sfavorevoli che possono risultare da talune associazioni;

considerando che, per fare in modo che siano rispettati i principi fondamentali imposti per l'autorizzazione di ogni nuova utilizzazione di additivo, è necessario, per taluni gruppi di additivi, esigere che un fascicolo sia presentato ufficialmente da uno Stato membro; che, per agevolare l'esame degli additivi in questione, i fascicoli devono essere elaborati secondo principi comuni che devono essere adottati dal Consiglio;

considerando che per controllare l'identità degli additivi utilizzati nell'alimentazione degli animali occorre stabilire, nel caso degli antibiotici, dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, nonché dei fattori di sviluppo, una monografia che indichi i criteri atti ad identificare e caratterizzare ciascun additivo autorizzato;

considerando che è altresì necessario introdurre norme precise per quanto concerne l'etichettatura degli additivi e delle premiscele commercializzati all'interno della Comunità;

considerando che è opportuno riservare la produzione e l'utilizzazione degli antibiotici, dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose e dei fattori di sviluppo, nonché delle premiscele preparate con tali additivi al fine di essere incorporate negli alimenti composti per animali, alle sole persone che dispongono delle competenze, degli impianti e delle attrezzature necessari per la fabbricazione degli additivi, delle premiscele o degli alimenti composti e che sono iscritte sull'elenco dei fabbricanti di uno Stato membro; che è inoltre necessario che questi fabbricanti e gli intermediari abbiano l'obbligo di tenere un registro che consenta alle autorità competenti di controllare efficacemente l'identità e la destinazione degli additivi e delle miscele prodotti;

considerando che gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose potranno nondimeno costituire oggetto di disposizioni da adottare per l'applicazione delle direttive 81/851/CEE e 84/852/CEE (1) nonché di norme da adottare sulla libera circolazione degli alimenti medicamentosi; che nuove disposizioni potranno dar luogo ad una modifica delle norme relative a tali prodotti;

considerando che gli additivi autorizzati nell'ambito dell'alimentazione umana, diversi da quelli che figurano negli allegati, sono tollerati nell'alimentazione degli animali soltanto nella misura in cui la loro presenza sia unicamente dovuta al fatto che erano contenuti nella parte commestibile della derrata alimentare utilizzata; che tali additivi non devono svolgere nessuna funzione tecnologica al livello dell'alimento per gli animali, né avere influenze sfavorevoli sulla salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Il testo degli articoli da 1 a 16 ter della direttiva 70/524/CEE sono sostituiti dal testo seguente:

« Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli additivi nell'alimentazione degli animali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Additivo: la sostanza o la preparazione, diversa dalle premiscele di cui al punto h), contenente sostanze che, incorporate negli alimenti per gli animali, può influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale;

b) Alimenti per animali: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

c) Razione giornaliera: la quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare a tutti i suoi bisogni;

d) Alimenti completi: le miscele di alimenti per gli animali che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

e) Alimenti complementari per animali: le miscele di alimenti che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per gli animali;

f) Alimenti semplici per animali: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale;

g) Alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;

h) Premiscele: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di alimenti per animali;

i) Animali: gli animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo;

j) Animali familiari: gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che nell'ambito dell'alimenatazione animale soltanto gli additivi elencati nell'allegato I che soddisfano alle disposizioni della presente direttiva possono essere commercializzati e che possono essere contenuti negli alimenti per animali soltanto alle condizioni previste in questo allegato. Questi additivi non possono essere distribuiti in altro modo nel quadro dell'alimentazione animale.

2. Gli Stati membri assicurano in particolare che gli additivi siano incorporati agli alimenti semplici per animali solamente se l'impiego di tali additivi sia espressamente previsto nell'allegato I o nell'allegato II.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire nel loro territorio la commercializzazione e l'impiego:

a) di additivi elencati nell'allegato II, a condizione che corrispondano alle disposizioni previste al riguardo dalla presente direttiva;

b) di additivi compresi in gruppi diversi da quelli elencati negli allegati I o II, a condizione che sia stato provato sperimentalmente che i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, punto A, sono soddisfatti. Questa deroga non si applica alle sostanze ad effetto ormonale o antiormonale.

2. Gli Stati membri comunicano:

- anteriormente al 3 gennaio 1985 agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco dei gruppi e degli additivi ammessi ai sensi del paragrafo 1, lettera b);

- anteriormente al 3 dicembre 1985 i documenti che giustificano tali ammissioni riguardo ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, punto A.

Articolo 5

Anteriormente al 3 dicembre 1988 si delibera secondo la procedura di cui all'articolo 23 sulle autorizzazioni nazionali...

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