Council Directive 84/631/EEC of 6 December 1984 on the supervision and control within the European Community of the transfrontier shipment of hazardous waste

Published date13 December 1984
Subject MatterApproximation of laws,Environment,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 326, 13 December 1984
EUR-Lex - 31984L0631 - IT 31984L0631

Direttiva 84/631/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1984 relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 13/12/1984 pag. 0031 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0200
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0200
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0122


( 4 ) Questa dichiarazione deve essere compilata dal destinatario e trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro contemplato nella nota 1 entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti .*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1984

relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi

(84/631/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5) e del 1983 (6), prevedono un'azione comunitaria intesa a controllare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;

considerando che gli Stati membri, in applicazione della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, sui rifiuti tossici e pericolosi (7), devono prendere le misure necessarie per smaltire i rifiuti tossici e nocivi senza mettere in pericolo la salute umana e senza arrecare danno all'ambiente;

considerando che le spedizioni di rifiuti tra Stati membri o tra Stati membri ed altri Stati possono essere necessarie per smaltire i rifiuti nelle migliori condizioni;

considerando che qualsiasi disparità tra le disposizioni già applicabili o in preparazione nei diversi Stati membri in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi può falsare la concorrenza ed avere perciò una incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che in particolare esistono disparità tra le procedure applicabili alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (8), la direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 16 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (9), e la direttiva 78/319/CEE hanno già fissato alcune disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi, ma non hanno ancora disciplinato la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi;

considerando che un sistema efficace e coerente di sorveglianza e di controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi non deve creare ostacoli al commercio intracomunitario né intaccare la concorrenza;

considerando che dal numero sempre maggiore delle spedizioni transfrontaliere a lunga distanza di rifiuti pericolosi all'interno della Comunità deriva un maggior rischio che richiede la sorveglianza ed il controllo su tali rifiuti, dal momento della loro formazione sino a quello del loro trattamento o del loro smaltimento in condizioni sicure;

considerando che a tal fine si rende necessaria una notifica obbligatoria delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e l'impiego di un bollettino di spedizione uniforme;

considerando che è necessario che le competenti autorità dello Stato membro destinatario dei rifiuti possano sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti; che tali obiezioni devono rispondere a taluni criteri ed essere debitamente motivate;

considerando inoltre che è opportuno che lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro di transito possano fissare, secondo determinati criteri, condizioni alla spedizione di rifiuti sul loro territorio;

considerando altresì che in determinate situazioni ed a determinate condizioni lo Stato membro di spedizione deve poter fare obiezione ad una spedizione;

considerando che, in caso di spedizioni di rifiuti fuori della Comunità, anche lo Stato terzo destinatario e, eventualmente, lo Stato terzo di transito dovrebbero ricevere una notifica;

considerando che in questo caso, ai fini di un efficace controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, l'ufficio doganale dell'ultimo Stato membro attraverso il quale la spedizione deve passare dovrebbe trasmettere all'autorità competente di tale Stato membro copia del bollettino di spedizione e che il detentore dovrebbe certificare alle competenti autorità dello Stato membro di spedizione che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

considerando che in talune condizioni si potrà applicare un sistema di notifica cumulativa;

considerando che nell'ambito della notifica dovrebbero essere trasmesse alle autorità competenti informazioni concernenti i rifiuti in questione, i produttori, l'esistenza d'un contratto con il destinatario, le misure previste in materia di itinerari e di assicurazione, nonché le condizioni relative all'esercizio dell'attività di trasporto;

considerando che i rifiuti pericolosi, per evitare che costituiscano un inutile rischio, dovrebbero essere adeguatamente imballati ed etichettati; che istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o di incidenti dovrebbero accompagnare le spedizioni di rifiuti in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente da rischi che potrebbero presentarsi durante l'operazione;

considerando che gli Stati membri potranno designare, previa consultazione con la Commissione, i posti di frontiera per le spedizioni di rifiuti;

considerando che, conformemente al principio « chi inquina paga », le spese per l'espletamento della procedura di notifica, comprese le spese di controllo e di analisi, dovrebbero essere a carico del detentore e/o del produttore dei rifiuti;

considerando che occorre che sia definita la responsabilità del produttore e di qualsiasi altra persona responsabile cui sia imputabile un danno e che siano precisate le condizioni d'applicazione per garantire in questo settore un risarcimento efficace ed equo dei danni suscettibili di essere causati durante la spedizione di rifiuti pericolosi e che il Consiglio dovrebbe, su proposta della Commissione, deliberare in materia al più tardi entro tre anni dall'applicazione della presente direttiva; che il Consiglio dovrebbe anche deliberare entro lo stesso termine in merito ad un regime di assicurazione;

considerando che è opportuno esentare, a determinate condizioni, dalle disposizioni della presente direttiva i rifiuti dei metalli non ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati;

considerando che gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni utili per l'attuazione della presente direttiva e dovrebbero in particolare presentare ogni due anni una relazione in base alla quale la Commissione elaborerà una relazione di sintesi;

considerando che il comitato tecnico istituito dalla direttiva 78/319/CEE dovrebbe avere competenza anche per stabilire ed adattare, se necessario, il bollettino di spedizione uniforme e la dichiarazione uniforme previsti dalla direttiva e per adattare l'elenco delle convenzioni allegate alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In conformità alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la sorveglianza ed il controllo ai fini della tutela della salute umana e della tutela dell'ambiente, delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi all'interno della Comunità e di quelle che entrano e/o escono dalla Comunità.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) « rifiuti pericolosi », in seguito denominati « rifiuti »: - i rifiuti tossici e nocivi definiti all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/CEE, esclusi i solventi clorurati e organici di cui ai punti 13 e 14 dell'allegato della...

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