Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)

Coming into Force24 December 1985
End of Effective Date01 July 2011
Celex Number31985L0611
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1985/611/oj
Published date31 December 1985
Date20 December 1985
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 375, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985L0611 - IT 31985L0611

Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1985 pag. 0003 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0038


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.) (85/611/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che vi sono notevoli divergenze tra le legislazioni degli stati membri relative agli organismi d'investimento collettivo, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi e i controlli ai quali questi organismi sono assoggettati ; che queste divergenze provocano perturbazioni delle condizioni di concorrenza tra questi organismi e non garantiscono una tutela equivalente dei partecipanti ;

considerando che un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d'investimento collettivo appare pertanto opportuno, per ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti ; che un simile coordinamento sarebbe opportuno ai fini di facilitare agli organismi d'investimento collettivo situati in uno stato membro la commercializ- zazione delle loro quote nel territorio degli altri stati membri ;

considerando che la realizzazione di questo obiettivo agevola l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione, sul piano comunitario, delle quote degli organismi d'investimento collettivo e che questo coordinamento contribuisce alla creazione di un mercato europeo dei capitali ;

considerando che in merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere per gli organismi d'investimento collettivo situati negli stati membri norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, il loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare ;

considerando che l'applicazione di queste norme comuni rappresenta una garanzia sufficiente affinché gli organismi d'investimento collettivo situati in uno stato membro possano, fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali, commercializzare le loro quote negli altri stati membri, senza che questi ultimi possano assoggettare questi organismi o le loro quote a qualsiasi disposizione, eccettuate quelle che, in tali stati, esulano dai settori disciplinati dalla presente direttiva ; che è tuttavia opportuno prevedere che se un organismo d'investimento collettivo comercializza le sue quote in uno stato membro diverso da quello dove è situato, esso deve prendere le misure necessarie affinché i partecipanti in questo stato membro possano esercitarvi agevolmente i loro diritti finanziari e disporre in loco delle necessarie informazioni ;

considerando che in una prima fase è opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli stati membri agli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello « chiuso » che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (essenzialmente valori mobiliari quotati ufficialmente in borsa o su analoghi mercati regolamentati) ; che la regolamentazione degli organismi d'investimento collettivo cui la direttiva non si applica solleva vari problemi che occorre risolvere con altre disposizioni e che, quindi, tali organismi saranno oggetto di un successivo coordinamento ; che in attesa di tale coordinamento uno stato membro puó fissare, in particolare le categorie di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) escluse dal campo di applicazione della presente direttiva per la loro politica di investimento e di assunzione di prestiti e le norme specifiche alle quali tali o.i.c.v.m. sono sottoposti quando esercitano le loro attività nel suo territorio ;

considerando che la libera commercializzazione delle quote di o.i.c.v.m. autorizzati ad investire sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari di un unico emittente (stato, enti locali, ecc.) non può avere direttamente o indirettamente l'effetto di perturbare il funzionamento dei mercati dei capitali o di complicare il finanziamento degli stati membri né di creare situazioni economiche analoghe a quelle che l'articolo 68, paragrafo 3 del trattato ha lo scopo di evitare ;

considerando che occorre tener conto della particolare situazione del mercato finanziario della Republica ellenica e di quello della Repubblica portoghese accordando a queste un periodo supplementare per l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

SEZIONE I Disposizioni generali e campo d'applicazione

Articolo 1

1. Gli stati membri applicano la presente direttiva agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) situati sul loro territorio.

2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi :

-il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e -le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.

3. Conformemente al diritto nazionale, questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di « trust » (« unit trust ») oppure la forma statutaria (società di investimento).

Ai fini della presente direttiva il termine « fondo comune di investimento » comprende anche l'« unit trust ».

4. Non sono tuttavia soggette alla presente direttiva le società d'investimento il cui patromonio è investito, tramite società affiliate, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari.

5. Gli stati membri vietano agli o.i.c.v.m. soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva.

6. Fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali e quelle degli articoli 44 e 45 e dell'articolo 52, paragrafo 2, uno stato membro non può applicare agli o.i.c.v.m. situati in un altro stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, nessun'altra disposizione nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove detti o.i.c.v.m. commercializzino le loro quote nel suo territorio.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, gli stati membri possono applicare agli o.i.c.v.m. situati nel loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dagli articoli 4 e seguenti e disposizioni aggiuntive, a condizione che queste siano di applicazione generale non siano contrarie alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Non sono considerati o.i.c.v.m. assoggettati alla presente direttiva :

-gli o.i.c.v.m. di tipo chiuso,

-gli o.i.c.v.m. che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa,

-gli o.i.c.v.m. la cui vendita delle quote è riservata dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi,

-le categorie di o.i.c.v.m. fissate dalla legislazione dello stato membro in cui è situato l'o.i.c.v.m., per le quali non si possono applicare le norme previste dalla sezione V e dall'articolo 36 in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.

2. Dopo un periodo di cinque anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, segnatamente quarto trattino. Essa propone all'occorrenza le misure appropriate per estendere il campo di appli- cazione.

Articolo 3

Per l'applicazione della presente direttiva un o.i.c.v.m. si considera situato nello stato membro in cui si trova la sede statutaria della società di gestione del fondo comune d'investimento o quella della società d'investimento ; gli stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale sia situata nello stato membro della sede statutaria.

SEZIONE II Autorizzazione dell'o.i.c.v.m.

Articolo 4

1. Per esercitare la propria attività, un o.i.c.v.m. deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato, qui di seguito semplicemente denominate « autorità competenti ».

Tale autorizzazione vale per tutti gli stati membri.

2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione, dall'altro lato il regolamento del fondo e infine la scelta del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato i suoi documenti costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario.

3. Le autorità competenti non possono autorizzare un o.i.c.v.m. se i dirigenti della società di gestione, della società d'investimento o del depositario non...

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