Council Directive 86/113/EEC of 25 March 1986 laying down minimum standards for the protection of laying hens kept in battery cages

Published date10 April 1986
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Eggs and poultry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 95, 10 April 1986
EUR-Lex - 31986L0113 - IT 31986L0113

Direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 10/04/1986 pag. 0045 - 0048


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1986

che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria

(86/113/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'organizzazione comune dei mercati si estende alle uova; che la normativa riguardante le condizioni di produzione delle uova, e segnatamente le condizioni di allevamento delle galline, riveste particolare importanza ai fini del corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati; che, infatti, l'esistenza di disparità fra le regolamentazioni nazionali può provocare distorsioni della concorrenza, dannose per il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che l'allevamento delle galline ovaiole in batteria costituisce il sistema di produzione di uova maggiormente utilizzato nella Comunità e contribuisce in vastissima misura all'elevata produttività del settore in causa; che tuttavia, visto che in alcuni casi tale sistema di allevamento può provocare sofferenze inutili ed eccessive agli animali, gli stati membri hanno deciso di regolamentarne taluni aspetti, fra cui le dimensioni delle gabbie, in maniera differente;

considerando che occorre pertanto stabilire parametri prioritari e definire requisiti comuni minimi in materia, al fine di ovviare alle difficoltà esistenti e di consentire in tal modo un funzionamento più soddisfacente dell'organizzazione comune di mercato, in particolare per quanto riguarda le finalità enunciate all'articolo 39 del trattato, tenendo conto al tempo stesso della necessità di proteggere gli animali;

considerando che, per garantire l'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, è opportuno prevedere misure di controllo comunitarie;

considerando che, per predisporre le basi per ulteriori misure comunitarie, occorre proseguire gli studi sulla protezione delle galline, non solo per quanto concerne l'allevamento in batteria, ma anche gli altri possibili metodi di allevamento;

considerando che in taluni stati membri l'adeguamento delle strutture esistenti alle norme fissate dalla presente direttiva comporta una riduzione della produzione; che è pertanto opportuno agevolare tale adeguamento nelle condizioni stabilite dalla presente direttiva senza creare scompensi strutturali e di mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.

Articolo 2

Ai sensi della...

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