Council Directive 86/355/EEC of 21 July 1986 amending Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances

Published date02 August 1986
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 212, 2 August 1986
EUR-Lex - 31986L0355 - IT 31986L0355

Direttiva 86/355/CEE del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 02/08/1986 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0217
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0217


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 1986

che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

(86/355/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/214/CEE (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 79/117/CEE, gli allegati devono essere regolarmente adeguati per tener conto dell'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche;

considerando che è stato accertato che l'impiego di ossido di etilene come prodotto fitosanitario, in particolare per fumigare piante e prodotti vegetali in magazzino, lascia negli alimenti residui che possono ingenerare effetti nocivi per la salute umana o animale;

considerando che, salvo per taluni prodotti secondari, sono disponibili trattamenti fitosanitari alternativi;

considerando che l'immissione in commercio e l'impiego dell'ossido di etilene come prodotto fitosanitario dovrebbero pertanto essere vietati;

considerando che, in caso di esigenze speciali, possono essere ammesse deroghe temporanee nazionali per taluni prodotti secondari, fino a quando si renderanno disponibili altri trattamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 79/117/CEE è aggiunto:

1.2 // // // « C. Ossido di etilene // a) riduzione dei germi patogeni dei seguenti ortaggi disidratati, destinati ad essere incorporati in preparazioni alimentari non sottoposte a cottura completa prima di essere consumate: // // - asparagi // // - cipolle // // - porri // // - funghi // // b) riduzione dei germi patogeni di erbe aromatiche e spezie essiccate (1) // // c) riduzione dei germi...

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