Council Directive 86/355/EEC of 21 July 1986 amending Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances
Published date | 02 August 1986 |
Subject Matter | Approximation of laws,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 212, 2 August 1986 |
Direttiva 86/355/CEE del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Gazzetta ufficiale n. L 212 del 02/08/1986 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0217
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0217
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 1986
che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
(86/355/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/214/CEE (2), in particolare l'articolo 6,
considerando che, a norma della direttiva 79/117/CEE, gli allegati devono essere regolarmente adeguati per tener conto dell'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche;
considerando che è stato accertato che l'impiego di ossido di etilene come prodotto fitosanitario, in particolare per fumigare piante e prodotti vegetali in magazzino, lascia negli alimenti residui che possono ingenerare effetti nocivi per la salute umana o animale;
considerando che, salvo per taluni prodotti secondari, sono disponibili trattamenti fitosanitari alternativi;
considerando che l'immissione in commercio e l'impiego dell'ossido di etilene come prodotto fitosanitario dovrebbero pertanto essere vietati;
considerando che, in caso di esigenze speciali, possono essere ammesse deroghe temporanee nazionali per taluni prodotti secondari, fino a quando si renderanno disponibili altri trattamenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato della direttiva 79/117/CEE è aggiunto:
1.2 // // // « C. Ossido di etilene // a) riduzione dei germi patogeni dei seguenti ortaggi disidratati, destinati ad essere incorporati in preparazioni alimentari non sottoposte a cottura completa prima di essere consumate: // // - asparagi // // - cipolle // // - porri // // - funghi // // b) riduzione dei germi patogeni di erbe aromatiche e spezie essiccate (1) // // c) riduzione dei germi...
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