Council Directive 86/457/EEC of 15 September 1986 on specific training in general medical practice

Published date19 September 1986
Subject MatterFree movement of workers,Freedom of establishment,Approximation of laws,Research and training
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 267, 19 September 1986
EUR-Lex - 31986L0457 - IT

Direttiva 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa alla formazione specifica in medicina generale

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 19/09/1986 pag. 0026


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla formazione specifica in medicina generale

(86/457/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 75/362/CEE (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, e la direttiva 75/363/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 82/76/CEE (6), relative alla libera circolazione dei medici, non contengono nessuna disposizione relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi comprovanti una formazione specifica in medicina generale né ai criteri ai quali dovrebbe conformarsi tale formazione;

considerando che, pur avendo ritenuto opportuno prendere le necessarie disposizioni in materia a livello comunitario, il Consiglio aveva comunque constatato che in un certo numero di Stati membri si delineava un movimento tendente a valorizzare il ruolo del medico generico e l'importanza della sua formazione; che aveva pertanto chiesto alla Commissione di studiare i problemi posti da tale evoluzione;

considerando che da allora tale movimento è continuato e si è ampliato al punto che attualmente si ammette, pressoché in generale, il bisogno di una formazione specifica del medico generico, che deve prepararlo ad adempiere meglio una funzione a lui propria; che tale funzione, basata in buona parte sulla conoscenza personale dell'ambiente dei suoi pazienti, consiste nel dare consigli relativi alla prevenzione delle malattie e alla protezione della salute dell'individuo considerato nel suo insieme, nonché nel dispensare le cure opportune;

considerando che tale bisogno di una formazione specifica in medicina generale risulta in particolare dal fatto che lo sviluppo delle scienze mediche ha prodotto un divario sempre più ampio tra l'insegnamento e la ricerca medica da un lato e la pratica della medicina generale dall'altro, al punto che importanti aspetti della medicina generale non possono più essere insegnati in modo soddisfacente nel quadro della formazione medica di base esistente negli Stati membri;

considerando che, a prescindere dal vantaggio che ne trarranno i pazienti, si riconosce altresì che un migliore adattamento del medico generico alla sua funzione specifica contribuirà a migliorare il sistema di dispensazione delle cure rendendo più selettivo il ricorso ai medici specialisti, nonché ai laboratori e ad altri istituti ed attrezzature altamente specializzati;

considerando che il miglioramento della formazione in medicina generale può rivalutare la funzione di medico generico;

considerando tuttavia che tale movimento, apparentemente irreversibile, si sviluppa a ritmi diversi negli Stati membri; che, senza precipitare intempestivamente le evoluzioni in corso, è opportuno assicurarne la convergenza per tappe successive, affinché ogni medico generico abbia una formazione adeguata che risponda alle specifiche esigenze dell'esercizio della medicina generale;

considerando che per realizzare progressivamente tale riforma è necessario, in una prima fase, instaurare in ogni Stato membro una formazione specifica in medicina generale che risponda ad esigenze minime tanto qualitative che quantitative e che completi la formazione minima di base che il medico deve avere in virtù della direttiva 75/363/CEE; che poco importa che la formazione in medicina generale venga dispensata o meno nell'ambito della formazione di base del medico ai sensi del diritto nazionale; che è opportuno prevedere, in una seconda fase, che l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale sia subordinato al possesso della formazione specifica in medicina generale; che, infine, dovranno essere presentate in seguito nuove proposte per completare la riforma;

considerando che la presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri di organizzare il loro regime nazionale di sicurezza sociale e di determinare quali attività debbano essere...

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