Council Directive 87/101/EEC of 22 December 1986 amending Directive 75/439/EEC on the disposal of waste oils
Published date | 12 February 1987 |
Subject Matter | Approximation of laws,Environment,Provisions under Article 235 EEC |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 42, 12 February 1987 |
Direttiva 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati
Gazzetta ufficiale n. L 042 del 12/02/1987 pag. 0043 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0197
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati
(87/101/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la direttiva 75/439/CEE (4) prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano garantite la raccolta e l'eliminazione innocua degli oli usati e affinché, per quanto possibile, detta eliminazione avvenga mediante riutilizzazione (rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione);
considerando che la rigenerazione costituisce generalmente la valorizzazione più razionale degli oli usati, tenuto conto del risparmio energetico che essa consente di realizzare; che è pertanto opportuno dare la precedenza al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, quando i vincoli tecnici, economici e organizzativi lo consentano;
considerando che allo stato attuale della legislazione comunitaria gli Stati membri possono, a certe condizioni, vietare la combustione degli oli usati nel proprio territorio; che la presente direttiva non intende modificare questa situazione;
considerando che la combustione degli oli usati dà luogo ad effluenti gassosi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente se emesse in concentrazioni superiori a determinati limiti; che occorre pertanto adottare misure che stabiliscono le condizioni alle quali deve essere soggetta tale combustione;
considerando che è opportuno migliorare l'efficacia della raccolta degli oli usati e rafforzare i controlli nel settore;
considerando che, dato il carattere particolarmente pericoloso dei PCB/PCT, occorre rafforzare la legislazione comunitaria relativa alla rigenerazione degli oli usati contaminati da dette sostanze;
considerando che gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, devono avere la possibilità di adottare misure più severe per la protezione dell'ambiente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 75/439/CEE è modificata come segue:
1) gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal testo seguente:
« Articolo 1
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva s'intende per:
- olio usato:
qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine e comandi idraulici;
- eliminazione:
il trattamento oppure la distruzione degli oli usati nonché il loro immagazzinamento o deposito sul o nel suolo;
- trattamento:
le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati, vale a dire la rigenerazione e la combustione;
- rigenerazione:
qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli;
- combustione:
utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto;
- raccolta:
il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni della direttiva 78/319/CEE (1), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.
(1) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.
Articolo 3
1. Per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.
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