Council Directive 87/181/EEC of 9 March 1987 amending the Annex to Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances
Published date | 14 March 1987 |
Subject Matter | Plant health legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 71, 14 March 1987 |
Direttiva 87/181/CEE del Consiglio del 9 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 14/03/1987 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0240
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0240
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 1987
che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
(87/181/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/355/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma della direttiva predetta, occorre modificare periodicamente il contenuto dell'allegato per tener conto dell'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche;
considerando che è stato accertato che l'impiego di nitrofen come prodotto fitosanitario, in particolare come erbicida, può presentare effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;
considerando che è stato ugualmente accertato che gli impieghi di 1,2-dibromoetano e di 1,2-dicloroetano come prodotti fitosanitari, in particolare per la fumigazione delle piante e del suolo, possono presentare effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali nonché effetti sfavorevoli non accettabili sull'ambiente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato della direttiva 79/117/CEE i termini « C. Ossido di etilene » sono sostituiti dai termini:
« C. Altri composti
1. Ossido di etilene »
ed è aggiunto il testo seguente:
« 2. Nitrofen
3. 1,2-dibromoetano
4. 1,2-dicloroetano ».
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro:
- il 1o gennaio 1988, per quanto riguarda il nitrofen e
l'1,2-dibromoetano e
- il 1o giugno 1989, per quanto...
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