Council Directive 87/343/EEC of 22 June 1987 amending, as regards credit insurance and suretyship insurance, First Directive 73/239/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance

Published date04 July 1987
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 185, 4 July 1987
EUR-Lex - 31987L0343 - IT

Direttiva 87/343/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/07/1987 pag. 0072 - 0076
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0157


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1987

che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

(87/343/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (4), modificata dalla direttiva 76/580/CEE (5), ha eliminato alcune divergenze esistenti fra la legislazioni nazionali onde facilitare l'accesso a questa attività ed il suo esercizio;

considerando che detta direttiva precisa, tuttavia, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), che essa non riguarda « fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le operazioni di assicurazione credito all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato »; che la protezione dell'assicurato, normalmente garantita dalla direttiva, è fornita dallo Stato stesso quando le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione sono effettuate per conto o con la garanzia dello Stato e che pertanto tali operazioni devono continuare ad essere escluse dal campo di applicazione della predetta direttiva, in attesa di un coordinamento ulteriore;

considerando che la stessa direttiva precisa all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) che « fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro, sia con altri rami »; che ne consegue che attualmente sussistono ostacoli alla creazione di talune agenzie e succursali; che occorre porre rimedio a tale situazione;

considerando che, per quanto riguarda l'assicurazione cauzione, gli interessi degli assicurati sono sufficientemente tutelati dalle disposizioni di detta direttiva; che la possibilità accordata da detta direttiva alla Repubblica federale di Germania di vietare il cumulo dell'assicurazione cauzione con altri rami deve esere soppressa;

considerando che le imprese di assicurazione le cui attività nel ramo assicurazione crediti rappresentano una percentuale non trascurabile della loro attività totale sono tenute a costituire una riserva di compensazione che non è imputata al margine di solvibilità...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT