Council Directive 87/356/EEC of 25 June 1987 amending Directive 80/232/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the ranges of nominal quantities and nominal capacities permitted for certain pre-packaged products

Published date11 July 1987
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 11 July 1987
EUR-Lex - 31987L0356 - IT 31987L0356

Direttiva 87/356/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1987 pag. 0048 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0243
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0243


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

(87/356/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che dopo l'adozione della direttiva 80/232/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 86/96/CEE (5), è apparso necessario aggiungere alcune gamme di quantità nominali per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati allo scopo di eliminare gli ostacoli agli scambi di tali prodotti;

considerando che è opportuno, quando è possibile, armonizzare completamente le gamme di prodotti in imballaggi preconfezionati al fine di creare un mercato trasparente per questi prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/232/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il testo seguente:

« 2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica anche ai filati per lavori a maglia di cui al punto 11 dell'allegato I, presentati sotto un'altra forma di imballaggio. »;

2) all'articolo 5 è aggiunta la seguente frase:

« Imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati al punto 11 dell'allegato I possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1989 soltanto nelle quantità nominali indicate a tale punto. »;

3) nell'allegato I è aggiunto il seguente punto:

« 11. FILATI PER LAVORI A MAGLIA (valori in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre.

10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1...

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