Council Directive 88/146/EEC of 7 March 1988 prohibiting the use in livestock farming of certain substances having a hormonal action

Published date16 March 1988
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 70, 16 March 1988
EUR-Lex - 31988L0146 - IT 31988L0146

Direttiva 88/146/CEE del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 16/03/1988 pag. 0016 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0109


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1988

concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali

(88/146/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la somministrazione di talune sostanze ad azione ormonica ad animali da azienda è attualmente disciplinata in maniera differente negli Stati membri; che, se l'incidenza di tali sostanze sulle condizioni dell'allevamento è evidente, le loro conseguenze sulla salute umana sono valutate differentemente dalle normative nazionali; che tale divergenza dà luogo ad una distorsione delle condizioni di concorrenza tra produzioni che sono oggetto di organizzazioni comuni dei mercati, nonché a considerevoli ostacoli negli scambi intracomunitari;

considerando che è pertanto necessario porre fine a tali distorsioni ed a tali ostacoli, garantendo nel contempo a tutti i consumatori condizioni di approvvigionamento dei prodotti in questione che siano sensibilmente identiche e fornendo loro un prodotto che risponda più adeguatamente alle loro preoccupazioni ed alle loro aspettative; che le possibilità di smaltimento dei prodotti in questione non possono che beneficiarne;

considerando che è pertanto opportuno vietare l'utilizzazione delle sostanze ormoniche per l'ingrasso; che la somministrazione di talune sostanze può essere autorizzata a finalità terapeutiche, ma deve esser rigorosamente controllata, per evitare deviazioni di utilizzazioni;

considerando altresì che gli animali vivi sottoposti a tali trattamenti e le carni da essi provenienti non possono essere oggetto, in linea di massima, di scambi, dati i rischi che ne risulterebbero per l'efficacia del controllo dell'insieme del regime; che si potranno tuttavia prevedere deroghe a tale divieto, in funzione delle garanzie che potranno essere date;

considerando che l'adozione di una regolamentazione armonizzata nella Comunità conduce ad instaurare un regime per le importazioni in provenienza dai paesi terzi che offra garanzie equivalenti; che tali garanzie possono essere richieste nell'ambito dell'applicazione delle direttive 72/462/CEE (3) e 85/358/CEE (4);

considerando che, per garantire l'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, è necessario prevedere che il termine ultimo per la trasposizione delle disposizioni della direttiva 85/358/CEE sia anteriore a quello valido per la presente direttiva; che è infatti opportuno che misure di controllo comunitario garantiscano l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme vigenti in materia di somministrazione di sostanze ad azione ormonica e tireostatica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si...

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