Council Directive 88/166/EEC of 7 March 1988 complying with the judgment of the Court of Justice in Case 131/86 (annulment of Council Directive 86/113/EEC of 25 March 1986 laying down minimum standards for the protection of laying hens kept in battery cages)
Published date | 19 March 1988 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 74, 19 March 1988 |
Direttiva 88/166/CEE del Consiglio del 7 marzo 1988 relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria)
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 19/03/1988 pag. 0083 - 0087
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0063
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 1988
relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria)
(88/166/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 176,
considerando che con sentenza del 23 febbraio 1988 (1) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria a motivo di talune modifiche redazionali apportate alla versione notificata di tale atto successivamente alla sua adozione;
considerando che a norma dell'articolo 176 del trattato spetta all'istituzione da cui emana l'atto annullato prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa e che a tal fine è sufficiente confermare il testo della direttiva annullata nella versione adottata dal Consiglio;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria è da considerarsi adottata nella versione figurante in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE
(1) Sentenza 131/86 non ancora pubblicata.
ALLEGATO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che la maggioranza degli Stati membri ha ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti; che anche la Comunità ha approvato tale convenzione con decisione 78/923/CEE (3); che l'allevamento delle galline ovaiole in batteria costituisce il sistema di produzione di uova maggiormente utilizzato nella Comunità e che esso contribuisce in vastissima misura all'elevata produttività del settore in causa; che tuttavia, in alcuni casi, tale sistema di allevamento può provocare sofferenze inutili ed eccessive agli animali;
considerando tuttavia che le legislazioni nazionali attualmente vigenti nel settore della protezione degli animali negli allevamenti presentano disparità che possono falsare le condizioni di concorrenza e di conseguenza incidere negativamente sul buon funzionamento dell'organizzazione del mercato comune delle uova e del pollame;
considerando che occorre pertanto stabilire parametri...
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