Council Directive 88/295/EEC of 22 March 1988 amending Directive 77/62/EEC relating to the coordination of procedures on the award of public supply contracts and repealing certain provisions of Directive 80/767/EEC
Published date | 20 May 1988 |
Subject Matter | Free movement of goods,Approximation of laws,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 127, 20 May 1988 |
Direttiva 88/295/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 20/05/1988 pag. 0001 - 0014
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (88/295/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
viste le proposte della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che è opportuno adottare le misure destinate a istituire gradualmente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che le conclusioni dei Consigli europei successivi, da quello di Bruxelles del 29 e 30 marzo 1985 fino a quello di Londra del 5 e 6 dicembre 1986, sul mercato interno;
considerando il Libro bianco sul completamento del mercato interno, in particolare il calendario e il programma d'azione previsto per realizzare l'apertura del mercato degli appalti pubblici di forniture;
considerando la relazione sull'applicazione della direttiva 77/62/CEE (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e della direttiva 80/767/CEE (5) presentata dalla Commissione al Consiglio il 14 dicembre 1984 in risposta alla risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976;
considerando che è opportuno migliorare e ampliare l'applicazione di tali direttive accrescendo la trasparenza delle procedure e pratiche di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nonché esercitare un maggiore controllo sull'osservanza del divieto di restrizioni alla libera circolazione delle merci su cui tali direttive si basano;
considerando che è necessario modificare le suddette direttive onde includervi le modifiche dell'accordo GATT sugli appalti pubblici concordate nel dicembre 1986;
considerando che è opportuno sviluppare le condizioni per realizzare un'effettiva concorrenza in materia di appalti pubblici di forniture potenziandone i conseguenti vantaggi economici, finanziari e industriali;
considerando che è opportuno precisare, a tal riguardo, l'ampiezza delle deroghe per settore di attività, al fine di evitare, tenuto conto delle divergenze di interpretazione, un inasprimento degli squilibri nell'applicazione delle direttive da parte degli Stati membri;
considerando che il regime applicabile ai contratti assegnati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa deve essere specificato facendo riferimento alle disposizioni del trattato;
considerando che è opportuno stabilire, in un'unica disposizione, i limiti applicabili, ivi compreso il limite connesso all'accordo GATT;
considerando che la procedura aperta è la più adatta a porre in essere la parità di condizioni di partecipazione ai contratti pubblici in tutti gli Stati membri; che è opportuno avvalersi di norma di tale procedura e che l'eventuale ricorso alle altre procedure è subordinato a motivazione da presentare in apposito verbale;
considerando che è opportuno istituire una procedura negoziata che già esiste nella pratica di taluni Stati membri, al fine di limitare il ricorso alla procedura a trattativa privata, nonché precisare quali sono le condizioni nelle quali può essere addotta l'urgenza eccezionale o il periodo nel corso del quale possono essere effettuate forniture complementari;
considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;
considerando che è opportuno adattare le norme tecniche comuni alla nuova politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;
considerando che l'insieme delle operazioni e procedure che permettono l'approvvigionamento delle amministrazioni aggiudicatrici deve essere reso più trasparente; che a tal fine è opportuno che gli acquirenti pubblici facciano conoscere i propri programmi di acquisto attraverso un avviso di informazione preliminare diffuso a livello comunitario, che le amministrazioni aggiudicatrici che fanno ricorso alla stipulazione di un contratto senza porre in concorrenza i potenziali interessati permettono in tal modo ad altri fornitori potenziali di constatare e manifestare il loro interesse per il contratto in questione e che le informazioni sulle condizioni nelle quali i vari contratti sono stati aggiudicati devono essere rese pubbliche con lo stesso mezzo, al fine di suscitare un ulteriore interesse e participazione di un maggior numero di fornitori a livello comunitario, in materia di contratti pubblici di forniture;
considerando che è opportuno stabilire alcune date limite al fine di impedire ritardi nelle trasmissioni degli avvisi di informazione preliminare e sui contratti stipulati;
considerando che è opportuno prorogare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nell'ambito dei contratti pubblici di forniture per rendere più agevole l'accesso e la partecipazione di un maggior numero di fornitori;
considerando che è auspicabile che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale si iscrivano negli obiettivi della Comunità;
considerando che il Regno di Spagna solo recentemente ha adottato le norme nazionali per recepire la direttiva 77/62/CEE; che, dato che ulteriori modifiche in questa fase influirebbero negativamente sull'adattamento del settore privato in questo paese, è opportuno accordare al Regno di Spagna un periodo supplementare per l'integrale attuazione della presente direttiva;
considerando che la Repubblica portoghese ha bisogno, per ragioni analoghe, di un periodo transitorio;
considerando che la Repubblica ellenica sta concludendo il processo di adattamento della propria legislazione nazionale alla direttiva 77/62/CEE e che il recepimento, in questa fase, di altre norme comunitarie influirebbe negativamente sul settore degli appalti pubblici di forniture, segnatamente su taluni fattori economicamente importanti come la stabilità, la trasparenza, il mantenimento, a medio termine, delle condizioni commerciali;
considerando che, in seguito alle conclusioni delle suddette sessioni del Consiglio europeo nonché del Libro bianco e tenuto conto della suddetta relazione, è opportuno modificare la direttiva 77/62/CEE e abrogare talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I Modifiche della direttiva 77/62/CEE Articolo 1
La direttiva 77/62/CEE è modificata in conformità delle disposizioni del presente titolo.
Articolo 2
All'articolo 1:
1) Il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
"a) gli "appalti pubblici di forniture" sono contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettere b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione." 2) Sono aggiunte le lettere seguenti:
"d) le "procedure aperte" sono le procedure nazionali in cui ogni fornitore interessato può presentare un'offerta;
"e) le "procedure ristrette" sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese a tal uopo invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
"f) le "procedure negoziate" sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano fornitori di propria scelta e negoziano i termini del contratto con uno od alcuni di essi." Articolo 3
All'articolo 2:
1) È soppresso il paragrafo 1.
2) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. La presente direttiva non si applica:
a) agli appalti pubblici di forniture aggiudicati da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali;
b) agli appalti pubblici di forniture stipulati da amministrazioni aggiudicatrici, nella misura in cui tali appalti riguardano la produzione, il trasporto e l'erogazione di acque potabile, da amministrazioni aggiudicatrici la cui attività principale consiste nella produzione ed erogazione di energia, nonché da amministrazioni aggiudicatrici che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;
c) alle forniture quando esse sono dichiarate segrete o quando la loro esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o quando lo esige la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato." Articolo 4
È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 2 bis Fatti salvi gli articoli 2 e 3 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di contratti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della...
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