Council Directive 88/364/EEC of 9 June 1988 on the protection of workers by the banning of certain specified agents and/or certain work activities (Fourth individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC)

Published date09 July 1988
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 179, 9 July 1988
EUR-Lex - 31988L0364 - IT

Direttiva 88/364/CEE del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attivitá (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 09/07/1988 pag. 0044 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0128


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1988

sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attivitá (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

(88/364/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio adotta mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente per promuovere il miglioramento, in particolare dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 27 febbraio 1984, relativa ad un secondo programma di azione delle Comunità europee in materia in sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (4), prevede lo sviluppo di misure di tutela contro sostanze riconosciute come cancerogene ed altre sostanze e procedimenti pericolosi suscettibili di produrre effetti gravemente nocivi per la salute;

considerando che un esame delle misure adottate negli Stati membri in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad alcuni agenti specifici nel lavoro e durante certe attività rivela talune differenze; che, al fine di garantire un'evoluzione equilibrata, occorre pertanto armonizzare e migliorare tali misure, in una prospettiva di progresso; che tali armonizzazione e miglioramento dovrebbero aver luogo sulla base di principi comuni;

considerando che a tal fine la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (5), contiene siffatti principi;

considerando che ai termini della suddetta direttiva la protezione deve essere per quanto possibile assicurata mediante...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT