Council Directive 89/227/EEC of 21 March 1989 amending Directives 72/462/EEC and 77/99/EEC to take account of the introduction of public health and animal health rules which are to govern imports of meat products from third countries

Published date06 April 1989
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 93, 6 April 1989
EUR-Lex - 31989L0227 - IT 31989L0227

Direttiva 89/227/CEE del Consiglio del 21 marzo 1989 che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tener conto dell'instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 06/04/1989 pag. 0025 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0216
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0216


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1989

che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tener conto dell'instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi

(89/227/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con la direttiva 77/99/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/658/CEE (5), il Consiglio ha disciplinato gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne per quanto riguarda le condizioni di ordine sanitario;

considerando che con la direttiva 80/215/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 88/660/CEE (7), il Consiglio ha disciplinato gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria;

considerando che occorre istituire un regime comunitario applicabile all'importazione di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi;

considerando che, sino all'entratra in vigore di norme sanitarie comunitarie relative agli scambi di carni di pollame e di carni di selvaggina, occorre escludere i prodotti a base di carne di pollame e di carne di selvaggina dal campo di applicazione della presente direttiva;

considerando che occorre definire le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria alle quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne;

considerando che la direttiva 72/462/CEE (8), modificata da ultimo dalla direttiva 88/289/CEE (9), ha fissato le condizioni applicabili in proposito alle importazioni di carni fresche in provenienza da taluni paesi terzi o parti di paesi terzi; che questi stessi criteri possono essere seguiti anche per l'importazione di prodotti a base di carne;

considerando che in generale le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi devono essere almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 77/99/CEE e 80/215/CEE;

considerando che occorre esigere che le carni fresche destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne provengano da stabilimenti riconosciuti; che tali stabilimenti devono rispondere ai requisiti prescritti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che occorre esigere che i prodotti a base di carne provengano da stabilimenti riconosciuti; che tali stabilimenti devono rispondere ai requisiti prescritti dalla direttiva 77/99/CEE;

considerando che, per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva da parte dei paesi terzi esportatori, occorre applicare loro le norme relative ai controlli previste dalla direttiva 72/462/CEE e in particolare il sistema di controlli comunitari sul posto, effettuati da esperti veterinari della Comunità, nonché i controlli al momento dell'entrata nel territorio comunitario;

considerando che la presentazione di un certificato sanitario e di un certificato di sanità rilasciati da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore rappresenta il mezzo più idoneo per garantire che una partita di prodotti a base di carne può essere ammessa all'importazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi »

2) Il testo degli articoli da 1 a 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi:

- di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina;

- di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina (compresi i bufali), suina, ovina o caprina, nonché di solipedi domestici;

- ai fini dell'articolo 3, di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici, sempreché si tratti di importazioni consentite in provenienza da determinati paesi terzi d'origine;

- di prodotti a base di carne preparati a partire da carni fresche definite al secondo trattino, escluse quelle di cui all'articolo 5 della direttiva 64/433/CEE ed alle disposizioni corrispondenti dell'articolo 20 della direttiva 72/462/CEE.

2. La presente direttiva non è applicabile:

a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera della Comunità;

b) alle carni ed ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera e), contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi 1 chilogrammo per persona, e con riserva che essi provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;

c) alle carni e ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera e), che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché la quantità non superi 1 chilogrammo, e con riserva che essi provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;

d) alle carni e ai prodotti di carne destinati al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali.

Quando tali carni e prodotti a base di carne o i loro rifiuti di cucina sono scaricati, devono essere distrutti. È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando le carni o i prodotti a base di carne passano, direttamente o dopo essere stati posti provvisoriamente sotto controllo doganale, da tale mezzo di trasporto a un altro;

e) ai prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00, purché la quantità non superi 1 chilogrammo:

i) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;

ii) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazione prive di qualsiasi carattere commerciale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, le definizioni che figurano negli articoli 2 della direttiva 64/432/CEE, della direttiva 64/433/CEE, della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (2), e della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/658/CEE (4), sono applicati ove necessario.

Tuttavia, le definizioni di carni di pollame che figurano all'articolo 1 della direttiva 71/118/CEE non sono applicabili ai fini della presente direttiva.

Inoltre, si intende per:

a) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità cenrale competente di uno Stato membro o di un paese terzo;

b) paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali, carni fresche o prodotti a base di carne provenienti da un paese terzo;

c) paese terzo: il paese nel quale non sono applicabili le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE e 77/99/CEE; d) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunità di animali, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi;

e) azienda: il complesso agricolo, industriale o commerciale ufficialmente controllato, situato nel territorio di un paese terzo, nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

f) zona indenne da epizoozia: zona in cui, in base a constatazione ufficiale, gli animali non risultano essere stati colpiti da nessuna delle malattie contagiose dell'elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 29, da un periodo ed entro un raggio definiti secondo la stessa procedura.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(2) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977...

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